Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27916  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Iscrizione ipotecaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17626/2018 R.G. proposto da:
NOME  NOME  NOME,  rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentate dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.,  rappresentata  dall’AVV_NOTAIO e  dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  286/2018  RAGIONE_SOCIALE  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE depositata il 5/02/2018, non notificata;
E
sul ricorso iscritto al n. RG 17450/2019 proposto da: COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti – avverso  la  sentenza  n.  429/2019  RAGIONE_SOCIALE  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE depositata il 4/04/2019; l’11
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 In  controversia  avente  ad  oggetto  cartelle  di  pagamento  e iscrizione ipotecaria, originata dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE stesse a seguito di  intervento  dell’agente  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  in  procedura  esecutiva,  la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte rigettò -con la sentenza n. 286/2018 -l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale (CTP) di Asti che ne aveva respinto il ricorso.
In particolare, essa rilevò la corretta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, con conseguente  tardività  del  ricorso,  e  la  insussistenza  RAGIONE_SOCIALE  eccepita prescrizione, alla luce RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, dell’atto di intervento presso il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti e del successivo pignoramento presso terzi; evidenziò la irrilevanza RAGIONE_SOCIALE mancanza di intimazione ex art.  50  d.P.R.  n.  602  del  1973,  essendo  l’ente
intervenuto  in  procedura  esecutiva  intrapresa  da  terzi;  escluse  vizi relativi alla mancata notifica RAGIONE_SOCIALE comunicazione preventiva e rigettò il motivo relativo all’inserimento del bene nel fondo patrimoniale, la cui costituzione  era  avvenuta  in  epoca  sospetta  e  la  contribuente  non aveva fornito prova RAGIONE_SOCIALE estraneità del debito fiscale ai bisogni RAGIONE_SOCIALE famiglia e RAGIONE_SOCIALE conoscenza di tale estraneità al creditore.
Contro tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha , altresì, depositato ulteriore controricorso con difensore del libero foro.
Il ricorso è stato iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
Contro la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR la contribuente propose altresì  ricorso  per  revocazione ,  assumendo  che  i  giudici  dell’appello fossero incorsi in errore laddove avevano ritenuto sussistente la prova in giudizio RAGIONE_SOCIALE notifica di tutte le cartelle, posto che per 12 di esse non era stata depositata alcuna relazione di notifica, revocazione che i giudici  respinsero  con  la  sentenza  n.  429/2019,  depositata  in  data 4/04/2019, escludendo la sussistenza di alcun errore revocatorio.
Anche contro tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato ad un motivo, a cui hanno resistito con controricorso le agenzie fiscali.
Il ricorso è stato iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.
Entrambe le cause sono state avviate ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve disporsi la riunione dei due giudizi, il n. 17626/2018,  avente  ad  oggetto  ricorso  per  cassazione  contro  la
sentenza resa dalla CTR in sede di appello, e il n. 17450/2019, avente ad  oggetto  il  ricorso  per  cassazione  contro  la  sentenza  resa  dalla medesima CTR in sede di impugnazione per revocazione, essendo i due giudizi contemporaneamente pendenti in sede di legittimità.
Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 17/03/2020, n. 7328; Cass. 05/08/2016, n. 16435; Cass. 22/05/2015, n. 10534; Cass. 29/11/2006, n. 25376; Cass., Sez. U., 7/01/1997, n. 10933) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) RAGIONE_SOCIALE norma dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.
1.1. Sempre preliminarmente occorre evidenziare che in data 9/09/2025 risulta pervenuta ad indirizzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE cancelleria una comunicazione mail, da indirizzo EMAIL, cui è allegato un atto di rinuncia firmato da NOME COGNOME al giudizio avente ad oggetto la sentenza n. 429/2019 RAGIONE_SOCIALE CTR del Piemonte, rinuncia motivata dall’allegata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Torino che ha pronunciato, in giudizio di op posizione all’esecuzione, la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere per intervenuta rottamazione.
La rinuncia, avente ad oggetto la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non può essere presa in considerazione in quanto non depositata nelle forme di rito e in particolare mediante il necessario deposito telematico; in quanto, inoltre, priva di sottoscrizione congiunta del difensore (Cass. 20/01/2015, n. 901; Cass. 26/03/2010, n. 7242) e mancante di alcun elemento di certezza poiché proveniente da indirizzo mail apparentemente privo di collegamento con la parte e senza alcun documento attestante l’identità del mittente.
1.3.  Sempre  in  via  preliminare  va  dichiarato  inammissibile  il controricorso  depositato  dall’RAGIONE_SOCIALE,  nel giudizio iscritto al n. RG 17626/2018, con l’avvocato del libero foro.
Com’è noto, l’art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, ha disposto l’estinzione ope legis RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE, cancellate d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con effetto dal 1° luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato «RAGIONE_SOCIALE», ente strumentale RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE. Detto ente, secondo l’impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE estinte società del RAGIONE_SOCIALE, assumendo la qualifica di agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973.
Per quanto qui in particolare interessa, l’art. 1, comma 8, d.l. cit. stabilisce che «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 43 T.U. RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel
rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in  giudizio  personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in  rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa».
Al riguardo, pronunciando ( ex art. 363 c.p.c.) sul contrasto giurisprudenziale frattanto insorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Ai fini RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: «a) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALE delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’RAGIONE_SOCIALE dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera), la procura rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro, deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n. 28199; Cass. 24/10/2024, n. 27639; Cass. 5/07/2024, n. 18406 e n. 18392; Cass. 16/05/2024, n. 13597; Cass. 15/05/2024, n. 13484; Cass. 27/06/2023, n. 18297; Cass. 8/03/2023, n. 6931; Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
Posti tali consolidati principi, poiché nel caso di specie la lite è stata introdotta successivamente a quanto previsto dal RAGIONE_SOCIALE di intesa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22 giugno 2017, e non v’è traccia, né in atti né nella procura a lle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE relative delibere, deve concludersi per l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura, con conseguente inammissibilità del suddetto controricorso.
 Occorre,  poi,  esaminare  con  priorità  il  ricorso  relativo  alla sentenza di revocazione, nel quale la contribuente propone un motivo con cui ,  ai  sensi  dell’art.  360,  primo  comma,  n.  4  c.p.c.,  deduce  la violazione e fala applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Premesso che la revocazione riguardava la decisione resa su dodici cartelle per le quali non era stata prodotta alcuna documentazione a
sostegno RAGIONE_SOCIALE intervenuta notifica, essa evidenzia la chiara natura di errore revocatorio RAGIONE_SOCIALE CTR ove ha ritenuto sussistente un documento pacificamente inesistente in atti.
2.1. L’unico motivo, con cui la ricorrente ribadisce che il presupposto  RAGIONE_SOCIALE  revocazione  sia  nel  fatto  che  il  giudice  ritiene sussistente un documento pacificamente inesistente tra quelli prodotti in  giudizio  e  che  tale  errore  fosse  decisivo  nel  caso  di  specie,  è inammissibile in quanto non coglie l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE CTR, fondata  sulla  circostanza  che  tale  questione  fosse  stata  oggetto  di discussione e decisione.
Il giudice regionale infatti, premesso che la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartengono alla insindacabile valutazione del giudice e non possono costituire errore revocatorio, ha evidenziato che la questione RAGIONE_SOCIALE notifica o meno degli atti prodromici presupposti dagli atti impugnati era stata quella sulla quale si era svolto il giudizio sia in primo grado che in appello e sul quale le parti avevano svolto le loro difese e pertanto era stato oggetto di discussione, prima, e di valutazione dell’organo giudicante, poi, il che non può costituire errore revocatorio.
La  decisione  è  del  tutto  conforme  a  consolidati  orientamenti  di questa Corte secondo cui non sussiste errore revocatorio ove il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata  (Cass. 18/06/2015,  n.  12655;  Cass.  10/06/2021,  n. 16439; Cass. 04/04/2019, n. 9527).
Passando all’esame del ricorso per cassazione, esso -come si detto – si basa su cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, e si invoca la nullità la sentenza per motivazione apparente avendo la CTR omesso di motivare circa la ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni,
cartella  per  cartella,  nonché  avendo  ritenuto  notificate  anche  dodici cartelle per le quali non era stata depositata alcuna relata.
3.1.1 Il motivo è fondato.
La mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata  (v., per tutte, Cass., Sez. U. 7/04/2014, n. 8053).
In particolare, si è in presenza di una  motivazione apparente  allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Dalla trascrizione integrale dell’atto di appello, emerge che a fronte dell’oggetto del giudizio costituito da 40 cartelle e dall ‘ esistenza o meno di rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE medesime, la ricorrente aveva dedotto che per 12 di esse non era stata prodotta alcuna relazione di notifica da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che per altre 18 ella aveva eccepito la nullità o inesistenza, a vario titolo, RAGIONE_SOCIALE notificazione.
A fronte di ciò la CTR si è limitata all’affermazione che fosse «stata data idonea prova documentale dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento mediante l’allegazione dopo ogni estratto di ruolo e cartella RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE relata di notificazione presso il domicilio fiscale RAGIONE_SOCIALE ricorrente appellante», con motivazione astratta e omnicomprensiva, inidonea a dare conto non solo dei casi in cui non vi fosse alcuna relata di notifica ma anche RAGIONE_SOCIALE censure relative alle modalità di notificazione.
L’accoglimento del motivo, in quanto avente ad oggetto solo alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle ed essendo impugnate altresì le iscrizioni ipotecarie, non assorbe gli ulteriori motivi, che vanno quindi comunque scrutinati.
3.2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 2, comma 1, 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, 57 d.P.R. n. 602/1973 e 615 c.p.c., censurando il riferimento compiuto dalla CTR alla necessità che, provata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, al contribuente rimanesse la sola strada dell’opposizione all’esecuzione, ben potendo invece la parte ricorrere alla Commissione tributaria in caso di nullità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche.
3.2.1. Il motivo , oltre ad essere in parte assorbito dall’accoglimento del primo, è inammissibile perché attinge una affermazione che non assume autonoma rilevanza decisoria nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR.
3.3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione al rigetto dell’eccepita prescrizione, statuita in base a due atti interruttivi del relativo termine : a) l’intervento nella procedura esecutiva; b) il pignoramento presso terzi.
La  ricorrente  deduce  infatti  che  il  primo,  non  essendo  stato notificato ed essendo ella contumace, non avrebbe effetto interruttivo e che, in relazione al secondo, la notifica sarebbe inesistente in quanto ella risiedeva all’estero, punti sui quali la CTR non avrebbe pronunciato .
3.3.1. Il motivo è inammissibile.
La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta.
Nel caso di specie, il motivo non evidenzia un fatto storico nel senso sopra indicato ma il mancato esame di due questioni giuridiche, relative alla  idoneità  di  taluni  atti  a  interrompere  la  prescrizione,  e  cioè  la necessità o meno RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di intervento nel procedimento esecutivo e la inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica del pignoramento presso terzi, rivelandosi quindi inammissibile.
3.4. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,  si  deduce  la  violazione  dell’art.  50,  comma  2, d.P.R. n. 602/1973.
Si censura la statuizione secondo la quale l’intimazione ex art. 50 d.P.R.  n.  602/ 1973  non  fosse  necessaria  in  quanto  l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era solo intervenuto in una  procedura  espropriativa intrapresa da terzi, sostenendo invece che la predetta disposizione non faccia differenza tra le varie forme di azione esecutiva.
3.4.1.  Il  motivo  è  infondato,  anche  se  la  motivazione  RAGIONE_SOCIALE  CTR deve essere parzialmente corretta.
Oggetto di causa non è, infatti, l’azione esecutiva né tantomeno il procedimento per espropriazione nel quale è intervenuta l ‘A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma, sul punto in questione, i provvedimenti di iscrizione ipotecaria.
Come è noto, secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte l’ iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (Cass. 11/04/2024, n. 9817, ribadendo i principi già espressi da Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667).
Quindi,  emendata  in  tali  termini  la  motivazione,  il  motivo  va respinto.
3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 77 d.P.R.  n.  602/1973,  19  e  21  d.lgs.  n.  546/1992  e  6  RAGIONE_SOCIALE  legge  n. 212/2000,  evidenziando  che  i  provvedimenti  di  iscrizione  ipotecaria
(del 31/01/2014, 27/01/2005, 10/11/2008) non erano stati preceduti da comunicazione preventiva; sul punto la CTR ha evidenziato che il comportamento dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era conforme alla legge e alla giurisprudenza vigenti all’epoca.
3.5.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, infatti, evidenziato che – in tema di RAGIONE_SOCIALE coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte – l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione vigente ratione temporis ), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2bis , del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14/05/2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12/07/2011, n. 106), in trenta giorni -per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667; v., di seguito, in senso conforme Cass. 23/11/2015, n. 23875; Cass. 26/02/2019, n. 5577).
Pertanto, la comunicazione preventiva occorreva non solo per le iscrizioni  ipotecarie  successive  al  2011  ma  anche  per  le  iscrizioni ipotecarie antecedenti e la CTR, nel negarlo, ha errato in diritto.
Concludendo, il ricorso relativo alla sentenza resa sulla proposta revocazione  va  dichiarato  inammissibile,  pronuncia  cui  segue  la condanna  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  (liquidate  nei  sensi  di  cui  in
dispositivo  soltanto  con  riferimento  alla  sola  attività  processuale riconducibile  al  controricorso  validamente  formulato  dall’RAGIONE_SOCIALE generale  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  per  conto,  congiuntamente,  dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE) in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Il ricorso proposto contro la sentenza di appello va, invece, accolto in  relazione  al  primo  e  al  quinto  motivo,  rigettati  gli  altri;  con riferimento  ai  motivi  accolti  tale  sentenza  deve,  pertanto,  essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,  in  diversa  composizione,  cui  va  demandato,  altresì,  il governo RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
In virtù dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, occorre atto RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  nel  giudizio  iscritto  al  n.  NUMERO_DOCUMENTO, dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dispone la riunione del giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO al giudizio iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. RG 17450/2019;
Condanna,  in  relazione  al  giudizio  iscritto  al  n.  RG  17450/2019,  la ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  RAGIONE_SOCIALE  stesso  giudizio,  in  favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Accoglie  il  primo  e  il  quinto  motivo  del  ricorso  iscritto  al  n.  RG 17626/2018, assorbito il secondo, inammissibile il terzo e rigettato il quarto.
Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 286/2018 RAGIONE_SOCIALE CTR Piemonte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
A i  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO , dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME