Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34902 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9211-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende ope legis
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 5253/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/9/2017; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento parziale del ricorso proposto avverso iscrizione ipotecaria, effettuata da ll’agente della RAGIONE_SOCIALE mediante atto di intervento ex art. 499 cod. proc. civ. nell’esecuzione immobiliare nr. RG. 553/2013 del Tribunale di Roma, nonché sottesi estratti di ruolo e relative cartelle esattoriali, ed ha depositato memoria difensiva;
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la contribuente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ. per avere Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibil e la doglianza relativa all’omessa notificazione della comunicazione preventiva ipotecaria, essendo stata formulata per la prima volta in grado di appello;
1.2. la censura è infondata;
1.3. infatti, come già ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 32390 del 03/11/2022; Cass. n. 13742 del 03/07/2015) nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto
e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992;
1.4. correttamente, quindi, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che in appello la contribuente non potesse impugnare l ‘iscrizione ipotecaria per una censura mai dedotta in primo grado circa l’omessa notifica della relativa comunicazione preventiva;
1.5. quanto alle censure circa l ‘ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui «non essendoci alcuna iscrizione ipotecaria, RAGIONE_SOCIALE non è tenuta alla notificazione di alcuna comunicazione prodromica», si osserva che, ove la sentenza, come nel caso in esame, si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , dall’altro che tali censure risultino tutte fondate, al che consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile), come nella specie, il motivo che investe una RAGIONE_SOCIALE riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr. Cass. n. 11493 del 11/05/2018, Cass. n. 2108 del 14/02/2012, Cass. n. 12372 del 24/05/2006);
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di rilevare che le cartelle nr. 0972013/0334564279000 e nr. 0972014/0213986530000, alla base della procedura ipotecaria in misura pari ad Euro 186.232,42, erano state notificate in data successiva all’intervento ex art. 499 cod. proc. civ. dell’agente della RAGIONE_SOCIALE nella procedura di espropriazione immobiliare;
2.2. con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, 45, 48 bis, 49, 61, 76, 87, 88, 89 d.P.R. 29/9/1973, n. 602, dell’art. 2910 cod. civ., degli artt. 81 e 299 cod. proc. civ. lamentando «errore di diritto per l’intervento nella procedura esecutiva da parte di RAGIONE_SOCIALE … avuto riguardo alle norme che
concedono la delega all’agente della RAGIONE_SOCIALE ad agire per delega dell’RAGIONE_SOCIALE»;
2.3. la ricorrente lamenta, sostanzialmente , che l’agente della RAGIONE_SOCIALE non fosse «titolato ad intervenire nella procedura ex art. 499 cod. proc. civ.» deducendo che, fatta eccezione per le «ipotesi della esecuzione esattoriale», fosse precluso al concessionario di «agire per conto dell’RAGIONE_SOCIALE o per conto degli altri soggetti della pubblica amministrazione titolari del credito»;
2.4. al contempo la contribuente lamenta che l’agente della RAGIONE_SOCIALE era originariamente intervenuto in difetto di titolo esecutivo, poi formatosi nel corso della procedura;
2.5. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono inammissibili;
2.6. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 3021 del 08/02/2018), l’intervento dell’agente della RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell’art. 499 c.p.c., l’intervento ne ll’espropriazione postula l’esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall’agente della RAGIONE_SOCIALE, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l’intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la ratio dell’art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l’espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l’adempimento spontaneo o l’esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia dell ‘ espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento;
3.5. ciò posto, nel caso in esame ogni doglianza circa il difetto di legittimazione dell’agente della RAGIONE_SOCIALE ad intervenire nella procedura di espropriazione immobiliare per mancanza del relativo titolo esecutivo nonché
per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell’art. 499 c.p.c. doveva essere formulata innanzi al Giudice dell’Esecuzione, atteso che innanzi al Giudice Tributario la contribuente può sollevare censure unicamente attinenti a motivi di merito a monte dell’atto esecutivo, contestando quindi la pretesa comunque infine rivolta nei propri confronti (cfr. Cass. 10896 del 24/04/2023, in linea anche con Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822), in particolare sussistendo, in materia di esecuzione forzata, la giurisdizione del Giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto o di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti) (cfr. Cass. SU. n. 13913 del 05/06/2017; conf. SU n. 17126 del 28/06/2018; Cass. n. 11900 del 07/05/2019);
3.6. in particolare, è stato chiarito (cfr. Cass. Sez . U n. 7822 del 14/04/2020) che in tema di controversie su atti di RAGIONE_SOCIALE coattiva di RAGIONE_SOCIALE di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dall ‘ esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione;
3.7. da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n. 16986 del 25/05/2022) hanno ulteriormente precisato che in tema di controversie su atti di RAGIONE_SOCIALE coattiva di RAGIONE_SOCIALE di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente
alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell ‘ esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva;
3.8. nella fattispecie, anche alla stregua dell’ art. 2 d.lgs. n. 546/1992, secondo cui «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento», ricorrendo nel caso di specie censure con attinenza alla validità della procedura esecutiva instaurata dall’agente della RAGIONE_SOCIALE mediante intervento ex art. 499 cod. proc. civ., va negata la potestà di esaminare le questioni in capo al Giudice tributario;
3.9. quanto all’ulteriore censura circa la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle alla contribuente, è assorbente il rilievo che la doglianza, pur dedotta in termini di violazione di norme di diritto, nel contenuto censura l’esame dei documenti prodotti in causa effettuato nella sentenza impugnata e, dunque, va riqualificata in termini di vizio della motivazione;
3.10. il giudizio conforme in fatto reso nei due gradi di merito (al riguardo la Commissione tributaria regionale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che «l’Agente della RAGIONE_SOCIALE …(aveva)… potuto dimostrare, con idonea documentazione, di aver notificato tutte le cartelle di pagamento sottese alla procedura di iscrizione ipotecaria») preclude allora l’esame della censura, ai termini dell’articolo 348 ter commi 4 e 5 cod. proc. civ. (cd. doppia conforme);
4.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione alla mancata censura della mancata notifica o produzione dell’atto presupposto avuto riguardo alla cartella esattoriale … relativa ad imposta di registro -iva anno 2004», lamentando la mancata notifica dell’«atto presupposto» alla citata cartella esattoriale;
4.2. la doglianza va parimenti disattesa;
4.3. essendo stata disattesa la censura relativa al preteso difetto di notifica della suddetta cartella (come dianzi illustrato), ogni questione relativa alla mancata notifica dell’atto presupposto avrebbe dovuto essere fatta valere dal contribuente con l’impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva era stata portata alla conoscenza della parte privata, in quanto soltanto nell’ipotesi in cui tale atto non sia sta to regolarmente e tempestivamente notificat o dall’ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare «nuova espansione» nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall’ultima parte del citato articolo 19, comma 3 (cfr. Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013);
4.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, punto 3 cpc in relazione all’articolo 112 cpc poiché nella sentenza impugnata la commissione non si …(era)… pronuncia(ta)… in merito alla decadenza della richiesta esattoriale» con riguardo alla citata cartella di pagamento nr. NUMERO_CARTA0334564279000, notificata oltre il termini di decadenza/prescrizione nell’anno 2015, a fronte di una pretesa tributaria insorta nell’anno 2004 ;
4.5. premessa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze genericamente formulate nei confronti di «altre cartelle», neppure specificamente indicate, in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., la censura in oggetto va parimenti disattesa;
4.6. la Commissione tributaria regionale, infatti, ha affermato « l’infondatezza dell’eccezione di decadenza, nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizion e» stante il mancato decorso del relativo termine decennale;
4.7. in primo luogo, va ribadito, con riguardo ai crediti sottesi alla cartella in oggetto (IVA ed imposta di registro), che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché per imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 19969/2019; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 13410/2021);
4.8. ciò posto, la contribuente lamenta (con censura da riqualificare -Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 -come vizio di motivazione, avuto
riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo) che, a fronte di imposte relative all’annualità 2004, la cartella, come primo atto interruttivo della prescrizione, sarebbe stata tuttavia notificata nell’anno 2015;
4.9. sul punto della tempestiva notificazione anche della suddetta cartella, entro il termine decennale di cui si è detto dianzi, la decisione della Commissione tributaria regionale parimenti costituisce una c.d. doppia conforme, prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter c.p.c., e il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018 Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014), onere cui la ricorrente non ha compiutamente assolto;
5.1. con il quinto motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, punto 3 cpc in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c. per falsa applicazione di norme di legge in quanto le notifiche depositate dall’agente della RAGIONE_SOCIALE non erano conformi a quanto statuito dalle norme di legge dalle statuizioni della d Suprema Corte»;
5.2. con particolare riguardo alle tre cartelle specificamente indicate alla pag. 18 del ricorso, la contribuente lamenta l’erro neità della sentenza d’appello in merito alla ritualità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate e deduce che, essendo state notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non era stata prodotta dall’agente della RAGIONE_SOCIALE « la comunicazione dell’avvenuta notifica alla casa comunale», che «una cartella era stata notificata terzo soggetto non noto», non avendo «i giudici di secondo grado …(specificato)… le ragioni logiche di diritto che …(potevano)… aver sanato tale difetto di notificazione»;
5.3. le censure, con cui si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE menzionate disposizioni in tema di notifica degli atti presupposti, sono inammissibili;
5.4. va, difatti, riconosciuto il difetto di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente ritrascritto nei loro integrali contenuti, né allegato, né fornito indicazione sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale, le cartelle di pagamento con le relative relate onde consentire alla Corte di verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità
compiute dall’agente notificatore, sulla cui necessità la Corte è varie volte intervenuta, affermando il principio secondo cui «ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424» (così, da ultimo, Cass. n. 590/2023, ribadita da Cass. n. 822/2023);
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da