Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20856/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1247/2019 depositata il 29/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
in controversia afferente ad impugnazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 1599/189 del 23/02/2015, relativa agli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, emessi nei confronti di NOME COGNOME, per omesso versamento di IVA e Irpef, oltre sanzioni ed interessi, la contribuente ricorre, con unico motivo
avverso la sentenza della CTR della Liguria indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla medesima avverso la pronuncia di primo grado;
-l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con comune controricorso;
ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 e art. 50 del DPR n. 602 del 1073, nonché dell’art. 2808 cod. civ.», lamentando che la CTR abbia escluso la natura di atto dell’esecuzione forzata della iscrizione ipotecaria, così ritenendo non applicabile la disciplina dettata dall’art. 76 del DPR n. 602/1973, che esenta da esecuzione l’abitazione principale;
che per costante affermazione di questa Corte, quanto meno a far data da Cass. Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014, «l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (conf.: Cass. Sez. 6 n. 23875 del 23/11/2015; Cass. Sez. 5, n. 10794 del 25/05/2016 -erroneamente indicata dalla ricorrente come affermativa della contraria tesi, e da ultimo Cass. Sez. 5, n. 9817 del 11/04/2024);
che, posto che nella specie la questione della natura della iscrizione ipotecaria esattoriale è stata già scrutinata dalle Sezioni unite di questa Corte, si deve disattendere la richiesta avanzata dalla contribuente, sulla scorta di risalenti precedenti difformi,
superati dal costante orientamento di legittimità, di una nuova rimessione alle Sezioni unite;
che in conseguenza della natura di atto estraneo alla procedura di espropriazione forzata della iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da riferirsi ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, ad esso non può applicarsi la limitazione prevista dall’art. 76 del DPR cit. ove dispone che «l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione RAGIONE_SOCIALE abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente»;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.
La Presidente
NOME Giudicepietro