Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11296/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice del legale rappresentante pro tempore , come da procura notarile del 20 gennaio 2016, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO,
ISCRIZIONE IPOTECARIA
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 4627/2015, depositata in data 27/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Fatti di causa
Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘l’agente della riscossione’ ), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte.
Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013.
Su appello della contribuente, la C.T.R. ha annullato l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la maturata prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte.
Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
Con ordinanza interlocutoria del 2/10-26/11/2024, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
Acquisiti i fascicoli, la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 23 settembre 2025.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norma di legge, in particolare dell’art. 21 d.lgs. 546/92 sul termine per l’impugnazione degli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente; ex art. 360 n. 5: Omessa motivazione sul punto decisivo della controversia’, l’agente della riscossione deduce che nel primo grado di giudizio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Tale eccezione era stata accolta dalla C.T.P.
Orbene, l’agente della riscossione censura la sentenza di appello perché avrebbe considerato tempestivo il ricorso , proposto nell’ottobre 2013, contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 3 marzo 2013.
1.1. Il motivo è infondato.
Risulta dall’esame dei fascicoli di merito che l’atto impugnato in primo grado dalla contribuente non è stato il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma l’iscrizione ipotecaria, comunicata le il 21/8/2013.
Orbene, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario il quale, in ogni caso, deve proporre
il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva, poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l’iscrizione di ipoteca (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23528 del 2/09/2024).
In sostanza, dunque, la contribuente aveva la facoltà, non l’onere, di impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria, che sarebbe potuto valere, tuttavia, come atto interruttivo della prescrizione qualora quest’ultima non si fosse già compiuta al tempo della sua notificazione. L’agente della riscossione, peraltro, non si duole dell’affermazione, contenuta in sentenza, che i crediti portati nelle cartelle di pagamento si erano già prescritti al tempo della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso introduttivo della contribuente, non merita censura. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Ex art. 360 n. 1 c.p.c.: parziale difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro per la parte del provvedimento impugnato relativa a crediti di natura previdenziale e contributiva’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento all’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria relativa ad una cartella, precisamente indicata in ricorso, afferente a crediti di natura contributiva e previdenziale.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Risulta dai fascicoli dei giudizi di merito che il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, aveva già conosciuto dell’impugnazione dell’iscrizione dell’ipoteca con riferimento alla cartella di pagamento recante debiti di natura contributiva e previdenziale, annullandola per l’intervenuta prescrizione dei relativi importi (sentenza n. 51/2015).
Orbene, a fronte di due giudici, ordinario e speciale, che hanno ritenuto con sentenza di avere giurisdizione sulla stessa questione (legittimità dell’iscrizione ipotecaria relativa a debiti contributivi e previdenziali portati da cartella di pagamento), l’agente della riscossione avrebbe dovuto denunciare il conflitto reale positivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 , comma 2, n. 1 c.p.c., non limitarsi a ricorrere ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., essendo tale mezzo destinato a ottenere dalla Corte, in caso di accoglimento, o una statuizione sulla giurisdizione preordinata alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestà giurisdizionale (statuizione che qui non avrebbe potuto essere data essendosi già pronunciato sulla questione il giudice ritenuto dal ricorrente munito di giurisdizione); o una pronuncia di cassazione senza rinvio nel caso (non riscontrabile nella fattispecie di causa) in cui sulla questione vi sia un difetto assoluto di giurisdizione.
3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME