Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA -IRPEF 2003-20042005.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30932/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, non costituito,
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1080/15/2020, depositata il 25 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In data 11 febbraio 2015 l’Agente della riscossione notificava a NOME NOME, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097-2013-2090001130008, relativa al mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento pregresse, notificate e non onorate.
Successivamente, in data 11 febbraio 2016, l’Agente della riscossione notificava al contribuente avviso di iscrizione ipotecaria sui beni dello stesso.
Avverso tale avviso di iscrizione ipotecaria COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 26091/28/2017, depositata il 1° dicembre 2017, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 1080/15/2020, pronunciata il 27 gennaio 2020 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2020, accoglieva l’appello ed il ricorso originario proposto dal contribuente, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 17 novembre 2020).
Non si è costituito in Giudizio NOME NOME, rimasto intimato.
Con decreto del 1° agosto 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE.T.P. di Roma, con sentenza resa