Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
IMPUGNAZIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
sul ricorso iscritto al n. 17977/2016 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato in Avellaneda (Argentina) il DATA_NASCITA, residente ad Ischia, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –(codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in persona del procuratore della funzione contenzioso della Direzione RAGIONE_SOCIALE Campania nonché procuratore di RAGIONE_SOCIALE, dr. NOME COGNOME, in
ragione di atto di conferimento dei poteri sottoscritto dal Direttore generale, dr. COGNOME NOME, autenticata nelle firme il 1° luglio 2016, per notar NOME COGNOME (rep. 41.699 -racc. 23.521), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancellaria della Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 423/15/2016 della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE della Campania (Sezione di Napoli), depositata il 18 gennaio 2016, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME , depositate l’8 febbraio 2023, con le quali ha chiesto il rigetto ricorso.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la richiesta del contribuente di annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca indicata in atti e dei relativi atti presupposti;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE della Campania -Sezione di Napoli -accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 18410/41/2014 emessa dRAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Napoli, affermando che:
-il concessionario aveva depositato, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la documentazione attestante le notifiche delle cartelle di pagamento consegnate al contribuente o a persone con questi conviventi entro il termine decennale di prescrizione;
-era inammissibile l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo contemplata nella previsione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non costituente atto incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente;
NOME COGNOME impugnava detta pronuncia con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., il 12 luglio 2016, formulando sette motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE notificava in data 20 settembre 2016, tramite posta elettronica certificata, controricorso, chiedendo di rigettare l’impugnazione;
RITENUTO CHE:
con il primo motivo di impugnazione COGNOME ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 e 3, cod. proc. civ. l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia », per non aver la Commissione RAGIONE_SOCIALE « tenuto conto della mancata esibizione e/o deposito delle relate di notifica in originale e/o in copia conforme originale, nonché della mancata allegazione in giudizio delle cartelle esattoriali neanche in copia, vista la contestazione da parte del ricorrente dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali oggetto dell’avviso preventivo iscrizione ipotecaria e istanza di disconoscimento e contestazioni di non conformità all’originale delle copie semplici di relate di notifiche depositate dall’RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 4 del ricorso), lamentando altresì la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 26 settembre 1973, n. 602;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, comma 1, e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver il Giudice RAGIONE_SOCIALE consentito la produzione di documentazione in fase di appello, già tardivamente depositata in primo grado,
lamentando, altresì, l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a detta produzione;
con la terza doglianza il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ., non avendo la Commissione RAGIONE_SOCIALE considerato che l’agente della riscossione, costituitasi in primo grado oltre il termine di cui all’art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non aveva contestato, tempestivamente, l’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal contribuente, invocando, a tal riguardo, il principio di non contestazione e dolendosi, dell’omessa ed insufficiente motivazione da parte del Giudice dell’appello sul predetto punto, ritenuto decisivo;
con la quarta ragione di contestazione il contribuente ha eccepito, in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al difetto di motivazione dell’atto impugnato, come tale illegittimo ai sensi degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
con il quinto motivo COGNOME ha denunciato, sulla scorta del parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria della motivazione, nonchè la violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che degli artt. 50 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto inammissibile l’impugnazione contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
con la sesta censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num . 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo che la notifica dell’atto impugnato era stata eseguita dopo che era trascorso più di un anno dRAGIONE_SOCIALE notifica delle cartelle, senza che il
concessionario avesse notificato l’avviso previsto dRAGIONE_SOCIALE predetta disposizione;
con la settima doglianza il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine « al difetto di motivazione dell’atto impugnato e la violazione del diritto di difesa per quanto concerne l’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente , oltre che la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali » (v. pagina n. 23 del ricorso), in ragione dell’erronea applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ.;
va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione di RAGIONE_SOCIALE;
8.1. come indicato in epigrafe, l’agente della riscossione si è costituito « in persona del procuratore della funzione contenzioso della Direzione RAGIONE_SOCIALE Campania nonché procuratore di RAGIONE_SOCIALE, dr. NOME COGNOME, in ragione di atto di conferimento dei poteri sottoscritto dal Direttore generale, dr. COGNOME NOME, autenticata nelle firme il 1° luglio 2016, per notar NOME COGNOME (rep. 41.699 -racc. 23.521)», ma di tale atto non vi è traccia di deposito in atti, né è stato indicato nel ricorso come atto allegato;
8.2. ricorre, allora, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:
-« qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
24893 del 15/09/2021, Rv. 662207-01)» (cfr. Cass., Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 1334);
-« in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01)» (così Cass, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3557);
9. il ricorso va dichiarato inammissibile;
9.1. dallo stesso contenuto dell’impugnazione emerge che nel corso del giudizio di primo grado, « il ricorrente in data 18/03/2014 presentava memorie illustrative nelle quali comunicava
che, come temuto, il RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad iscrivere effettivamente ipoteca sui beni immobili del ricorrente (v. pagina n. 2 del ricorso); la predetta circostanza assume valore dirimente ai fini che occupano;
9.2. la notifica dell’iscrizione ipotecaria, invero, ha posto il contribuente nelle condizioni di opporsi, a mente dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a detto atto, tipicamente impugnabile; in caso contrario, l’ipoteca si è consolidata e non vi è ragione di coltivare il presente giudizio, avente ad oggetto un atto presupposto, la cui decisione risulterebbe insuscettibile di recare una qualche giuridica utilità al contribuente, restando il vincolo cautelare, non impugnato, non più rimuovibile, se non per fatti ad esso sopravvenuti, con ogni conseguenza sul difetto di interesse al giudizio, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.;
9.3. nell’ipotesi in cui, invece, l’iscrizione ipotecaria sia stata impugnata, va parimente riconosciuto il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione in oggetto, che riguarda un atto (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) necessario, ma non compreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e quindi solo facoltativamente impugnabile (cfr. Cass., Sez. VI/T, 2 novembre 2017, n. 26129);
9.4. deve, infatti, sul punto darsi seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui « una volta ammessa l’impugnazione facoltativa degli atti , resta pur sempre necessaria l’impugnazione dell’atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant’e’ che, una volta emesso tale atto – come è stato precisato da questa Corte viene meno l’interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). In effetti, se l’atto tipico viene impugnato, l’unico giudizio che rileva è quello avverso quest’atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l’atto
facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti propri dell’atto tipico (Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, n. 30736)» (così Cass., Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213, in tema di rapporto tra impugnazione, facoltativa, della fattura TIA e la successiva ingiunzione di pagamento, oggetto di tipica impugnazione, con affermazione di principio, tuttavia, esportabile anche nella fattispecie n rassegna);
9.5. l’iscrizione ipotecaria richiamata dal contribuente ha, dunque, assorbito ogni effetto riconducibile al suo atto propedeutico (la comunicazione preventiva di cui si discute), con conseguente carenza di interesse delle parti al giudizio sullo stesso, la cui giuridica rilevanza è confluita nella successiva iscrizione ipotecaria (cfr. sul principio, Cass., Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit., che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481);
non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante l’inammissibilità del controricorso;
va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 .