Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6178 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6178 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: preavviso di iscrizione ipotecaria -annullamento cartella presupposta giudicato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6316/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
,
-ricorrente –
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – avverso la sentenza n. 2450/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 23/9/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a crediti compresi in tre atti presupposti, due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, respinse il gravame, evidenziando in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, che una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte -quella contraddistinta con il n. NUMERO_CARTA -era stata
parzialmente annullata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, sicché l’originaria iscrizione a ruolo eseguita sulla base dell’atto annullato, sia pure parzialmente, era venuta meno e sarebbe stato allora necessario procedere ad una nuova iscrizione sulla base della sentenza che aveva rideterminato l’importo dovuto dal contribuente.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto, limitatamente alle statuizioni concernenti la cartella sopra indicata, ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380bis 1 c.p.c., cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio aderendo al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito efficacia di giudicato alla sentenza della Corte di giustizia tributaria di Vibo Valentia n. 714/2022 che aveva parzialmente annullato la cartella di pagamento sopra indicata, quando invece quella pronuncia, lungi dall’essere divenuta definitiva, era stata impugnata e poi riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria con successiva sentenza n. 587/2014, integralmente confermativa della legittimità della cartella di cui trattasi.
Il motivo è inammissibile poiché non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non reca alcun riferimento ad un eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia n. 714/2022 che aveva parzialmente annullato la cartella di pagamento, ma anzi, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 758/2017, afferma che l’annullamento di un
atto impositivo, anche se in via non definitiva e in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione, non costituisce più titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.
In altri termini, la Corte regionale ha chiaramente mostrato di ritenere che l’annullamento giudiziale della cartella presupposta, ancorché non passato in giudicato, precluda la prosecuzione di un’azione riscossiva, e, dunque, sia tale da condurre all’annullamento del successivo atto della sequenza procedimentale qual è stato, nella specie, il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare l’argomentazione difensiva con la quale l’Ufficio appellante aveva osservato che l’annullamento giudiziale della cartella, essendo stato solo parziale e limitato alle sanzioni, non comportava la necessità di emettere una nuova cartella di pagamento, essendo invece sufficiente uno sgravio parziale, ovverosia l’eliminazione, dal carico iniziale della cartella impugnata, dell’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
4. Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, infatti, ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili (v. Cass. n. 22177/2019), ovvero sulle eccezioni proposte ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (Cass. n. 8266/1997). Il richiamo alle argomentazioni, ragioni o motivi esposti per ottenere un provvedimento giurisdizionale è estraneo, invece, al vizio in oggetto poiché il vizio di ‘ omessa pronuncia ‘ si concreta nel difetto del momento decisorio, mentre il mancato o insufficiente
esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti, eventualmente svolte nei motivi di appello, può integrare un vizio di natura diversa relativo all ‘ attività svolta dal giudice per supportare l ‘ adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n. 3388/2005; Cass. n. 5730/2020).
Alla luce di tali precisazioni, nessun vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. può nella specie configurarsi poiché, in relazione al punto controverso, la sentenza d’appello si è chiaramente espressa, ritenendo che l’annullamento parziale della cartella da parte dell’autorità giudiziaria comportasse la necessità di procedere ad una nuova iscrizione a ruolo sulla base del titolo giudiziale: statuizione con la quale è stata con tutta evidenza disattesa, quantomeno implicitamente, l’argomentazione difensiva di cui l’odierna ricorrente lamenta il mancato esame.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 2872 c.c. poiché la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo Giudice con la quale era stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria per l’intero importo proveniente dalla cartella in questione, quando invece, essendo stata questa annullata solo parzialmente, la Corte regionale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione, nella misura corretta, dell’importo cui si riferiva il preavviso impugnato.
6. Il motivo è fondato.
6.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) l’ scrizione di ipoteca per il motivo -di carattere sostanziale -che, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulta minore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l ‘ iscrizione
dell ‘ ipoteca, non può annullare in toto l ‘ iscrizione, ma deve ricondurla alla misura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte, nonché ordinando la riduzione dell ‘ ipoteca ai sensi dell ‘ art. 2872 c.c.., e, in particolare, la riduzione dell ‘ importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell ‘ importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo (così Cass. n. 29364/2020).
6.2. Il principio appena esposto, sebbene specificamente affermato in relazione all’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, ha una valenza generale, fondandosi esso sul consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. n. 13294/2016) secondo cui la cognizione del giudice tributario si estende al rapporto di imposta e dunque gli impone, in caso di annullamento dell’atto impositivo per ragioni sostanziali, di esaminare nel merito la pretesa tributaria e così ricondurla alla misura corretta.
Ne deriva l’applicabilità del principio anzidetto anche all’ipotesi di invalidità derivata (per parziale annullamento della cartella presupposta) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al comma 2bis dell’art. 77 cit., dovendosi anche in tal caso procedere in sede giudiziale non all’annullamento integrale del preavviso, ma alla rideterminazione del credito tributario in esso indicato (in questo senso v. la già citata Cass. n. 29364/2020, pronunciatasi proprio in una controversia avente ad oggetto un preavviso di iscrizione ipotecaria).
6.3. Il Giudice d’appello, avendo annullato integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha evidentemente violato tale principio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al terzo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa
composizione, che dovrà deciderla uniformandosi a quanto sopra statuito e altresì provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME