Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32105 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20460-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato COGNOME che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 265/17/2022, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011 emesso dal Comune di Monterosi;
il Comune resiste con controricorso;
la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che «l’iscrizione in catasto di un fabbricato in corso di costruzione (ma non ancora ultimato) costituisca presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento all’I.C.I» ;
1.2. il ricorso è inammissibile;
1.3. invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, come tale rilevante ai sensi dell’art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. n. 7155 del 2017), presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili (ICI) di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l’iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (cfr. Cass. nn. 11646 del 2019, 3436 del 2019, 8781 del 2015, 15177 del 2010; conf. ex plurimis Cass. nn. 19507 e 19478 del 2024, 2919 del 2024, 28851 del 2023);
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità