Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24714 Anno 2025
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24714 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 07/09/2025
Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/73cartelle presuppostecopia fotostatica delle relate di notificazione -sogliaminima per l’iscrizione di ipoteca esattoriale-
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26833 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
Da
Agenzia delle EntrateRAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore -in persona dell’Avv.to NOME COGNOME nella qualità di Procuratore speciale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in virtù dei poteri conferiti giusta atto del dott. NOME COGNOME, notaio in Roma, del 5 luglio 2017 (rep. n. 42912 – racc. n. 24410), rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME ertolone, in Roma, INDIRIZZO
NOME COGNOME
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1740/12/2017, depositata in data 14 aprile 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 321/02/2015, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:
Equitalia s.p.a. non aveva dimostrato la ritualità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento avendo prodotto in giudizio delle mere riproduzioni fotostatiche di presunte relate laddove, ai sensi dell’art. 2719 c.c. , avrebbe dovuto depositare l’originale e/o la copia dichiarata conforme all’originale, avendo le copie fotografiche o fotostatiche la stessa efficacia di q uelle autentiche soltanto nell’ipotesi di attestazione di detta conformità dal pubblico ufficiale competente ovvero nel caso di mancato disconoscimento della stessa dalla controparte; 2) nel merito,
Contro
l’iscrizione era illegittima in quanto in base al D.L. n. 69/2013, conv. con mod. nella legge n. 98/2013, erano stati introdotti precisi limiti alla pignorabilità della prima casa, sussistendo il relativo divieto allorquando si trattasse dell’unico immobile posseduto dal contribuente, rientrasse tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa, non fosse di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli) e costituisse la residenza anagrafica del debitore; 3) era illegittima l’iscrizione ipotecaria relativa a un debito (quale quello di euro 19.954,25 iscritto a ruolo ) inferiore alla soglia minima fissata ex lege (considerando quella di euro 20.000,00, poi aumentata a euro 120.000,00 a seguito della novella di cui al DL n. 69/2013).
3. E’ rimasto intimato il contribuente.
Ader ha depositato memoria illustrativa con allegata copia dell’incarico defensionale a COGNOME GENOVESI RAGIONE_SOCIALE del 05/05/2017 nonché Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e ADER n. 36437 del 5 luglio 2017;
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che la proposizione del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione con il ministero di avvocato del libero foro è legittima alla luce della previsione contenuta nel protocollo di Intesa tra Avvocatura dello Stato e ADER n. 36437 del 5 luglio 2017, sub 7) Disposizioni Transitorie secondo cui : ‘ L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, nonché per tutte le controversie innanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione per le quali alla data del 1° luglio 2017 non sia stato ancora conferito incarico ad avvocati del libero foro’ ; nella specie, come si evince dalla copia del mandato del 05/05/2017- allegata alla memoria illustratival’incarico al difensore
(Avv.to NOME COGNOME quale associato dello Studio RAGIONE_SOCIALE, è stato conferito in data 05/05/2017 e, dunque, in data antecedente al 1° luglio 2017, sicché sussiste lo ius postulandi in capo al medesimo.
2.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e/o degli artt. 38-49 del d.lgs. n. 546/92, 327 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità, per tardività, dell’atto di appello proposto dal contribuente con notificazione (in data 26 febbraio 2016)tamquam non esset – effettuata presso la sede di Equitalia RAGIONE_SOCIALE di Pavia e non già presso l’indirizzo del procuratore domiciliatario della società (Avv.to NOME COGNOME e conseguente inoltro dell’atto a quest’ultimo da parte di Equitalia Nord a termine ormai scaduto; la ricorrente denuncia, altresì, l’erroneità della decisione della CTR di considerare (implicitamente) tempestivo l’appello del contribuente decidendo nel merito; evidenzia, al riguardo, come la sua costituzione in appello fosse avvenuta al solo fine di fare dichiarare l’inammissibilità del gravame per tardività, spiegando le difese nel merito solo in via subordinata.
2.1. In disparte il mancato richiamo in rubrica dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, quanto al denunciato vizio di error in procedendo (omessa pronuncia), il motivo si profila, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
2.2. Quanto alla denuncia di omessa pronuncia, va ribadito che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (qual era nella specie quella di inammissibilità per tardività dell’appello) non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece,
al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 3927 del 2002; Sez. 1, n. 10073 del 25/06/2003; Sez. 3, n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 3, n. 25154 del 11/10/2018).
2.3. Infondata è la (sub) censura di violazione di legge con riguardo al rigetto (implicito) della eccezione di rito di tardività del gravame avuto riguardo all’assunta inesistenza della notifica effettuata (in data 26 febbraio 2016 avverso la sentenza di primo grado depositata il 14 settembre 2015) presso la sede di Equitalia Nord s.p.a. di Pavia e non già presso il procuratore domiciliatario (con conseguente inoltro dell’atto a quest’ult imo da parte di Equitalia, a termine scaduto). Invero, la CTR si è attenuta al principio di diritto statuito da questa Corte, a sezioni unite (sentenza del 20/07/2016, n. 1491) secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando,
pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. In secondo luogo, ha precisato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.
3.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18-21-24 del d.lgs. n. 546/92, 112 c.p.c., 2730 c.c. e 229 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che Equitalia s.p.a. non aveva dimostrato la ritualità delle notifiche delle presupposte cartelle di pagamento (avendo prodotto in giudizio delle mere riproduzioni fotostatiche di presunte relate) sebbene l’avvenuta notifica delle cartelle in questione a NOME COGNOME, nel mese di aprile 2013, costituisse circostanza pacifica -per espressa ammissione del contribuente nel ricorso introduttivo, al quale erano state, peraltro, allegate la copia delle cartelle di pagamento notificate e le relative istanze di autotutela, documentazione che comprovava anche per facta concludentia la ricezione delle cartelle medesime; pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe pronunciato su questionequella della ritualità della notificazione a NOME COGNOME– non dedotta nel ricorso originario, eccedendo il petitum e la causa petendi in esso cristallizzati, non avendo il contribuente neanche ampliato il thema
decidendum a mezzo dello strumento dei ‘ motivi aggiunti ‘ ex art. 24 del d.lgs. n. 546/92.
3.1. Il motivoin disparte l’impropria formulazione in termini di violazione di legge e non già di error in procedendo (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) – si espone ad un profilo di inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza non avendo ADER assolto all’onere di riportare in ricorso, nelle parti rilevanti, ovvero di allegare il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito ( in particolare, del ricorso originario risulta trascritto un insufficiente stralcio) onde consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura di extrapetizione; né rileva l’esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).
3.2.Nel merito, il motivo è, comunque, infondato.
3.3.Ricorre il vizio di ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione («petitum» e «causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024). Lo stesso ricorre « quando il
giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge » (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932; Cass. sez. 1, n. 25840 del 2021) . E’ fatto salvo, dunque, il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, e di esercitare d’ufficio alcuni poteri cognitori. Ma sempre che non ne resti alterata la sostanza dell’accertamento in ordine agli elementi da cui esso risulti esser stato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n. 22932-05) e dunque con il limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12 gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213).Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass., 20 settembre 1996, n. 8387 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020; Cass. n. 20185 del 2023).
3.4. Nella specie, la CTR non è incorsa nel vizio di extrapetizione nel pronunciarsi sulla questione della ritualità della notificazione delle pregresse cartelle a NOME COGNOME ritenendo non dimostrata da Equitalia s.p.a. ‘l’esistenza delle notifiche delle cartelle di pagament o prodotto in giudizio delle mere riproduzioni fotografiche di presunte relate’ ; invero, come si evince dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, il contribuente aveva lamentato con il ricorso origin ario l’illegittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria ‘ in quanto notificato a soggetto che non corrispondeva con il soggetto passivo del tributo e al quale erano state notificate le cartelle di pagamento prodromiche all’atto de quo ‘ (pag. 2 del ricorso per cassazione) e ‘ in quanto la notifica era stata fatta nei confronti dell’intestatario delle cartelle esattoriali da cui discendeva l’atto impugnato ma nei confronti del sig. COGNOME NOMECOGNOME persona fisica ‘ (v. pag. 2 della sentenza impugnata); con ciò, evidentemente lamentando anche la mancata e/o invalida notifica delle presupposte cartelle a NOME COGNOME quale persona fisica.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 , 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., 60 del DPR n. 600/73, 26 del DPR n. 602/73, 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto non dimostrata la notifica delle presupposte cartelle di pagamento (a NOME COGNOME negando valenza probatoria alle prodotte copie fotostatiche delle relate di notifica sebbene : 1)l’Amministrazione non fosse tenuta a produrre copia integrale delle cartelle medesime (essendo l’ unico originale in possesso della parte debitrice); 2) il contribuente non avesse disconosciuto, in modo formale e specifico, in primo grado, la conformità delle copie (fotografiche o fotostatiche) agli originali ai sensi dell’art. 2719 c.c. e al giudice – non avendo il disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c. gli stessi effetti di quello della scrittura privata di cui all’art. 215 c.p.c. – non fosse comunque impedito accertare la
conformità delle stesse agli originali anche mediante altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
4.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
4.2. Per ciò che concerne la contestazione dell’idoneità della documentazione prodotta da Equitalia a comprovare la notifica della cartella di pagamento, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020; Cass. n. 24616 del 2024).
4.3. Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata
contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021; Cass. n. 24616 del 2024).Questa Corte ha precisato che «in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso)» Cass. 20/06/2019, n. 16557). Ed ancora: «la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della
conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”)» (Cass. 30/10/2018, n. 27633; Cass. n. 30815 del 2024).
4.4.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel negare efficacia probatoria alle riproduzioni fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle prodotte in giudizio da Equitalia senza verificare l’avvenuta contestazione circostanziata da parte del contribuente della conformità delle dette copie agli originali e, comunque, senza indicare specifici motivi che autorizzavano a concludere per la mancanza di conformità con l’originale (‘ il contribuente sollevava durante la discussione in pubblica udienza della causa l’applicazione d quanto previsto dall’art. 2719 c.c. ‘ , pag. 3 della sentenza impugnata). In tal senso, questa Corte ha precisato che: «in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l ‘ esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Cass. 26/19/2020, n. 23426; Cass. 11/10/2017, n. 23902). Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo
comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015; Cass. n. 24616 del 2024).
5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del dPR n. 602/73 e del d.l. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) conv. nella legge n. 98 del 2013, per avere la CTR ritenuto, nel merito, illegittima l’iscrizione ipotecaria stante: 1) la asserita applicazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/73, come novellato dal Dl n. 69/2013, sebbene tale norma disciplinasse l’espropriazione immobiliare (pignoramento) e non l’ipoteca esattoriale, quale diritto reale di garanzia, disciplinata dal successivo art. 77; 2) la asserita inferiorità del debito in capo al contribuente (dell’importo di euro 19.954,25 iscritto a ruolo) rispetto alla soglia minima stabilita ex lege (di euro 20.000,00) per iscrivere l’ ipoteca sebbene tale limite previsto ex art. 77 cit. facesse riferimento al ‘debito scaduto’ comprensivo di tutte le voci dello stesso, inclusi gli interessi, e, nella specie, come riportato nell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, il debito scaduto ammontasse a euro 22.830,47 con conseguente rispetto dello stesso; peraltro, come evidenziato dall’Agenzia, l’aumento dell’importo minimo a euro 120.000,00 in forza del d.l. n. 69/2013 -richiamato dal
giudice di appello- non era previsto per l’iscrizione di ipoteca ma per le diverse ipotesi di espropriazione immobiliare.
5.1. Il motivo -che consta di due sub censure- è fondato.
5.2. Quanto alla prima (sub) censura che aggredisce la statuizione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile all’iscrizione ipotecaria in oggetto i limiti di cui all’art. 76 DPR n. 602/1973, come novellato dal DL n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, questo Collegio condivide la ricostruzione dell’istituto operata dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014. Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza, n. 19667/2014 seppur affrontando il diverso tema dell ‘ applicabilità o meno alla fattispecie prevista all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 50, comma 2, del medesimo decreto cit. – sono pervenute ad escludere l’iscrizione ipotecaria, ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, dall ‘ ambito specifico dell’espropriazione. In particolare, ritenendo valide le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 14831 del 2008 rispetto al fermo amministrativo, hanno affermato nella parte motiva – che, nonostante la collocazione al capo II del Titolo II nel d.P.R. n. 602 del 1973 della disciplina dell’iscrizione di ipoteca potrebbe far propendere maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l’espropriazione forzata, “l’iscrizione ipotecaria, prevista dall’art.77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria” (nello stesso senso, Cass. sez. 5 n. 5017 del 2020). Ciò posto, questa Corte, a fronte, quindi, della dichiarata natura alternativa e svincolata dall’esecuzione forzata dell’iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari – per come meglio supra ne ha affermato sia la giuridica autonomia della disciplina (v. tra le
altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016) sia la funzione di garanzia (cfr. Cass. n. 13618/2018). Ebbene, proprio in merito a quest’ultima, la Corte ha avuto modo di specificare (v. Cass. n. 7002/2020) come le previsioni di vincoli sulla natura dei beni, quali cause di “inespropriabilità” -in particolare, l’indisponibilità ed impignorabilità di immobili, ex artt. 828-830 c.c. – non ostano all’iscrizione su di essi dell’ipoteca, ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che detti vincoli assumono rilevanza in merito all’espropriazione forzata, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela. Da un lato, dunque, l ‘ iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata (Cass. trib 22.2.2017 n. 4587), dall’altro, sulla casa di abitazione può essere iscritta ipoteca da parte dell’agente della riscossione a garanzia della sua pretesa creditoria, in quanto essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell’art. 2740 cod. civ.(Cass., sez.5, n. 7338 del 2024).
5.3.Esclusa la qualificazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come «atto dell’esecuzione», viene meno anche l’applicabilità alla medesima fattispecie dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/73, come novellato dal Dl n. 69/2013, che disciplina il diverso istituto dell’espropriazione immobiliare. Tale diversità di disciplina trova riscontro nello stesso art. 76 cit., comma 2 (nel testo vigente ratione temporis ) secondo cui «L’espropriazione può essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto».
5.4.Nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi nel ritenere applicabile all’iscrizione esattoriale in oggetto i limiti di cui all’art. 76 DPR n. 602/1973, come novellato dal DL n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013.
5.5.Quanto alla (sub) censura relativa all ‘ asserito mancato rispetto della soglia minima di euro 20.000,00 per l’iscrizione di ipoteca esattoriale (che poi sarebbe stata aumentata a euro 120.000,00 in forza del d.l. n. 69/2013), va osservato che l’art. 3, d.l. del 02/03/2012 n. 16, ha introdotto il co. 1-bis all’art. 77 d.P.R. 602/1973, a mente del quale ‘ L’agente della riscossione , anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere , può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro .” Ai sensi dell’art. 77 del citato d.p.r., ” L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere ad espropriazione di cui all ‘ art. 76 commi 1 e 2 “. È, quindi, la stessa evoluzione della disciplina di riscossione a contemplare la possibilità di iscrivere ipoteca quand ‘ anche non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, ovvero quand’anche ex lege inibite e ciò ” anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere ” fatta salva, comunque, la soglia minima del quantum da recuperare. Dunque, il d.l. n. 69/2013, con il quale il legislatore ha optato per un disallineamento dei limiti di operatività dell’ipoteca e dell’espropriazione immobiliare, prevede al comma 1bis dell’art. 77 cit. che può essere disposto l’ipoteca anche quando non si sono ancora verificate le condizioni per procedere ad espropriazione, modificando l’art. 76 del d.P.R. 602/1973, innalzando il limite per il pignoramento immobiliare a 120.000,00 euro. Ed infatti, l’iscrizione ipotecaria de qua, per la sua finalità di tutela, incontra l’unico limite del quantum debeatur , così per come fissato dal legislatore, e non soggiace ai limiti per procedere ad esecuzione
forzata, attesa la natura, meramente, di tutela del credito” da riscuotere ( Cass. sez.5, n. 7338 del 2024).
5.6.Gli artt. 76 (Espropriazione immobiliare) e 77 (Iscrizione di ipoteca) del d.P.R. 602/73, nel testo novellato dal D.L. n. 60/2013, prevedono delle novità: è inibita la possibilità, all’Agente della riscossione, di procedere all’esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo. Invero, ad eccezion e dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli); il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso e delle succitate categorie catastali è elevato ad € 120.000,00. È fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi. Allora, anche in questo caso si verifica un ‘doppio binario’, che rende legittima l’ipoteca ma non il pignoramento, sempre che, ai fini dell’ipoteca, il debito sia superiore alla soglia dei 20.000,00 euro, rimasta invariata. Se il Legislatore ammette espressamente l’ipoteca quando il pignoramento non può avvenire (e questo è un dato oggettivo), va da sé che la prima viene ad assumere non tanto la funzione che gli è propria (ovvero l’ottenimento di una garanzia reale), ma appunto una nuova finalità, quella cautelare (Cass., sez. 5, n. 7338 del 2024; Cass.
n. 22859/2018; Cass. 12699/2017).
5.7.Inoltre, questa Corte ha statuito che in tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo , anche quelli non tributari, e specificamente
quelli previdenziali (Cass., sez. 5, n. 7338 del 2024; Cass. n. 18550/17; n. 20055/15; n. 2190/14). E Cass. n. 2190 del 31/01/2014 ha ulteriormente precisato: “In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima a tal file prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli arti. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purché “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 18550 del 2017).
5.8.Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittima l’iscrizione ipotecaria in questione per asserita inferiorità del debito del contribuente (avuto riguardo all’importo delle cartelle di euro 19.954,25) alla soglia-minima di euro 20.000,00 sebbene- come si evince dalla stessa sentenza impugnata- il debito tributario, al momento della iscrizione medesima, fosse di importo complessivo pari ad euro 22.830,47 e, quindi, superiore alla detta soglia. Invero, l ‘inciso di cui al comma 1bis de ll’art. 77 cit. ‘ purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro ‘ va letto in combinato con il primo comma del medesimo articolo secondo cui ‘ Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede ‘ per cui essendo l’iscrizione di ipoteca esattoriale subordinata
al decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della previa cartella di pagamento, l’importo complessivo del credito per cui si procede -quale soglia-limite – deve intendersi comprensivo di tutte le voci del debito scaduto, inclusi anche degli interessi, avuto riguardo al momento della iscrizione dell’ipoteca medesima.
6.In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e il quarto, respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvio cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie i motivi terzo e quarto di ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025