Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 29/04/2025
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32958/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE – ora cancellata (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 1799/13/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 25 marzo 2019. Data pubblicazione 17/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in atti, con cui l’agente della riscossione preannunciò l’apposizione del predetto vincolo in ragione del mancato pagamento della complessiva somma di 110.468,90 €, di cui alle cartelle esattoriali richiamate nell’atto impugnato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente, respingendo, in primo luogo, la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla società ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, in considerazione della natura riscossiva (e non impositiva) dell’atto impugnato.
2.1. Nel merito, il Giudice regionale riteneva che le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato fossero state notificate alla contribuente, come risultante dalla documentazione prodotta, reputando al riguardo sufficiente la produzione della copie degli avvisi di ricevimento delle relative notifiche, non necessaria la produzione dei loro originali (consegnati alla contribuente), né delle copie integrali delle cartelle, osservando, infine, come fosse generico ed indeterminato il disconoscimento di dette copie operato dalla contribuente, in quanto privo dell’indicazione specifica degli elementi di non conformità.
Numero sezionale 3102/2025
Da ultimo, il Giudice regionale considerava l’atto impugnato correttamente firmato e riferibile all’agente della riscossione tramite l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 ottobre 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione, depositando in data 8 aprile 2025 nota con la quale ha comunicato l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, chiedendo l’interruzione del giudizio.
4 . L’Agenzia delle Entrate -Riscossione resisteva con controricorso notificato in data 4 dicembre 2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, per non avere il Giudice regionale sospeso il giudizio, obiettando la contribuente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era esclusa dal novero degli atti impositivi e, come tale, poteva essere considerata oggetto di definizione.
Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle notifiche, lamentando, altresì, che non erano stati versati in atti, nonostante la specifica richiesta sul punto avanzata, gli originali delle cartelle di pagamento e dei menzionati avvisi.
Numero sezionale 3102/2025
Numero di raccolta generale 19885/2025
Con la terza doglianza la società ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ponendo in rilievo che le citate notifiche erano state illegittimamente eseguite tramite servizio postale direttamente utilizzato dall’agente, il quale non si era avvalso dei soggetti indicati nella citata disposizione. Data pubblicazione 17/07/2025
Con la quarta ed ultima ragione di contestazione l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 602/1973, opponendo alla valutazione del Giudice regionale che il soggetto che figurava nell’atto impugnato quale responsabile del procedimento non era legittimato e non aveva alcun potere, non essendo capo dell’ufficio, né risultante nei ruoli della carriera direttiva.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio avanzata dalla difesa della ricorrente con la suddetta nota.
Difatti, l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur se formalmente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo, giacchè nel giudizio in oggetto, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dal codice di rito (cfr. Cass. n. 3323/2014; Cass. n. 2625/2018 e Cass. n. 26542/2024).
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., avendo la Commissione territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, mentre l’esame dei motivi non offre alcun elemento per mutarne l’orientamento.
Quanto alla prima censura, prescindendo dal pur non chiarito permanente interesse al motivo di impugnazione, va ricordato che
Numero sezionale 3102/2025
l’art. 6 d.l. n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ponendosi in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il predetto procedimento di definizione agevolata delle controversie di cui alla citata normativa è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi (cfr. Cass. n. 1154/2021; Cass. n. 20071/2019; Cass. n. 7099/2019) e non anche a quelli aventi natura riscossiva, salvo che l’atto di recupero del credito non sia stato preceduto da prodromico accertamento, ponendosi quindi quale prima iniziativa attraverso la quale il contribuente abbia preso conoscenza della pretesa fiscale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18298/2021).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto volto a minacciare l’apposizione di un vi ncolo reale a garanzia di credito già sancito da un titolo, per cui indubbiamente rientra nell’ambito dell’attività riscossiva.
8 . Il secondo motivo, articolato secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., risulta inammissibile, intercettando il limite preclusivo della doppia conforme, ove si consideri che la sentenza impugnata ha ribadito le valutazioni offerte dal primo Giudice, come chiaramente emerge dal contenuto della pronuncia in oggetto.
Peraltro, non vi è stato alcun omesso esame, avendo la Commissione regionale ritenuto dimostrate le notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento versati in atti, laddove la censura della ricorrente mira a conseguire nella presente sede un’inammissibile rivalutazione di merito del materiale probatorio offerto.
Numero sezionale 3102/2025
Non è poi pertinente -a tacer d’altro – con il paradigma censorio prescelto il riferimento alla mancata produzione degli originali degli avvisi, su cui pure il Giudice regionale ha fornito risposta, la quale non ha costituito oggetto di pertinente censura. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Con riferimento al terzo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ritenere che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass. n. 21558/2024, che richiama Cass. n. n.990/2022; Cass. n. 8423/2019; Casas. n. 19270/2018; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14327/2009; cui adde Cass. 23572/2024).
10. Inammissibile risulta pure il quarto motivo.
Anche in tal caso, il Giudice regionale si è attenuto al principio secondo il quale l’atto proveniente dall’agente della riscossione è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore» (cfr., tra le tante, Cass. n. 31604/2019, che richiama Cass. 24541/2014).
Piuttosto, va osservato che il rilievo secondo cui il nominativo del responsabile del procedimento non era risultato iscritto ai ruoli della carriera direttiva si rivela questione nuova, non essendo stata trattata dal Giudice dell’appello e non avendo indicato l’istante, in violazione del canone di autosufficienza del motivo, quando e come
Numero sezionale 3102/2025
abbia posto tale eccezione (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. 5429/2023 e le altre ivi citate), il che vale a rendere il motivo ulteriormente inammissibile. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
E ciò, senza trascurare l’infondatezza dei riferimenti all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ed all’avviso di accertamento, essendo stat a nella specie impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come pure correttamente eccepito dalla difesa erariale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (ora cancellata) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle EntrateRiscossione nella misura di 8.500,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME