Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 29/04/2025
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32958/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE – ora cancellata (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1799/13/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 25 marzo 2019. Data pubblicazione 17/07/2025
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in atti, con cui l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione preannunciò l’apposizione del predetto vincolo in ragione del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di 110.468,90 €, di cui alle cartelle esattoriali richiamate nell’atto impugnato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente, respingendo, in primo luogo, la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla società ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.l. n. 119/2018, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura riscossiva (e non impositiva) RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
2.1. Nel merito, il Giudice regionale riteneva che le cartelle di pagamento poste a base RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato fossero state notificate alla contribuente, come risultante dalla documentazione prodotta, reputando al riguardo sufficiente la produzione RAGIONE_SOCIALEa copie degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALEe relative notifiche, non necessaria la produzione dei loro originali (consegnati alla contribuente), né RAGIONE_SOCIALEe copie integrali RAGIONE_SOCIALEe cartelle, osservando, infine, come fosse generico ed indeterminato il disconoscimento di dette copie operato dalla contribuente, in quanto privo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione specifica degli elementi di non conformità.
Numero sezionale 3102/2025
Da ultimo, il Giudice regionale considerava l’atto impugnato correttamente firmato e riferibile all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione tramite l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 ottobre 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione, depositando in data 8 aprile 2025 nota con la quale ha comunicato l’intervenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, chiedendo l’interruzione del giudizio.
4 . L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 4 dicembre 2019.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, per non avere il Giudice regionale sospeso il giudizio, obiettando la contribuente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era esclusa dal novero degli atti impositivi e, come tale, poteva essere considerata oggetto di definizione.
Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALEe notifiche, lamentando, altresì, che non erano stati versati in atti, nonostante la specifica richiesta sul punto avanzata, gli originali RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento e dei menzionati avvisi.
Numero sezionale 3102/2025
Numero di raccolta generale 19885/2025
Con la terza doglianza la società ha lamentato, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ponendo in rilievo che le citate notifiche erano state illegittimamente eseguite tramite servizio postale direttamente utilizzato dall’agente, il quale non si era avvalso dei soggetti indicati nella citata disposizione. Data pubblicazione 17/07/2025
Con la quarta ed ultima ragione di contestazione l’istante ha eccepito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 d.P.R. n. 602/1973, opponendo alla valutazione del Giudice regionale che il soggetto che figurava nell’atto impugnato quale responsabile del procedimento non era legittimato e non aveva alcun potere, non essendo capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, né risultante nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio avanzata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente con la suddetta nota.
Difatti, l’avvenuta cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALEa società dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur se formalmente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo, giacchè nel giudizio in oggetto, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dal codice di rito (cfr. Cass. n. 3323/2014; Cass. n. 2625/2018 e Cass. n. 26542/2024).
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., avendo la Commissione territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, mentre l’esame dei motivi non offre alcun elemento per mutarne l’orientamento.
Quanto alla prima censura, prescindendo dal pur non chiarito permanente interesse al motivo di impugnazione, va ricordato che
Numero sezionale 3102/2025
l’art. 6 d.l. n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ponendosi in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il predetto procedimento di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe controversie di cui alla citata normativa è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi (cfr. Cass. n. 1154/2021; Cass. n. 20071/2019; Cass. n. 7099/2019) e non anche a quelli aventi natura riscossiva, salvo che l’atto di recupero del credito non sia stato preceduto da prodromico accertamento, ponendosi quindi quale prima iniziativa attraverso la quale il contribuente abbia preso conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18298/2021).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto volto a minacciare l’apposizione di un vi ncolo reale a garanzia di credito già sancito da un titolo, per cui indubbiamente rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività riscossiva.
8 . Il secondo motivo, articolato secondo il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., risulta inammissibile, intercettando il limite preclusivo RAGIONE_SOCIALEa doppia conforme, ove si consideri che la sentenza impugnata ha ribadito le valutazioni offerte dal primo Giudice, come chiaramente emerge dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in oggetto.
Peraltro, non vi è stato alcun omesso esame, avendo la Commissione regionale ritenuto dimostrate le notifiche RAGIONE_SOCIALEe prodromiche cartelle di pagamento sulla base RAGIONE_SOCIALEe copie degli avvisi di ricevimento versati in atti, laddove la censura RAGIONE_SOCIALEa ricorrente mira a conseguire nella presente sede un’inammissibile rivalutazione di merito del materiale probatorio offerto.
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Non è poi pertinente -a tacer d’altro – con il paradigma censorio prescelto il riferimento alla mancata produzione degli originali degli avvisi, su cui pure il Giudice regionale ha fornito risposta, la quale non ha costituito oggetto di pertinente censura. Numero di raccolta generale 19885/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 17/07/2025
Con riferimento al terzo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ritenere che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass. n. 21558/2024, che richiama Cass. n. n.990/2022; Cass. n. 8423/2019; Casas. n. 19270/2018; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14327/2009; cui adde Cass. 23572/2024).
10. Inammissibile risulta pure il quarto motivo.
Anche in tal caso, il Giudice regionale si è attenuto al principio secondo il quale l’atto proveniente dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione è valido, anche se privo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa RAGIONE_SOCIALEo stesso agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore» (cfr., tra le tante, Cass. n. 31604/2019, che richiama Cass. 24541/2014).
Piuttosto, va osservato che il rilievo secondo cui il nominativo del responsabile del procedimento non era risultato iscritto ai ruoli RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva si rivela questione nuova, non essendo stata trattata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello e non avendo indicato l’istante, in violazione del canone di autosufficienza del motivo, quando e come
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abbia posto tale eccezione (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. 5429/2023 e le altre ivi citate), il che vale a rendere il motivo ulteriormente inammissibile. Numero di raccolta generale 19885/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
E ciò, senza trascurare l’infondatezza dei riferimenti all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ed all’avviso di accertamento, essendo stat a nella specie impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come pure correttamente eccepito dalla difesa erariale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (ora cancellata) al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella misura di 8.500,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME