Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1144/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO (C.F.: 11210661002), in persona del procuratore speciale Dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Napoli (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: avvEMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma alla INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME nato a Marano di Napoli il 20. 9.1947 (C.F.: CODICE_FISCALE, residente in Quarto (NA), alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, che lo
Iscrizione ipotecaria -Notifica mediante invio diretto
rappresenta e difende giusta procura in atti (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo p.e.c.: EMAIL;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5263/2015 emessa dalla CTR Campania in data 01/06/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La CTP di Napoli, su ricorso di COGNOME NOME avverso un’iscrizione ipotecaria su immobili ed un avviso di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà, dichiarava il difetto della propria giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria (relativi a contributi previdenziali ed assicurativi e a contravvenzioni stradali) e, per il resto, accoglieva parzialmente il ricorso avverso 59 cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a., rilevando la nullità delle notifiche di otto di esse (perché consegnate a persona diversa dal destinatario, senza che questi avesse ricevuto il successivo avviso con raccomandata) e l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo, in quanto non preceduti dal necessario preavviso al contribuente ex art. 50 dPR n. 602/1973.
La CTR della Campania accoglieva parzialmente il gravame della concessionaria, dichiarando valide le notifiche di due cartelle esattoriali. A tal fine evidenziava, per quanto qui ancora rileva, che: a) erano invalide le notifiche delle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA siccome eseguite a mezzo posta con consegna alla sorella del contribuente senza essere state accompagnate dal successivo avviso a mezzo raccomandata al destinatario dell’atto; b) la concessionaria non aveva formulato specifici motivi di gravame con riferimento alle rimanenti cartelle esattoriali; c) l’amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di comunicare preventivamente alla contribuente l’iscrizione ipotecaria immobiliare ed il fermo amministrativo per debiti erariali non pagati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud
s.p.a. sulla base di cinque motivi. COGNOME NOME ha depositato controdeduzioni avverso il detto ricorso.
Considerato che
Preliminarmente, va rilevata la tardività del ‘controricorso’ depositato dal contribuente, siccome depositato nel 2021 laddove il ricorso per cassazione gli era stato notificato nel 2016, con conseguente inammissibilità dello stesso. Del resto, nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019).
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 dPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver ritenuto irregolare la notifica delle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA nonostante fossero state notificate a mezzo posta con consegna presso il domicilio della sorella del contribuente, qualificatasi familiare convivente.
2.1. Il motivo è fondato.
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’iscrizione ipotecaria può avvenire con l’invio diretto, da parte dell’agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all’agente stesso ed all’ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del
destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, poiché è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l’agente è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23572 del 03/09/2024).
Nel caso di notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto.
La notifica eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024).
Orbene, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del
2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che non avesse, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, formulato specifici motivi di gravame.
3 . Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 26 dPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dichiarato l’irregolarità delle notifiche concernenti le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, nonostante fossero state notificate ai sensi dell’art. 26 citato, rispettivamente, alla figlia, alla moglie e, le ultime due, ad un familiare convivente del contribuente.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
In primo luogo, l’indicazione dei motivi di appello non debba necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, comunque deve tradursi in una chiara esposizione della specifica censura.
Invero, nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024).
Orbene, nel caso di specie, la concessionaria, con l’atto di appello, aveva riprodotto le cartelle, indicando quali ne fossero stati i destinatari e chiedendo, sul punto, la riforma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, il motivo si rivela fondato per le medesime ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la CTP avesse annullato (anziché ritenuto solamente che fossero state irregolarmente notificate) le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo e del terzo .
6. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 50, comma 2, dPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR annullato il fermo e l’ipoteca per mancato preliminare invio di una comunicazione, senza considerare che la notifica dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 citato non è condizione di procedibilità né per la trascrizione del fermo amministrativo né per l’iscrizione ipotecaria.
6.1. Il motivo è infondato.
In sostanza, la concessionaria sostiene che il contribuente avrebbe eccepito la mancata notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, dPR n. 602/1973, e non già la omessa comunicazione preventiva prevista dall’art. 77, comma 2-bis, del dPR n. 602/1973.
Tuttavia, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere il ricorso introduttivo dell’intero giudizio, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare quale eccezione avesse sul punto effettivamente sollevato il contribuente.
6.2. In ogni caso, l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024).
Viceversa, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione
finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente ratione temporis ), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019).
Pertanto, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ratione temporis ) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015).
Avuto riguardo al fermo amministrativo, il preavviso, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di
riscossione al fine di superare il disposto dell’art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, per la disamina delle altre questioni ed anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2025.