Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9051 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8649/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di DREAMCAR COGNOME GIUSEPPE BASILE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 615/2020 depositato il 23/1/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME -fra l’altro e per quanto qui di interesse escludeva, rispetto a immobili del fallito siti in Porto Recanati, ‘ la prelazione ipotecaria invocata di cui ai ruoli n. 803194/2013 e 808926/2013 in quanto non specificati nelle note di iscrizione ipotecaria di cui sopra, risultando irrilevante l’indicazione dei ruoli in questione nelle comunicazioni inviate al fallito successivamente alle iscrizioni ipotecarie in esame ‘.
Disponeva inoltre, in caso di incapienza del montante ipotecario accolto rispetto a un altro immobile ubicato in Milano, l’ammissione del credito in conformità della proposta dal curatore (per € 3.047,87 al privilegio ex artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ., per € 111,44 al privilegio ex artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ., per € 15.502,03 al privilegio ex artt. 2752 e 2778 n. 18 cod. civ. e per € 21.133,53 al privilegio ex artt. 2752 e 2778 n. 19 cod. civ.).
2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, condivideva la decisione del G.D. di non riconoscere la prelazione ipotecaria richiesta rispetto agli immobili in Porto Recanati, in mancanza di prova idonea a dimostrare la riconducibilità degli estratti di ruolo posti a fondamento dell’insinuazione alla nota di iscrizione in forza della quale l’opponente chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario.
Sottolineava che l’omessa indicazione degli estratti di ruolo in nota di iscrizione ipotecaria, a mente dell’art. 2841 cod. civ., induceva assoluta incertezza sull’ammontare del credito iscritto, fino a concorrenza di un determinato importo, e nuoceva alla sua validità.
Riteneva inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo di opposizione, con il quale l’opponente aveva sostenuto che il provvedimento del G.D. non avesse chiarito quali fossero le somme ammesse in via privilegiata in caso di incapienza del ricavato dalla vendita dell’immobile sito in Milano; RAGIONE_SOCIALE, infatti, si era limitata a riproporre la domanda, svolta in sede di ammissione al passivo, di riconoscimento dei privilegi mobiliari in via subordinata, senza alcuna illustrazione dei motivi per i quali veniva chiesta la modifica del provvedimento assunto in sede di verifica dei crediti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 23 gennaio 2020, prospettando quattro motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME non ha svolto difese.
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2839, 2841, 2699 e ss. cod. civ. e 77 d.P.R. 602/1973: il tribunale ha escluso la prelazione ipotecaria nell’erroneo presupposto in tesi di parte ricorrente – che i ruoli n. 803194/2013 e 808926/2013, non essendo specificamente enunciati nella relativa nota di iscrizione, non fossero opponibili alla curatela fallimentare; in realtà, il requisito richiesto dall’art. 2839 cod. civ. dell’indicazione del titolo nella nota di iscrizione ipotecaria era stato soddisfatto con la spiegazione che l’ipoteca era stata iscritta ‘ ai sensi dell’art. 77 DPR 602 del 29/09/73 e successive modifiche ‘, la quale consentiva di comprendere che si trattava di iscrizione presa in forza di ruoli d’imposta, e con la produzione degli estratti di ruolo allegati alla nota di iscrizione, che costituivano prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame della certificazione ipotecaria prodotta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE: il tribunale non ha esaminato, nella sua interezza, la certificazione ipotecaria prodotta in giudizio, in cui risultava espressamente indicato il totale del credito per cui si procedeva ed alla quale era allegato l’estratto di ruolo RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali da cui risultava il relativo credito.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la
ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).
Nel caso di specie la richiesta di iscrizione ipotecaria presentata alla Conservatoria di Macerata riportava l’indicazione dell’ammontare totale del credito per cui si procedeva, precisava che l’iscrizione era effettuata ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/19 73 ed aveva come allegato gli estratti di ruolo RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali da cui risultava il relativo credito.
Questa documentazione assumeva valore decisivo ai fini della soluzione della controversia, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 21046/2019), l’iscrizione effettuata “a norma dell’art. 77 d.p.r. 29.9.73 numero 602” non è inficiata nella sua validità, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2841 cod. civ., nel caso in cui siano stati allegati alla nota di iscrizione gli estratti di ruolo, che rappresentano un titolo equipollente al ruolo, in quanto in questo modo non si determina alcuna incertezza in ordine all’esistenza ed alla natura del titolo vantato dal creditore.
6. Il terzo motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e 342 cod. proc. civ.: il tribunale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di opposizione, con il quale era stata dedotta un’erronea quantificazione, da parte del G.D., dei crediti da ammettere al passivo fallimentare, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata a riproporre le ragioni poste a base della domanda di insinuazione; una simile valutazione, oltre a equiparare erroneamente il giudizio opposizione a quello di appello, non ha tenuto conto del fatto che in realtà l’opponente aveva espressamente indicato le ragioni per cui riteneva carente di motivazione la decisione del G.D. in ordine al privilegio da riconoscere sulle somme ammesse, dato che non erano state chiarite la composizione RAGIONE_SOCIALE somme ammesse in subordine con privilegio generale mobiliare e
l’imputabilità RAGIONE_SOCIALE stesse alla differenza non ammessa con privilegio ipotecario.
7. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.
La giurisprudenza di questa Corte ha – da tempo e costantemente precisato che l’opposizione allo stato passivo del fallimento, ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare (si vedano in questo senso, ex plurimis , Cass. 24972/2013, Cass. 9617/2016, 21581/2018 e Cass. 21581/2018).
L’atto di opposizione, dunque, deve tenere a parametro non l’art. 342 cod. proc. civ., ma l’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., a mente del quale devono essere esposti i fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni.
La norma intende prescrivere che l’opposizione contenga un’illustrazione, in termini chiari ed esaustivi, dei fatti storici e degli elementi di diritto che giustificano l’ammissione del credito al passivo.
Questa indicazione, nel caso di specie, era soddisfatta dal rilievo, rispetto al credito al quale era stata riconosciuta collocazione ipotecaria sull’immobile di Milano, che non c’era corrispondenza fra le somme che avrebbero dovuto essere ammesse in subordine al privilegio e quelle effettivamente ammesse, rilievo a cui si accompagnava la specifica indicazione dei tributi sui quali andava riconosciuto il privilegio.
In presenza di queste allegazioni il tribunale avrebbe dovuto verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE stesse, piuttosto che dichiararne l’inammissibilità sulla base di principi propri del giudizio ordinario di appello.
È opportuno, infine, aggiungere che le argomentazioni con cui il tribunale ha rigettato, in subordine ed entrando nel merito, il
secondo motivo di opposizione non possono essere considerate al fine dello scrutinio della doglianza in esame.
Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/2020).
L’accoglimento del precedente mezzo comporta l’assorbimento del quarto motivo, espressamente svolto in subordine.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati e avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024.