Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente
–
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso
Iscrizione ipotecaria
dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c. e presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 5845/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 novembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte d i NOME COGNOME del provvedimento di iscrizione ipotecaria e di una serie di iscrizioni a ruolo, solo in parte connesse all’ipoteca, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE riformava integralmente la prima decisione, favorevole alla contribuente.
In particolare, il Giudice di appello accertava che tutte le cartelle, sottese all’iscrizione ipotecaria, erano state notificate alla contribuente come emergente dai documenti prodotti in secondo grado dal Concessionario. Riteneva, infine, infondata la doglianza della contribuente di mancato invio della comunicazione ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. n.602 del 1973, in quanto la norma era correlata all’inizio dell’esecuzione in senso stretto e tale non poteva intendersi l’iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza propone ricorso NOME COGNOME affidandosi a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con autonomi controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l’RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso- rubricato: violazione degli artt. 2 e 58 del d.lgs. 546/ 1992 in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. -si deduce l’errore perpetrato dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R per avere ritenuto ammissibile in appello la produzione da parte del Concessionario, contumace in primo grado, RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ., la violazione di legge (artt.2712 e 2719 c.c., artt.214 e 215 c.p.c. e dell’art.22, comma 5, del d.lgs. n.546) commessa dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. nell’avere ritenuto ammissibile la produzione RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate, malgrado la contribuente le avesse disconosciute.
I primi due motivi, vertenti sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente e sono infondati.
3.1 In ordine al primo è sufficiente rammentare, al fine della declaratoria di infondatezza, l’orientamento consolidato di questa Corte che ritiene che, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (v., tra le altre, Cass. n. 17921 del 23/06/2021; Cass. n. 6772 del 07/03/2023); egualmente in relazione al secondo motivo costituisce altrettanto principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui <>.
Il principio risulta a tutt’oggi seguito dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha, costantemente ritenuto ammissibili i mezzi di impugnazione proposti dai contribuenti pur con l’erroneo riferimento all’art.50 , comma 2, d.P.R. n.602/1973 (come nel caso in specie ed eccepito dai controricorrenti), rilevando che se l’art.50, II comma, del d.p.r. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto. In proposito è, ormai, consolidato l’orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n.8447/15; n.9926/15; n.11505/2015; n.15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha, comunque, dedotto la nullit à̀ della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.
Sul punto, quindi, in applicazione dei superiori condivisi principi la sentenza va cassata.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. Si deduce che, malgrado il Concessionario in appello, per due RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle impugnate non avesse prodotto la documentazione attestante la notificazione (perché
trascorsi più di 5 anni), la C.T.R. abbia motivato ritenendo provata la notificazione della totalità RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate.
5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità laddove la ricorrente riproduce poche righe dell’atto di appello del concessionario, il quale, concordemente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in controricorso , deduce che la rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE predette cartelle era stata provata in giudizio dalla produzione RAGIONE_SOCIALE conseguenti intimazioni di pagamento ritualmente ricevute e non impugnate dalla parte privata. Il mezzo, quindi in realtà, nei termini in cui è formulato, pare teso più alla denuncia di una insufficienza motivazionale, non più esperibile nel giudizio di cassazione a seguito della riformulazione dell’art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
6 Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto il ricorso proposto avverso ulteriori ruoli estranei alla successiva iscrizione ipotecaria inammissibile per difetto di interesse se non in connessione con successivi atti esecutivi.
6.1 Il mezzo di impugnazione è inammissibile per genericità. La ricorrente, infatti, propone censura avverso il decisum della C.T.R. ma non prende mai posizione sulla circostanza (che, anzi, ribadisce non essere provata) per cui solo quattro RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate fossero effettivamente sottese all’ipoteca. La mera prospettazione ipotetica della questione rende, quindi, la stessa priva di rilevanza con conseguente inammissibilità della censura.
7.Per uguali ragioni, e in primo luogo per non avere la ricorrente specificato quando e come avrebbe introdotto tale questione in giudizio, va dichiarata l’inammissibilità anche del sesto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.12, comma 1, d.P.R. n.602 del 1973 e di ulteriori norme di legge.
8.In conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo, rigettati i primi due e dichiarati inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa