Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9110/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO , come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2766/03/2020, depositata il 5.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativa a
numerose cartelle di pagamento riguardanti tributi, per gli anni d’imposta 2007 -2010 , notificate alla predetta società ‘ quale responsabile in solido con la società RAGIONE_SOCIALE codice fiscale CODICE_FISCALE per effetto dell’atto di scissione del 10.08.2011 ‘ e riguardanti debiti della società scissa;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla società contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che la procedura di riscossione era legittima, dato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non ha natura espropriativa e non necessita né della previa notificazione dell’intimazione di pagamento, né di una motivazione ‘come evocata dall’appellante’ , dovendosi tener conto che la contribuente aveva già separatamente impugnato gli atti presupposti i quali, peraltro, riguardavano anche crediti non aventi natura tributaria e, in ogni caso, non suscettibili di valutazione nel merito in considerazione della natura dell’atto impugnato, censurabile solo per vizi propri stante la regolare comunicazione di quelli prodromici;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi e a due motivi formulati in via preliminare, illustrato con memoria;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo formulato in via preliminare, denominato ‘A’ ‘ error in procedendo ‘, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in quanto non si è pronunciata ‘ su punti decisivi della controversia generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza ‘, avendo ‘ omesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmente esposte nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello ‘;
-con il secondo motivo formulato sempre in via preliminare, denominato ‘B’ ‘ error in iudicando ‘, la contribuente eccepisce la nullità della sentenza per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto ‘ i giudici non hanno preso in esame la questione prospettatagli e così facendo hanno confermato la tesi dell’appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio’; -va premesso che predetti ‘motivi’ rappresentano una mera sintesi dei successivi motivi di ricorso, essendo generici e dovendosi considerare inammissibile il generico richiamo ai motivi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello a p. 4 del ricorso per cassazione; – ciò posto, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36 e 37 del d.lgs. n. 546 in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., censurando il tardivo deposito della sentenza, avvenuto dopo 23 mesi dalla sua pronuncia, la motivazione alla sentenza di primo grado e l’omesso esame di 21
del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., per relationem motivi formulati dalla ri corrente nell’atto di appello;
il motivo è infondato con riferimento alla questione del rispetto del termine per il deposito della sentenza;
sul punto occorre rilevare che « Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, decorrente dalla deliberazione, previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha natura ordinatoria e la sua inefficacia non inficia la validità della decisione. D’altro canto, i termini stabiliti dalla legge sono di norma ordinatori (come previsto dall’art. 152 cod. proc. civ.), salvo che la legge ne dichiari espressamente la perentorietà » (Cass. n. 27959/2021; n. 3027/2024), che non è prevista in relazione al termine di deposito della sentenza;
– anche la doglianza sulla nullità della sentenza impugnata per avere motivato per relationem alla sentenza di primo grado è infondata, dovendosi evidenziare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 23997/2022; n. 2397/2021);
– nel caso di specie si è verificata questa ultima evenienza, poiché la CTR, dopo avere illustrato il contenuto della sentenza impugnata (‘ Il giudice di prime cure, nel respingere il ricorso, riteneva sufficiente la motivazione portata nella impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rilevando – riguardo agli eccepiti vizi di notifica degli atti presupposti – che la detta comunicazione preventiva e l’iscrizione ipotecaria del Concessionario non possono considerarsi atti espropriativi, sicché l’onere di notificare l’intimazione di pagamento sorge solo quando il Concessionario per la riscossione intende procedere alla espropriazione; ne consegue, secondo il giudice di prime cure, che a norma dell’art. 50 del D.P.R. 600/73 l’ipoteca, non essendo atto di natura espropriativa, non deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento e ciò anche nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella dì pagamento. Rilevava poi il primo giudice che una parte dei crediti portati dalle cartelle erano inerenti a violazioni del codice della strada (come tali sottratti alla giurisdizione della commissione tributaria), mentre le stesse cartelle erano state impugnate preventivamente e autonomamente’) e dei motivi di appello proposti dalla contribuente (‘ Deduceva l’appellante:
la carenza o insufficiente motivazione della decisione; 2) l’inesistenza della notifica dell’atto; 3) la mancanza della intimazione di pagamento; 4) la non debenza dei tributi indicati nelle cartelle di pagamento (cartelle impugnate con relativi ricorsi in Commissione tributaria). Concludeva per: 1) la sospensione dell’esecuzione della sentenza; 2) la sospensione dell’atto impugnato; 3) la sospensione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; 4) la nullità della sentenza per error in procedendo ed error in judicando; 5) la nullità dell’atto impugnato; 6) l’accoglimento dell’appello e l’annullamento dell’atto impugnato; 7) l’illegittimità dell’atto impugnato per insussistenza dei presupposti di fatto e diritto; 8) la condanna dell’appellato al risarcimento dei danni anche morali ex art. 96 c.p.c.; 9) la condanna dell’appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado’) , ha affermato a p. 2 della sentenza di appello di condividere le conclusioni della sentenza di primo grado affrontando poi i temi del contendere, così da adottare una motivazione che ha tenuto conto della fattispecie concreta portata alla sua cognizione e che esprime un proprio autonomo processo di costruzione del convincimento ed un percorso argomentativo sufficientemente comprensibile;
del tutto inammissibile per mancanza di specificità è poi la parte della doglianza con la quale lamenta, in modo del tutto generico, il mancato esame di ‘ 21 motivi specifici di impugnazione indicati nell’atto di appello presentato dalla ricorrente ‘, non essendo neppure chiaro se la ricorrente intendeva denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., o una omessa pronuncia;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, 19, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTP mai fissato
l’udienza di sospensione dell’atto impugnato e per non avere la CTR mai fissato l’udienza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;
il motivo è inammissibile per carenza di interesse;
come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto l’art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che « gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado », sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito ( ex plurimis , Cass. n. 8510/2010; n. 1312/2018; n. 37484/2021; n. 1149/2025);
-con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che le medesime cartelle di pagamento, sottese all’impugnata comunicazione, erano state notificate anche ad altri soggetti d’imposta, nella qualità di coobbligati in solido (la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE), per effett o dell’atto di scissione del 10.08.2011, e riguardavano la RAGIONE_SOCIALE; lamenta altresì che la CTR (e la CTP in primo grado) non si è pronunciata sulla richiesta del concessionario della riscossione di integrazione del contraddittorio con gli Enti creditori;
il motivo è infondato;
-secondo l’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono parti del processo tributario di primo e secondo grado, oltre al ricorrente, l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, gli altri enti impositori, l’agente della ris cossione e i soggetti iscritti
nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto;
-poiché per l’individuazione della parte resistente rileva la correlazione tra la legitimatio ad causam e l’emissione dell’atto impugnato, la legittimazione passiva del concessionario sussiste, ai sensi dell’art. 10 cit., nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di un atto allo stesso direttamente riferibile;
nella specie, è stata impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la cui emissione riguarda l’attività tipica dell’agente della riscossione, in virtù della dissociazione tra titolarità ed esercizio dell’azione esecutiva; l ‘agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione complessivamente volta alla riscossione dei crediti tributari e, in quanto tale, è l’unico legittimato passivo necessario, non vertendosi in ipotesi di azione recuperatoria, come la stessa ricorrente sottolinea in memoria, dando conto della pendenza dei ricorsi concernenti le cartelle prodromiche (Cass. n. 27369/2025);
-giova osservare, a quest’ultimo riguardo, che, a norma degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario « procede a espropriazione forzata » e « può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore » , purché sia « inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento », senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (in termini, da ultimo, Cass. n. 15567/2025);
né sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra le varie società coobbligate a seguito dell’operazione di scissione , le quali possono comunque intervenire o essere chiamate nel giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell’obbligazione tributaria, essendo tutte parti del rapporto sostanziale controverso
(cfr., in motivazione, Cass. n. 31591/2018 e n. 24037/2025, nonché Corte cost. n. 90/2018, punto 11);
– con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 d.P.R n. 602/1973, 7, co. 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, 50 del d.P.R. n. 602/73, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato e non essendosi pronunciata sulle eccezioni sollevate dalla ricorrente nel corso del giudizio circa la non conformità a legge degli elementi posti dall’agente della riscossione alla base dell’atto impugnato, non avendo rilevato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di chiarezza e di motivazione, stante la mancata identificazione dell’immobile (con l’indicazione del subalterno catastale relativo alla porzione immobiliare interessata) e la mancata indicazione del suo valore, compresa la relativa rendita catastale , l’omessa indicazione della natura tributaria o non tributaria del credito erariale, la sproporzione rispetto al credito per cui si procede, la mancata allegazione degli atti richiamati, ma non conosciuti dalla contribuente; rileva, inoltre, che i beni ‘ su cui è stata probabilmente sarà iscritta ipote ca con l’atto impugnato ‘ sono ‘ beni merce, oggetto dell’attività della società ricorrente ‘ e sugli stessi non può essere iscritta ipoteca legale; denuncia altresì che gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sono mai stati notificati ‘ secondo le disposizioni di legge ‘, con conseguente invalidità della ‘ odierna iscrizione ipotecaria ‘; lamenta la mancata indicazione nella comunicazione impugnata degli elementi necessari per procedere a qualsivoglia conteggio di verifica, come l’ammontare imponibile su cui le imposte risultano essere state quantificate, la aliquota applicata e il riferimento all’atto di rettifica (anch’esso ritenuto non ritualmente notificato), tenuto conto del fatto che si trattava di imposte riferibili ad altro soggetto d’imposta, di cui la ricorrente ne ignorava l’esistenza;
eccepisce la mancanza della previa notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 602 del 1973;
il motivo è sia inammissibile che infondato;
-è inammissibile, per difetto di specificità, laddove lamenta genericamente la mancata notificazione degli atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, senza individuare tali atti e senza riportare, nel testo del ricorso per cassazione, gli elementi in grado di fare comprendere il vizio denunciato;
il motivo è infondato nella parte in cui deduce la carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in particolare, la mancata indicazione degli immobili che saranno oggetto della successiva iscrizione e del loro valore, atteso che, trattandosi di un semplice preavviso, la comunicazione mira solamente a rendere edotto il contribuente che, in mancanza del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca; la funzione della comunicazione preventiva, infatti, è quella di consentire al contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l’iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell’indurlo a desistere dall’inadempimento, col pagamento di quanto dovuto (Cass. n. 25161/2021);
come ha, peraltro, avuto modo di precisare questa Corte, con riferimento al l’ avviso di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, questo non deve contenere l’indicazione del valore dell’immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell’iscrizione per il cui controllo è sufficiente l’indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l’importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77 (Cass. n. 36000/2021; per la specificazione che la norma fa riferimento al valore per il quale viene iscritta l’ipoteca e non
al valore complessivo dei beni immobili sui quali l’ agente per la riscossione ha iscritto ipoteca, vedi Cass. n. 29111/2025);
– il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a tributi è, pertanto, correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (cfr. con riferimento a cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali, Cass. 8423 del 2019); laddove è meramente ipotetico il profilo di censura concernente la natura dei beni oggetto della probabile futura iscrizione dell’ipoteca;
– priva di fondamento è anche la doglianza sulla mancanza della previa notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 602 del 1973, dovendosi ribadire che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ( ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 19667 del 2014 e Cass. n. 9817 del 2024);
– con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato le eccezioni proposte dalla contribuente in ordine alla ‘irregolare’ costituzione, in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, in entrambi i gradi del giudizio di merito dell’RAGIONE_SOCIALE, e a mezzo di un AVV_NOTAIO del libero foro, con conseguente ‘ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE difese compresa la documentazione prodotta, tra
l’altro neanche elencata nel fascicolo processuale telematico e, quindi, la mancanza di contestazioni alle eccezioni sollevate ai sensi dell’art.115 del c.p.c.’;
– il motivo è infondato, in quanto nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 4619/2025; n. 12672/2025);
priva di rilievo è anche la doglianza riguardante la costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE mediante un AVV_NOTAIO del libero foro, essendo stato chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato, di quest’ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. Sez. U. n. 30008/2021; Cass. n. 3864/2021; Cass. n. 16314/2021);
– si è osservato, in particolare, che, secondo la suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l’Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass. n.
20646/2020; Cass. n. 19448/2020 ), in conformità al fatto che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e la legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992; pertanto, se la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l’atto difensivo (Cass. n. 20628/2015), questa delega può essere conferita anche a un AVV_NOTAIO del libero foro, in considerazione del fatto che l’attribuzione all’Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 25625/2018; Cass. n. 23304/2024, in motivazione);
-con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato la nullità dell’atto impugnato, in quanto eseguito dal concessionario fuori dal proprio ambito territoriale (provincia);
il motivo è inammissibile per la novità della questione;
ed invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. n. 17041/2013; Cass. n. 20712/2018) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso
devono investire questioni già comprese nel ≪ thema decidendum ≫ del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430/2018);
dalla sentenza impugnata non risulta che il motivo sia stato proposto fin dal ricorso introduttivo, né la contribuente ha indicato l’atto con il quale detta censura è stata sollevata; la censura è comunque incomprensibile, non avendo la ricorrente neppure indicato l’esatta ubicazione dei beni;
– con il settimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la documentazione prodotta dal concessionario della riscossione non aveva alcuna valenza probatoria, essendo stati prodotti solo gli estratti di ruolo, mentre andavano depositate in originale le cartelle di pagamento e le relative notifiche, anche perché le cartelle non erano state emesse nei confronti della contribuente, ma nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed erano state notificate alla ricorrente applicando sulle stesse una etichetta autoadesiva con la sola indicazione della denominazione della ricorrente qualificandola coobbligata, senza alcuna motivazione, senza allegare le copie RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate nei confronti degli altri presunti coobbligati; aggiunge che la CTR non ha verificato la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento e non ha rilevato la mancata notificazione, prima della comunicazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, dell’intimazione di pagamento;
– il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, visto che le cartelle di pagamento sono state impugnate in separati giudizi, come ha precisato la stessa ricorrente a p. 1 e 2 del ricorso;
il motivo è infondato con riferimento alla ritenuta necessità della previa notifica dell’intimazione di pagamento, dovendosi richiamare sul punto quanto osservato con riferimento al quarto motivo;
-con l’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 d.l. n. 953/82, come modificato dall’art. 3 d.l. n. 2/86, convertito dalla l. n. 60/86, nonché degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, n. 4, cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato e non essersi pronunciata sulla prescrizione quinquennale dei crediti tributari e, in particolare, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonché sulla d ecadenza dell’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile per carenza di specificità, non avendo la ricorrente riportato la parte del ricorso introduttivo, riguardante l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in cui aveva formulato l’eccezione di prescrizione, non avendola localizzata neppure con riferimento all’atto di appello , ma essendosi limitata ad una generica invocazione del decorso del termine di prescrizione, dovendosi considerare in ogni caso che per le imposte erariali il termine di prescrizione è decennale;
con il nono motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato, non pronunciandosi sull ‘ eccezione in tal senso proposta dalla contribuente, che l’RAGIONE_SOCIALE si era avvalsa sia nel giudizio di primo grado che in appello di un AVV_NOTAIO esterno;
-a prescindere dalla questione dell’omessa pronuncia, il motivo è comunque infondato per le ragioni già indicate con riferimento al quinto motivo di ricorso;
con il decimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in
relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato tutte le eccezioni ‘ di fatto e di diritto ‘ sollevate dalla contribuente ‘ nel corso del giudizio ‘ e per non avere considerato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva specificatamente contestato ‘ i motivi di fatto e di diritto dedotti dal contribuente nel corso del giudizio di primo e di secondo grado e non ha indicato le prove di cui intendeva avvalersi ‘, sicchè i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere provati i fatti non contestati;
– il motivo è inammissibile per la sua genericità e, perché, sebbene formalmente proposto come violazione di legge, contesta nella sostanza una omessa pronuncia, senza dimostrare, per un verso, come il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi ( ex plurimis , Cass. n. 28072/2021);
– il motivo è anche infondato nella parte in cui eccepisce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., atteso che detto principio, che opera anche nel processo tributario,
deve, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del « thema decidendum » ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cass. n. 7127/2019; Cass. n. 19806/2019);
-con l’undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della l. n. 241 del 1990, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 97 Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla nullità dell’ atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici;
-il motivo è palesemente infondato, non sussistendo per l’agente della riscossione alcun obbligo di allegare gli atti prodromici, già comunicati al contribuente e, pertanto, a sua conoscenza;
con il dodicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata, non avendo la CTR esaminato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione e non essendosi espressa su tutte le eccezioni e domande proposte dal contribuente;
con il tredicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per ultrapetizione ed omessa pronuncia, in quanto ‘non vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il
ricorrente, sia nel ricorso introduttivo che nell’atto di appello aveva eccepito la nullità dell’atto per una pluralità di motivi in fatto ed in diritto, producendo una copiosa documentazione probatoria’;
-entrambi i motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la contribuente indicato i motivi e le eccezioni in ordine alle quali vi sarebbe stata omessa motivazione o omessa pronuncia né gli atti processuali nei quali tali censure sarebbero state sollevate;
il dodicesimo motivo è in ogni caso palesemente infondato, posto che la sentenza impugnata è graficamente esistente, rende percepibile il fondamento della decisione, reca argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U. n. 22232/2016), per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. n. 8053/2014);
in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME