Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21947 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: documento
Nexive
–
equiparazione
attestazione ufficiale po-
stale – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19180/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna n. 105/8/2021, depositata il 22.1.2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 105/8/2021, depositata il 22.1.2021 veniva accolto l’ appello principale proposto da NOME COGNOME e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’agente della riscossione, proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini n. 350/1/2019, che aveva ad oggetto l’iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/1973, in relazione ad un credito tributario dell’Agenzia delle entrate portato da cartelle di pagamento, atti presupposti di cui il ricorrente contestava la rituale notifica.
Il giudice di prime cure declinava per parte del credito oggetto di iscrizione la giurisdizione del giudice tributario, quanto ai crediti previdenziali, e, per il resto, respingeva il ricorso in relazione ai crediti aventi natura tributaria vantati dall’Amministrazione . Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame incidentale dell’agente della riscossione e, in accoglimento dell’appello principale, da un lato riteneva, a differenza del giudice di prime cure, che la notifica delle cartelle di pagamento, sottese all’iscrizione , non fosse valida, in assenza di ricezione personale da parte del contribuente e di produzione in giudizio dell’invio della raccomandata informativa di cui al comma 1, lettera b)-bis dell’art.60 d.P.R. n.600/1973. Dall’altro, dichiarava prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 3 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, dolendosi per il fatto che la CTR ha ordinato la cancellazione integrale dell’impugnata iscrizione ipotecaria e non della sola parte relativa alle cartelle di pagamento portanti crediti tributari, nonostante abbia ritenuto «acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali» (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
1.2. La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il giudice di seconde cure ha «parzialmente superato i limiti della propria giurisdizione, in quanto, annullando integralmente l’impugnata iscrizione ipotecaria, si è pronunciata anche sulla parte di tale atto che concerneva crediti di natura non tributaria», invece di disporre «la sola riduzione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2872 cod. civ.» (cfr. p. 6 del ricorso).
Il motivo, riqualificato nel pertinente paradigma processuale ai sensi del n.3 del l’art.360, primo comma, cod. proc. civ., è fondato.
2.1. Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, le Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. ordinanza n. 17111 del 11/07/2017) hanno chiarito che, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti sottesi all’iscrizione , ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio
ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
2.2. E’ altrettanto consolidato il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l’invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell’intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. ordinanza n. 29364 del 23/12/2020). Il giudice è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell’ipoteca ex art. 2872 cod. civ. dell’importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo.
2.3. E’ incontroverso il fatto che nel caso di specie l’iscrizione ipotecaria aveva ad oggetto crediti tributari e crediti previdenziali e, sulla base di tale presupposto, la CTR non avrebbe dovuto annullare integralmente l’atto impugnato. La sentenza impugnata però, nel dispositivo, si è pronunciata nel senso del l’annullamento integrale dell’iscrizione, ossia anche in relazione a crediti di natura non tributaria oggetto della declaratoria di difetto parziale di giurisdizione operata dal giudice di prime cure.
L’errore di diritto evidenziato nel motivo è perciò presente nel dispositivo e non può essere considerato un mero errore materiale, benché in motivazione il giudice stesso affermi espressamente che è «acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziale, la controversia resta in piedi sull’asserita omessa notificazione degli atti accertativo-liquidatori all’iscrizione di ipoteca» (cfr. p.4 sentenza).
Il giudice del rinvio riesaminerà la questione ai fini dell’iscrizione ipotecaria impugnata, riconducendo il contenuto dell’iscrizione alla misura corretta.
Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 139 cod. proc. civ. e 60 comma 1 lettera b)bis del d.P.R. n. 600/1973 «giacché la sentenza d’appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’ agente della riscossione ha depositato la prova di spedizione della raccomandata informativa degli atti in contestazione così provandone la regolare notifica a mezzo del servizio postale» (cfr. p. 7 del ricorso).
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità.
4.1. Sul tema del travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che esso trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 5792 del 05/03/2024).
4.2. Nel caso di specie la CTR, ritenuta non corretta l ‘interpretazione della sentenza di questa Corte n. 30393/2018, operata dal giudice di prime cure, il quale aveva rigettato il ricorso della contribuente per la ritenuta validità delle notifiche delle cartelle sottese all’atto impugnato considerando non necessario l’invio della raccomandata
informativa di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ha al contrario ritenuto esistente il vizio di notifica accertando la mancata produzione in giudizio della prova dell’invio al contribuente delle raccomandate informative.
4.3. A fronte dell’accertamento del giudice d’appello, la ricorrente si duole del fatto che «qualora la CTR avesse correttamente individuato i dati riportati negli allegati alle controdeduzioni avrebbe dovuto constatare la prova dell’invio della raccomandata informativa e, per l’effetto, confermare la sentenza della CTP nella parte in cui aveva ritenuto correttamente provata la rituale notifica degli atti in contestazione» (cfr. p. 17 del ricorso).
4.4. Orbene, nella fattispecie è del tutto evidente che il denunciato vizio non attiene ad una diversa lettura da parte del giudicante del fatto probatorio prospettato dalla ricorrente, bensì alla diversa ipotesi della omessa individuazione del materiale probatorio attestante l’invio della raccomandata informativa, a dimostrazione del perfezionamento della notificazione delle cartelle sottese all’impugnata iscrizione ipotecaria.
Inoltre, a fronte dell’accertamento del giudice a sé sfavorevole, l’agente della riscossione non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa per ciascuna cartella di pagamento non ricevuta dal contribuente personalmente, né l’attestazione di Poste Italiane dell’invio della raccomandata informativa con indicazione del numero di raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale postale. In diritto (cfr. mutatis mutandis , Cass. n.6130/2021), va affermato, in relazione alla presente fattispecie, che nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato “Distinta delle raccomandate AR”, recante l’intestazione “Nexive”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. Infatti, trattasi di un modulo compilato da una società del gruppo Poste Italiane, ma con i dati forniti dall ‘agente della riscossione (nella specie
RAGIONE_SOCIALE come si legge nella distinta) e deve escludersene l’equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall’ufficiale postale che ha sottoscritto l’atto di notifica, ma sono compilate su interesse dalla stessa parte che intende avvalersene.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ., dolendosi per avere la CTR ritenuto applicabile, in relazione ai tributi erariali indicati negli estratti di ruolo di cui alle sottese cartelle di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in conseguenza dell’inammissibilità della seconda censura con cui non è stata utilmente impugnata la ratio decidendi sulla illegittimità della notificazione delle cartelle sottostanti. Se non vi è prova di rituale notificazione delle cartelle che portavano il credito tributario, non vi è spazio per esaminare la questione della prescrizione di tale credito.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibili i restanti la sentenza impugnata va perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo suindicato e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.