Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO; AVVISO DI ACCERTAMENTO; AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IRPEF – ALTRO
2009, 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29683/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4639/03/2017, depositata il 25 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
In data 13 novembre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicava
a NOME NOME avviso di iscrizione ipotecaria n.
09776201500008404000 a causa del mancato pagamento di otto cartelle esattoriali, per un valore complessivo di € 139.718,46.
Avverso tale avviso, COGNOME NOME presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, con sentenza n. 2054/63/2016, lo accoglieva parzialmente, dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione relativamente a due avvisi di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, in quanto esecutivi ma non definitivi, data la pendenza dei relativi giudizi di primo grado. Di conseguenza, riduceva l’importo oggetto di iscrizione ipotecaria a € 38.459,02.
Interposto gravame da RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4639/03/2017, pronunciata il 26 gennaio 2017 e depositata in segreteria il 25 luglio 2017, rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.
In particolare, il giudice di secondo grado, posta la propria giurisdizione sull’intero avviso di iscrizione ipotecaria, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la suddetta iscrizione fosse un atto esecutivo di un titolo certo ed irrevocabile, per cui la pendenza dei ricorsi contro i citati avvisi di accertamento ostacolava alla predetta iscrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
NOME NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo, l’ RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R., dopo aver riconosciuto natura extra-tributaria a pretese oggetto di talune cartelle di pagamento, avrebbe erroneamente ritenuto comunque sussistere la propria giurisdizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 132) e dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Secondo parte ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel confermare l’illegittimità parziale dell’avviso di iscrizione ipotecaria per i crediti oggetto di giudizio pendente, in quanto sarebbe sufficiente la loro esecutività.
2 . Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 11 luglio 2017, n. 17111, in materia di riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario nel caso in cui all’iscrizione ipotecaria siano sottesi crediti di diversa natura, sia tributaria che non, hanno chiarito che «la norma di cui al d.lgs n. 546 del
1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis ), a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26quinquies , introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, applicabile ratione temporis , prevede che l’iscrizione dell’ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia. Tale modifica, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca. Pacifico è che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel “non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite” a dette giurisdizioni speciali e nell'”assicurare la conformità a Costituzione” RAGIONE_SOCIALE medesime giurisdizioni. In forza di tali considerazioni, anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l’opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell’atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Ove l’iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune RAGIONE_SOCIALE quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l’impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente
innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr Sez. Un. n. 14831/2008 per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta davanti al giudice tributario)».
Alla luce di questa consolidata impostazione giurisprudenziale, rispetto alla quale non sussistono ragioni per discostarsene, il motivo di ricorso risulta fondato, dato che il giudice a quo , riconosciuta la natura non tributaria di alcuni crediti sottesi all’atto impugnato, si è pronunciato sulla validità dell’intera iscrizione ipotecaria, senza, invece, decidere limitatamente alla parte del provvedimento relativa ai crediti tributari e rimettere al giudice ordinario la decisione sulla parte del provvedimento riguardante i crediti di natura extratributaria.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi degli artt. 49 e 50 del d.P.R n. 602/1973, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purché “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti
a fondamento dello stesso (si v. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2190; Cass. 6 giugno 2018, n. 14567).
Per tali ragioni, affinché si proceda a iscrizione ipotecaria è sufficiente che il titolo sia esecutivo, non rilevando l’assenza di definitività dello stesso per pendenza di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti prodromici (si v., da ultimo, Cass. 5 gennaio 2022, n. 203).
3. Il ricorso deve quindi essere accolto.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.