Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3182  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ISCRIZIONE IPOTECA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3751/2015 R.G. proposto da: COGNOME  NOMENOME  rappresentato  e  dife so  dall’AVV_NOTAIO di Condojanni ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di MESSINA, n. 168/2013, depositata l’ 11/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE)  avverso  la  sentenza  in  epigrafe.  Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso due iscrizioni ipotecarie (la n. 6275/1996 del 19 febbraio 2005 e la n. 20303/7391 del 10 maggio 2005) eseguite su immobili di proprietà.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  violazione  e/o  falsa applicazione dell’art. 77,  secondo  commabis, d.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, dell’art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ art. 21bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale  mancanza  del  preavviso  di  iscrizione  ipotecaria  con  la contestuale intimazione di pagamento non rendesse illegittima l’iscrizione .
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.
Censura  la  sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui  ha  ritenuto irrituale  il  disconoscimento  della  conformità  agli  originali  delle  copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, senza argomentare in ordine all’inosservanza dell’ordine di deposito degli originali e in ordine alla lacunosità, sommarietà ed inattendibilità della documentazione prodotta.
 Con  il  terzo motivo denuncia,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 26 d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 43 e 2697 cod. civ. degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973 dell’art. 2697 cod. civ. de ll’a rt. 149 cod. proc. civ.
Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla notifica delle sessantaquattro  cartelle  di  pagamento  poste  a  base dell’iscrizione ipotecaria n. 6275 del 1996.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’ artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ e dell’a rt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
Denuncia  il  vizio  di  nullità  della  sentenza  per  mancanza  della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento a due delle cartelle e, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 41 e 64
 Con  il  sesto  motivo denuncia,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione d dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ .
Denuncia  il  vizio  di  nullità  della  sentenza  per  mancanza  della motivazione  in  relazione  alle  censure  mosse  con  riferimento  alle cartelle contrassegnate con i nn. da 27 a 37.
Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la  violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per mancanza della motivazione quanto alle doglianze relative all’iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO7391 .
Il  contribuente,  rilevato  che  sia  in  primo  che  in  secondo  grado aveva denunciato la mancanza di prova della cartella di pagamento presupposte all’ipoteca, censura la sentenza impugnata per non aver reso nessuna motivazione in merito.
Con il controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto in via preliminare: 1) dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alle cartelle numerate dalla 41 alla 60, stante cancellazione dei debiti portati dalle stesse in virtù dell’a rt. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità del 2013); 2) dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 di cui al settimo motivo di ricorso per intervenuta cancellazione della stessa così coma da visura in atti. 3) dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria (dalla 3 alla 14, dalla 16 alla 20, dalla 29 alla 34, 36, 37, 61 e 64.
Le questioni poste dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con il controricorso rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.
In  particolare,  in  ragione  dell’eccepito  difetto  di  giurisdizione su alcune  cartelle -che  integra  questione  di  carattere  processuale,  in relazione alla quale questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto -occorre verificare sia la natura del debito portato dalle medesime sia l’eventuale  f ormazione del giudicato interno. Occorre, altresì,  verificare  l’eventuale  cancellazione  dei  debiti  portati  da altre cartelle in virtù dell’art. 1, comma 527, legge cit.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.