Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4316 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4316 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17220/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. prof. NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 9605/16 depositata il 29 dicembre 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 notificatale in data 15 novembre 2014 da RAGIONE_SOCIALE a sèguito del mancato pagamento di otto cartelle esattoriali relative a tributi vari.
A fondamento dell’esperita iniziativa giudiziaria eccepiva l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, nonché l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione di riscossione.
La Commissione adìta accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impugnato.
La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 9605/16 del 29 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello spiegato dall’agente della riscossione, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Contro questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso proposto da avvocato del libero foro.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In limine litis va dichiarato inammissibile il controricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di avvocato del libero foro.
1.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
1.2 L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, stabilisce che l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ente pubblico economico strumentale della stessa RAGIONE_SOCIALE subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE estinte società del RAGIONE_SOCIALE «è autorizzat ad avvalersi del patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale», e «può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentat, davanti al Tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente»; con la precisazione che, «in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
Successivamente l’art. 4 -novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019, ha fornito l’esegesi autentica della norma surriportata, precisando che la stessa «si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio».
1.3 A sèguito dell’arresto nomofilattico RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 30008/2019, pronunciato ex art. 363 c.p.c. al fine di risolvere la questione di particolare importanza attinente alla corretta interpretazione e applicazione della richiamata disciplina normativa, nella giurisprudenza di questa Corte si è andato affermando il principio di diritto secondo cui per la propria rappresentanza e difesa in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE si avvale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza RAGIONE_SOCIALE
condizioni di cui all’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933 (cioè qualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o a fronte dell’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio.
1.4 Orbene, con riferimento al contenzioso tributario la convenzione esime l’RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di avvalersi della difesa erariale esclusivamente per i procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), dunque per il giudizio di merito, mentre impone espressamente detto obbligo per il giudizio di legittimità, rispetto al quale, in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate, la procura ad litem conferita a un legale del libero foro risulta affetta da invalidità, rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr., ex multis , Cass. n. 18297/2023, Cass. n. 18392/2024, Cass. n. 18406/2024, Cass. n. 27639/2024, Cass. n. 28199/2024.
1.5 Posti tali consolidati princìpi, va osservato che, nel caso di specie:
-il controricorso è stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un avvocato del libero foro, in data 11 settembre 2017, e quindi successivamente all’emanazione del Protocollo di intesa siglato il 5 luglio 2017 fra il predetto ente pubblico e l’RAGIONE_SOCIALE, il quale riserva a quest’ultima il patrocinio nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria» (art. 3.4.1);
-in atti non v’è traccia della sussistenza dei presupposti per le deroghe sopra indicate.
1.6 Per quanto precede, il controricorso in esame va, dunque, incontro a declaratoria di inammissibilità.
1.7 Sempre in via preliminare va notato che, secondo quanto riferito dalla ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c., la controversia tributaria relativa alla cartella di pagamento numero NUMERO_CARTA ha formato oggetto di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) , e comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, da parte della coobbligata NOME
NOME.
1.8 La circostanza comunicata si appalesa irrilevante ai fini della decisione, non emergendo dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione che la predetta cartella rientrasse fra quelle presupposte dall’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria (una RAGIONE_SOCIALE quali recava il diverso numero NUMERO_CARTA) e non risultando neppure esplicitate le ragioni per le quali la definizione agevolata della controversia ad essa inerente verrebbe a incidere, anche solo in parte, sulle sorti del presente giudizio.
1.9 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.10 Si rimprovera alla CTR di aver illegittimamente ammesso la produzione in appello da parte dell’agente della riscossione, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, degli avvisi di ricevimento relativi alle prodromiche cartelle di pagamento.
1.11 Il motivo è infondato.
1.12 In base all’art. 58, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. bb) , del d.lgs. n. 220 del 2023, nel giudizio tributario d’appello «è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti».
1.13 Tale facoltà, secondo lo stabile orientamento di questa Corte, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all’introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 297/2025) e persino se la parte che se ne avvale era rimasta contumace in detto giudizio (cfr. Cass. n. 29568/2018, Cass. n. 17921/2021, Cass. n. 20550/2024, Cass. n. 6249/2025).
Trattasi di un’espressa deroga al generale divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello sancita dal comma 1 del medesimo
articolo; deroga che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di introdurre per la sola prova documentale.
Peraltro, essendosi, nel caso di specie, l’intero giudizio di secondo grado svolto in periodo anteriore all’entrata in vigore del succitato d.lgs. n. 220 del 2023, non può ritenersi operante la disposizione recata dal comma 3 dell’art. 58, da esso inserita, la quale attualmente non consente il deposito in appello RAGIONE_SOCIALE notifiche dell’atto impugnato e di quelli che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
Tale disposizione, infatti, si applica ai soli giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, secondo quanto previsto dal suo art. 4, comma 2, nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto estranea alla previsione di cui al citato art. 53 la questione attinente alla necessità di acquisire in originale o in copia autentica gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Come rettamente affermato dalla CTR, «la produzione documentale in copia anziché in originale è del tutto estranea alla materia della forma dell’appello disciplinata dall’art. 53 del decreto legislativo » .
Invero, detta norma non impone a carico dell’appellante l’onere di depositare eventuali documenti in originale o in copia autentica.
2.4 I giudici regionali non hanno mancato di evidenziare che «la circostanza dedotta dalla contribuente pot , in thesi, riguardare l’efficacia probatoria dei documenti prodotti, qualora, tuttavia,
avesse formato di una motivata eccezione di non conformità della copia all’originale, che, nella specie, non e stata articolata» .
2.5 La ricorrente obietta che, «in caso di espressa contestazione sul punto, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto produrre le copie originali o autentiche degli avvisi di ricevimento» , ma non dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioni processuali, di aver disconosciuto, nei modi richiesti dall’art. 2719 c.c., la conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali.
2.6 Giova, in proposito, richiamare la stabile giurisprudenza di legittimità secondo cui il disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c. deve essere chiaro e circostanziato, individuando con precisione il documento contestato e specificando le ragioni della sua asserita difformità rispetto all’originale (cfr. Cass. n. 16476/2022, Cass. n. 24029/2024, Cass. n. 32195/2025, Cass. n. 800/2026).
Con il terzo mezzo, ricondotto, al pari dei precedenti, al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50, comma 2, e 77, comma 2bis , del d.P.R. n. 602 del 1973.
3.1 Si contesta la gravata decisione per aver a torto escluso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta dalla notifica di un’intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, del citato d.P.R., allo scopo di assicurare l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale nei confronti della contribuente.
3.2 Il motivo è infondato.
3.3 Per costante indirizzo nomofilattico, l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e può essere eseguita senza necessità di notificare l’avviso di intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo tale avviso prescritto per la sola ipotesi in cui l’esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 9817/2024, Cass. n. 18080/2024, Cass. n. 32721/2024,
Cass. n. 4619/2025).
3.4 Inconferente si rivela il richiamo operato dalla ricorrente ai seguenti princìpi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667/2014: «Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 -bis, d.P.R. , introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che proceder alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine -che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale’, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo» .
È infatti del tutto evidente che essi si riferiscono al regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 -bis , del d.P.R., il quale, allo scopo di attivare un contraddittorio preventivo con il proprietario dell’immobile, ha espressamente stabilito che l’iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione (cd. preavviso) da notificare a quest’ultimo.
Nel caso di specie, detta comunicazione è stata pacificamente effettuata, tanto da costituire oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Con il quarto motivo, parimenti inquadrato nello schema dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 139 del medesimo codice.
4.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel ritenere valida la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento eseguita mediante consegna nelle mani del portiere RAGIONE_SOCIALE stabile del destinatario, pur non avendo il notificante attestato le vane ricerche RAGIONE_SOCIALE persone preferenzialmente abilitate a ricevere gli atti, né tantomeno la successiva spedizione della raccomandata informativa di cui al quarto comma del menzionato art. 139 c.p.c..
4.2 Il motivo è infondato.
4.3 La CTR ha accertato in fatto che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione era stata eseguita ai sensi dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, soggiungendo che in tal caso «la notifica di considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE persone previste dal secondo comma o dal portiere RAGIONE_SOCIALE stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» .
4.4 Orbene, la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario, e non dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982, sicchè, qualora la consegna del piego avvenga nelle mani di un familiare convivente o del portiere, non è necessario l’invio di un’ulteriore raccomandata di avviso.
In tal senso è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questo Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 12081/2018, Cass. 29179/2022, Cass. n. 24684/2024).
D’altro canto, poichè la norma non prevede che la consegna al portiere possa essere effettuata soltanto in mancanza di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda del destinatario, deve escludersi che la validità della notifica così eseguita sia subordinata all’attestazione RAGIONE_SOCIALE vane ricerche di tali persone.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,
num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 RAGIONE_SOCIALE stesso codice.
5.1 Viene dedotto che « l Giudice di seconde cure si ferma ad una motivazione che prende in esame solo la necessità della notifica di atti presupposti, propedeutici alle azioni di RAGIONE_SOCIALE, nulla rilevando nel dispositivo sul punto causativo della prescrizione e/o decadenza RAGIONE_SOCIALE cartelle » .
5.2 Il motivo è infondato.
5.3 Perché si configuri il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è necessario che il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o rigetto della domanda o dell’eccezione sottoposta al suo esame (cfr., ex multis , Cass. n. 2153/2020, Cass. n. 27551/2024, Cass. n. 28829/2025, Cass. n. 757/2026).
5.4 Nella presente fattispecie è evidente come le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla parte privata siano state implicitamente disattese dalla CTR nel momento in cui ha accertato la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, discendendo dallo sviluppo logico-giuridico della motivazione posta a base del decisum :
(a)l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, dovendo la stessa essere fatta valere mediante la tempestiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle;
(b)il rigetto dell’eccezione di prescrizione, che la contribuente aveva incentrato sull’asserita «nullità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento quali atti presupposti» ( «Si evidenziava che, posta l’illegittimità del procedimento notificatorio seguìto, in tutti i casi esaminati, si era ben oltre il termine di prescrizione decennale, non risultando neppure atti interruttivi» : pag. 6 del ricorso, punto n. 3).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non
avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto rituale attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME