Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2933 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7449/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a INDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1214 del 2017, depositata il 31 luglio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA relativa al mancato pagamento di diverse cartelle, notificate tra il 13.2.2009 e il 19.6.2014, e dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 3.06.2013. Con la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria l’agente della riscossione aveva intimato al contribuente il pagamento di diversi crediti iscritti a ruolo per sanzioni amministrative riconducibili a violazioni del codice della strada, contributi INPS, ritenute alla fonte, IRPEF, IVA, IRAP relative a diverse annualità con interessi, sanzioni e accessori per la somma complessiva di euro 155.575,45.
La CTP di Torino aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo, in particolare, infondate le sue ragioni con riferimento alla dedotta irregolarità della notificazione degli atti prodromici, alla pretesa inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria su immobili segregati in fondo patrimoniale e alla denunciata carenza di motivazione dell’atto impugnato.
La CTR del Piemonte adita dal contribuente aveva respinto il suo appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della CTR del Piemonte il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l ‘ RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando controricorso.
Successivamente, in data 3.5.2023, il contribuente, ha richiesto la sospensione del giudizio ex art. 1, co. 190, della L. n. 197/2022 sino al 30.09.2023 per procedere alla definizione agevolata senza, poi, dare alcun seguito all’intenzione manifestata . È stata, quindi, fissata per la decisione del ricorso l’adunanza camerale del 8 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e mancata applicazione dell’art. 36 comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 112 cpc. sostenendo che
la CTR avrebbe completamento omesso di pronunciare sul primo motivo di appello relativo all’inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria , ai sensi dell’art. 77 comma 2 bis d.P.R. n. 602 del 1973, sui beni costituiti in fondo patrimoniale e avrebbe, comunque, redatto una motivazione del tutto insufficiente a rispondere alle sue articolate doglianze in quanto limitata al richiamo della motivazione di una sentenza della Corte di legittimità senza spiegare come potesse collegarsi al caso di specie.
1.2. Il primo motivo è infondato sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul motivo di appello sia sotto il profilo del difetto di motivazione. L’omessa pronuncia sul motivo di appello presuppone che la sentenza impugnata non abbia deciso sulla censura neanche per implicito, attraverso l’adozione di una soluzione incompatibile con il suo accoglimento (Cass. n. 12131 del 2023).
1.3. Nel caso di specie la sentenza ha espressamente affrontato le questioni sollevate dal contribuente con il primo motivo di appello in relazione alla pretesa impossibilità per l’agente della riscossione di procedere all’iscrizione dell’ipoteca su immobili costituti in fondo patrimoniale, richiamando l’ormai consolidato insegnamento della Corte in materia anche sotto il profilo della definizione della regola di ripartizione dell’onere della prova . Afferma la CTR, in proposito, che ‘ La SC ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria può avvenire anche su beni costituiti in fondo patrimoniale salva la prova contraria a carico del debitore che i debiti fossero estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ‘.
La motivazione prosegue, poi, attraverso il rinvio alla motivazione di una pluralità di sentenze della Corte che avevano, già all’epoca, affermato l’applicabilità dell’art. 170 c.c. , relativo alle condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale , anche all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’ art. 77 dpr n. 602 del 1973, con onere a carico del debitore di provare di aver contratto il debito per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse a conoscenza.
La giurisprudenza della Corte più recente ha dato continuità all’orientamento richiamato dalla CTR e con l’ ordinanza n. 26496 del 11.10.2024 ha delineato la sintesi dei principi fondamentali in materia affermando che « l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue che l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 1652/2016, Cass. n. 6380/2021, Cass. n. 15252/2021, Cass. n. 20008/2021).7.5 È stato, al riguardo, precisato che: – il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura RAGIONE_SOCIALE obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore RAGIONE_SOCIALE stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; in quest’ottica, l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (cfr. Cass. n. 20008/2021, Cass. n. 15252/2021, Cass. n. 7222/2020);spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all’illegittimità dell’ipoteca, e cioè l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore (cfr. Cass. n. 12397/2024, Cass. n. 6380/2021, Cass. n. 8881/2018, Cass. n. 22761/2016, Cass. n. 5385/2013).»
1.4. In sintesi, la disciplina RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale contenuta all’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca fiscale ed è onere del contribuente provare che il fatto generatore dell’obbligazione tributaria era
estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e il creditore ne fosse consapevole.
1.5. La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è, quindi, idonea a spiegare le ragioni di infondatezza del motivo di appello, incentrato su affermazioni della sentenza di primo grado in ordine all’applicabilità alla fattispecie della modifica dell’art. 77 comma 1 bis d.p.r. 1973 n. 602, nelle more intervenuta, tutte superate dal richiamo da parte della CTR dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’ applicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscr izione di ipoteca fiscale con previsione a carico del debitore dell’onere di provare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni ostative.
1.6. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione che, peraltro, ormai attiene non al l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni ma alla loro mancanza o apparenza.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 26, d.P.R. n. 602 del 1973 , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere assolto da parte del concessionario della riscossione l’onere della prova della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento in presenza della specifica contestazione da parte del destinatario in ordine al contenuto della busta spedita a mezzo raccomandata, dal momento che la spedizione non darebbe di per sé garanzia che nelle buste fossero contenute le cartelle di pagamento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La giurisprudenza di legittimità in materia ha da tempo superato l’orientamento richiamato dal ricorrente con la citazione RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte n. 2625 del 2015 e n. 18252 del 2013, ed è ormai consolidata nell’affermare , in linea generale, che « La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all’avviso di
ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento.» (Cass. n. 964 del 2025) e, con riferimento, in particolare, alla notifica della cartella di pagamento che « In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.» (Cass. n. 6251 del 2025; Cass. n. 16528 del 2018; conf. Cass. 20027 del 2011; Cass. n. 30787 del 2019 in relazione ad altri atti tributari).
2.3. Nel caso di specie la CTR ha affermato la ritualità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate ritenendo ch e ‘ la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso ‘ e si è, quindi, attenuta ai principi richiamati.
2.4. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata sotto questo profilo dal ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione e dell’art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000, avendo la CTR errato nel ritenere compiutamente motivato l’a vviso di iscrizione ipotecaria impugnato nonostante la mancata allegazione degli atti presupposti costituiti dalle relative cartelle di pagamento.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. In tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 stabilisce che «Gli atti
dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
Il rigore della prescrizione della norma richiamata in ordine alla necessità dell’allegazione dell’atto richiamato è stato temperato , in tema di avviso di accertamento, dalla modificazione apportata all’ art. 42 d.p.r. 600 del 1973 dall’art. 1 d.lgs. n. 32 del 2001, che prescrive l’onere di allegazione degli atti richiamati solo se relativi alle ragioni dell’imposizione , sempre che non siano conosciuti dal contribuente e salvo che l’avviso non ne riproduca il contenuto essenziale.
3.3. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto il principio generale secondo cui l’obbligo di allegazione degli atti richiamati in un atto dell’amministrazione finanziaria integra l’obbligo di motivazione funzionale all’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente e sussiste solo con riferimento a quegli atti che servono a rappresentare le ragioni per cui l’atto è stato adottato, sempre che non siano stati riprodotti nel loro contenuto essenziale e che non si tratti di atti già conosciuti e ricevuti dal contribuente ( Cass. 2021 n. 36000; Cass. n. 14723 del 2020).
3.4. In modo specifico in tema di motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria e di obbligo di allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento la Corte ha chiarito che «la comunicazione di iscrizione ipotecaria non abbisogna di alcuna specifica motivazione che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, nel caso rappresentata dalle cartelle RAGIONE_SOCIALE quali non è necessaria l’allegazione, trattandosi di atti noti alla contribuente perché previamente notificate.» (Cass. n. 4587 del 2017).
3.5. La CTR si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto non necessaria l’allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e idonea la motivazione
espressa dalla comunicazione di iscrizione perché ‘ l’elencazione dei crediti contenuta nell’avviso è particolareggiata e dettagliata con la specificazione della natura e dell’ammontare del debito, dell’anno e della cartella di riferimento ‘ . Non sussistono, quindi, le violazioni di legge lamentate.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020 n. 4315).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE – Riscossione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del l’ 8.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME