Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15563 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10720/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ADER RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Salerno INDIRIZZO, presso lo studio
AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4527/2020 depositata il 06/10/2020.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone undici motivi di ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma AVV_NOTAIOa prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di RAGIONE_SOCIALE per Tarsu 2012 notificatole il 22.12.2017 -4.1.2018, per immobile destinato a studio legale, dal RAGIONE_SOCIALE (concessionario AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE per Napoli e provincia) composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che:
-diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, l’avviso di RAGIONE_SOCIALE in questione era stato legittimamente aAVV_NOTAIOato dal RTI, il
quale si era aggiudicato in gara pubblica il servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed era poi stato investito AVV_NOTAIOa relativa concessione da parte del Comune di Napoli;
-quanto al requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’albo ministeriale (artt. 52 e 53 d.lgs.446/97), era necessario e sufficiente che tale iscrizione concernesse, nell’ambito di un RTI a struttura verticale, le sole partecipanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in quanto addette alle attività principali di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e gestione AVV_NOTAIOa tassa rifiuti), effettivamente iscritte, non anche RAGIONE_SOCIALE (in quanto adibita alle sole attività secondarie e marginali);
-infondate erano le ulteriori doglianze AVV_NOTAIOa contribuente, dal momento che: -la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva riferito di aver denunciato l’immobile solo nel 2015; – a differenza del 2011 (annualità pure richiesta in avviso, ma per la quale il primo giudice aveva affermato, con statuizione non gravata, la decadenza dalla pretesa), l’annualità 2012 non era incorsa in alcuna decadenza ex art. 1 co. 161 legge n.296/06, decorrendo il termine quinquennale ‘dal 31 dicembre successivo al termine di presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione’, nella specie appunto avvenuta nel 2015; – solo in appello la contribuente aveva proAVV_NOTAIOo fotocopia di documentazione concernente l’immobile, senza tuttavia provare l’affermata eccessività AVV_NOTAIOa superficie tassabile; -infondato era il motivo di gravame sul calcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni 2012 ex art. 13 d.lgs. 471/97, vertendosi qui di omessa dichiarazione e non di omesso versamento di somme rinveniRAGIONE_SOCIALE da regolare dichiarazione.
Resiste con controricorso il RTI, dando preliminarmente atto del subentro in esso di RAGIONE_SOCIALE in luogo di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ex art. 1 d.l. 193/16 conv. in l. 225/16.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso, dal momento che tutte indistintamente le società facRAGIONE_SOCIALE parte del RAGIONE_SOCIALE
dovevano essere iscritte all’albo ministeriale, secondo quanto già stabilito da questa Corte con ordinanza n. 35338/22.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni AVV_NOTAIOa decisione.
§ 2. Va preliminarmente affermata -vertendosi di questione rilevabile d’ufficio la validità AVV_NOTAIOa costituzione di RTI, nel presente giudizio di legittimità, a mezzo di avvocato del libero foro, indipendentemente dal fatto che di esso faccia oggi parte, per effetto AVV_NOTAIO‘indicata successione ex lege ad RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, l’incarico difensivo viene espletato, per conto AVV_NOTAIO‘intero RTI, in forza AVV_NOTAIOa procura speciale rilasciata non da RAGIONE_SOCIALE, ma dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e responsabile AVV_NOTAIOa gestione del raggruppamento, ad avvocato del libero foro. Si legge nella procura in esame: ‘ a tanto autorizzato in virtù di procura speciale per AVV_NOTAIO repertorio 43.250 raccolta 24.654 del 9 novembre 2017 registrata in Roma il 20 novembre 2017 al n. 30.136 serie 1T – ricorrendone i presupposti in considerazione AVV_NOTAIOa peculiarità AVV_NOTAIO‘appalto e AVV_NOTAIOa circostanza che, nell’ambito del raggruppamento, RAGIONE_SOCIALE è deputata alla emissione e notifica RAGIONE_SOCIALE accertamRAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, alla gestione del correlato contenzioso (…)’.
Sul punto ci si limita a richiamare quanto, in idRAGIONE_SOCIALEca fattispecie, recentemente stabilito da questa Corte con ordinanza n. 25925 del 2 ottobre 2024, secondo cui: ‘ In tema di rappresentanza processuale, l’art.1, comma 8, del d.l. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE misto, con RAGIONE_SOCIALE quale mandataria e capogruppo, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione
AVV_NOTAIOa stessa RAGIONE_SOCIALE, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente ‘.
§ 3.1 Con il primo ed il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 30, 37 d.lgs. 163/06 e dei principi generali in tema di affidamento in concessione di servizi pubblici, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 11 co. 5 quater d.l. 195/09, 52 co. 5^ lett. b) nn. 1, 2, 4 e 53 d.lgs.446/97, 97 Cost. e dei principi generali di legalità AVV_NOTAIO‘azione amministrativa. Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva applicato nella specie la disciplina RAGIONE_SOCIALE appalti pubblici di cui al d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) in luogo di quella AVV_NOTAIOa concessione di servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Tarsu) invece applicabile ex art. 30 d.lgs. cit.. Di conseguenza, erronea era la distinzione tra attività principali e secondarie ex art. 37 d.lgs. cit., dal momento che in materia di servizi pubblici vigeva una regola di unitarietà, infrazionabilità e, nel caso di affidamRAGIONE_SOCIALE misti, di assorbimento da parte AVV_NOTAIO‘attività predominante (così l’attuale art. 169 del d.lgs.50/2016, Nuovo codice dei contratti pubblici, ma sulla base di una regola già precedentemente evincibile). Da ciò derivava che all’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 53 d.lgs.446/97 erano tenute tutte indistintamente le società partecipanti al RTI, compresa RAGIONE_SOCIALE; ed illegittima sarebbe stata la lex specialis di gara che tale generalizzata iscrizione non avesse previsto. Del tutto irrilevante era dunque il fatto che ad RAGIONE_SOCIALE fossero state affidate solo attività considerate secondarie o marginali.
Con il secondo ed il quinto motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. -omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali: – la natura di concessione di servizi, e non di appalto pubblico, AVV_NOTAIOa fattispecie; – la irrilevanza normativa AVV_NOTAIOa distinzione tra attività principale e secondaria; – la natura non secondaria AVV_NOTAIO‘attività di RAGIONE_SOCIALE, avendo l’ente impositore assegnato al RTI, unitariamente inteso, ogni funzione di controllo e responsabilità.
Con il terzo motivo si deduce nullità AVV_NOTAIOa sentenza per motivazione perplessa, ‘inconciliabile’ e contraddittoria, per avere essa da un lato -riconosciuto che il Comune di Napoli aveva affidato al RAGIONE_SOCIALE l’attività unitaria di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, salvo poi affermare -dall’altro che le attività andavano scorporate al fine di valutare il requisito di iscrizione all’albo.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cod.proc.civ., con riguardo alla mancata pronuncia, da parte AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale, sull’eccezione proposta dalla contribuente (tanto in primo quanto in secondo grado) circa il fatto che (quand’anche ritenuta la scorporabilità RAGIONE_SOCIALE attività) non vi fosse alcuna prova che l’avviso di RAGIONE_SOCIALE in questione fosse riferibile alle sole società iscritte e non anche ad RAGIONE_SOCIALE, tanto più che RTI aveva sempre rivendicato a sé, in giudizio, l’unitarietà del servizio di RAGIONE_SOCIALE, e che l’avviso opposto, oltre ad essere sottoscritto a nome di tutte le società componRAGIONE_SOCIALE, recava anche, in intestazione, il logo di RAGIONE_SOCIALE.
§ 3.2 Questi sei motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE censure con essi sollevate, sono infondati.
Per quanto concerne i deAVV_NOTAIOi vizi di insufficienza motivazionale, si osserva in primo luogo come – secondo quello che è ormai divenuto, a seguito di Cass.SU n. 8053/14, vero e proprio diritto vivente in materia
-la doglianza di mera insufficienza motivazionale non è oggi (dopo la riforma di cui al d.l. n. 83/12 conv. in legge 134/12) più consRAGIONE_SOCIALEta, posto che la riformulazione AVV_NOTAIO‘art. 360 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. così apportata ‘ deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza AVV_NOTAIOa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” AVV_NOTAIOa motivazione ‘ (SU cit., ed innumerevoli altre).
Nel caso di specie la motivazione AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale si pone ben al di sopra di questo parametro minimo, necessario e sufficiente, avendo adeguatamente argomentato in ordine al proprio convincimento di infondatezza AVV_NOTAIO‘eccezione di parte contribuente, così da enucleare una chiara e ben individuabile (non apparente, né contraddittoria, né perplessa) ratio decisoria, difatti puntualmente censurata nei suoi risvolti tanto fattuali quanto giuridici. In definitiva, i profili di ricorso in esame appaiono non soltanto giuridicamente avulsi dal contesto interpretativo ormai assodato, ma anche lontani dalla realtà AVV_NOTAIOa concreta situazione processuale.
§ 3.3 Le doglianze sono poi infondate anche nel loro contenuto sostanziale relativo alla asserita necessità, pena l’invalidità RAGIONE_SOCIALE atti accertativi e riscossivi, che anche RAGIONE_SOCIALE fosse iscritta all’albo ministeriale di cui all’art. 53 d.lvo. n. 446/97, come richiamato per
l’ipotesi di esternalizzazione del relativo servizio comunale dall’art. 52, co. 5^ lett.b) d.lvo cit..
Per quel che qui rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ( ratione temporis ) disponeva nei seguRAGIONE_SOCIALE termini:
–
«……..
I regolamRAGIONE_SOCIALE, per quanto attiene all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, sono informati ai seguRAGIONE_SOCIALE criteri:
……..
qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di tutte le RAGIONE_SOCIALE, le relative attività sono affidate, nel rispetto AVV_NOTAIOa normativa AVV_NOTAIO‘Unione europea e RAGIONE_SOCIALE procedure vigRAGIONE_SOCIALE in materia di affidamento AVV_NOTAIOa gestione dei servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, a:
i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; ……………» [art. 52, comma 5, lett. b ), n. 1];
«Presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e quelle di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
La Corte ha già avuto modo di rilevare che:
– la disciplina del RAGIONE_SOCIALE portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE
singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni di RAGIONE_SOCIALE orizzontale;
«come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi – di RAGIONE_SOCIALE riunite in raggruppamento RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferRAGIONE_SOCIALE in via immediata alla qualità del proAVV_NOTAIOo o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole RAGIONE_SOCIALE), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
-«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche
dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato anche nella prospettiva AVV_NOTAIOa necessaria ricorrenza del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione in un albo speciale (RAGIONE_SOCIALE) qual prescritta, ai fini AVV_NOTAIO‘affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) – la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamRAGIONE_SOCIALE (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando «la delega al privato AVV_NOTAIOa potestà pubblicistica» (che rimane di pertinenza AVV_NOTAIO‘Ente impositore), -si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l’utilizzo di moAVV_NOTAIOi da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria» (così che «il
potere tributario resta di pertinenza del Comune» cui fanno capo «la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal servizio»; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).
E, con riferimento alla natura dei RaggruppamRAGIONE_SOCIALE Temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività deAVV_NOTAIOe in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “verticale”, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “orizzontale” (nei quali, “gli operatori economici eseguono il medesimo RAGIONE_SOCIALE di prestazione”), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti – nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto AVV_NOTAIO‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).
Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito AVV_NOTAIO‘attuazione AVV_NOTAIOa l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui disposto «Con decreto del AVV_NOTAIOeconomia e RAGIONE_SOCIALE finanze, da aAVV_NOTAIOare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE ed
autonomie RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata AVV_NOTAIO‘albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).
Rimane (solo) da precisare che, laddove venga in rilievo nella fattispecie, la nozione di concessione di un pubblico servizio, come rilevato dalle Sezioni Unite AVV_NOTAIOa Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965), ha fondamento nel diritto AVV_NOTAIO‘Unione Europea e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo AVV_NOTAIOa fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» [così il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. altresì, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la «assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi», ed ora il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. I.1, art. 2, lett. c)].
La Corte ha altresì avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante AVV_NOTAIO‘operatore economico mandatario – così che al mandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) – sono
finalizzate ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).
E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio AVV_NOTAIO‘impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate AVV_NOTAIOa stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione AVV_NOTAIO‘impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle RAGIONE_SOCIALE raggruppate, così che -non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest -non sussistono ragioni per restringere l’operatività RAGIONE_SOCIALE ordinari principi AVV_NOTAIOa rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante AVV_NOTAIO‘impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).
Si ricorda che, seppure con riguardo a diverso settore di attività, la CGUE ha specificamente affermato l’illegittimità AVV_NOTAIOa pretesa con la quale un’amministrazione aggiudicatrice esiga l’iscrizione ad un albo professionale in capo a tutti indistintamente i soggetti partecipanti a gara come ATI: ‘ l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, AVV_NOTAIOa direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dal l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini
AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri’ (CGUE in Causa n. 486-21 v. §§ 98 segg.).
Va quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Pur a fronte AVV_NOTAIOa previsione (art. 30 d. lvo n.163/06 cit.) secondo cui il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione in materia di concessione di servizi, i principi appena richiamati in ordine alla autonoma soggettività del RTI come ‘ operatore economico ‘ UE, alla sua strutturazione orizzontale, verticale o mista, alla distinzione tra attività principali e secondarie, sono estendibili anche alle procedure di affidamento del servizio pubblico che rispondano alle regole AVV_NOTAIOa pubblica evidenza così come richiamate (tanto accade nella fattispecie, connotata da una strutturazione RTI mista) dal regolamento di gara.
Per quanto si affermi (v. Cass.SU n. 23155/24 in materia di giurisdizione) che si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo sia pagato direttamente
dall’Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai provRAGIONE_SOCIALE ricavati dagli utRAGIONE_SOCIALE, le distinzioni appena richiamate in ordine alla struttura associativa ed alla RAGIONE_SOCIALElogia di funzioni esercitabili nell’ambito del RTI (nel caso in esame richiamate dalla lex specialis di gara) hanno valenza generale, ed appaiono quindi richiamabili anche nel caso di affidamento del servizio secondo le regole AVV_NOTAIO‘evidenza pubblica.
Dal Disciplinare di gara in atti (prot. 5111) si evince che si trattava in effetti di concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva Tarsu e Tia in ambito provinciale, ma all’esito di pubblica gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in cui RAGIONE_SOCIALE fungeva da amministrazione aggiudicatrice. Si precisava che l’appalto ‘ rientra nel campo di applicazione AVV_NOTAIO‘accordo sugli appalti pubblici’ , e si ammetteva la possibilità di partecipazione di RTI ‘ con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE artt.34, 35, 36 e 37 d.lgs. 163/06 ‘; ancora, si stabiliva (art.2: oggetto e descrizione AVV_NOTAIO‘affidamento) la suddivisione, anche economica, tra attività principali (ordinaria; RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva) e secondarie (comunicazione ed informazione ai cittadini, rapporti con gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa provincia di Napoli, call center, data entry notifiche, stampa e confezionamento AVV_NOTAIOa documentazione cartacea, data entry pagamRAGIONE_SOCIALE, verifica anagrafica), con necessità di iscrizione all’albo solo per le società svolgRAGIONE_SOCIALE le prime, con allegato impegno RAGIONE_SOCIALE tre società a costituirsi in RTI, in caso di aggiudicazione, proprio ex art. 37 d.lgs.163/06. All’art.5 si poneva come ‘requisito di partecipazione’ quello di iscrizione all’albo per le sole società singole o raggruppate preposte allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività principali, mentre per quelle preposte alle attività secondarie veniva richiesta l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Dal Bando di gara AVV_NOTAIOa stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE si evinceva che l’iscrizione all’albo Mef di cui al D.M. 289/00 ed art. 53 d.lvo 446/97 era richiesta solo per i soggetti (partecipanti singolarmente o in consorzi o in RTI di RAGIONE_SOCIALE orizzontale o, per quelli verticali o misti) che partecipavano per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività principali’; mentre per le RAGIONE_SOCIALE che partecipavano ad espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività secondarie’ era richiesta la sola iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, per le considerazioni svolte, di previsioni non illegittime per contrasto con la disciplina primaria ratione temporis vigente e, dunque, di per sé non disapplicabili.
§ 3.4 Proprio in fattispecie ‘NOME‘ del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha recentemente stabilito (Cass.n. 31391/24 cit. ) la non necessità per RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘iscrizione all’albo Mef di cui agli artt. 52 e 53 cit..
Ciò in applicazione del seguente principio di diritto: ‘« la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del D.L.gs n. 446/1997 e del D.M. n. 289/2000 deve essere posseduto dalle RAGIONE_SOCIALE associate va riferita a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra l oro fungibili e dunque, nell’ipotesi di affidamento del servizio ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate in R.T.I. che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondarie) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente. L’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa natura (principale o
secondaria) RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalle RAGIONE_SOCIALE associate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ».
Dopo aver ricostruito i principi generali in materia, come desumibili dal diritto unionale e dalla giurisprudenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la pronuncia in esame ha osservato come questi principi non fossero tali da indurre all’accoglimento AVV_NOTAIOa tesi AVV_NOTAIOa parte contribuente, dovendosi al fine precisare e rettamente intendere quanto già in materia affermato da Cass.n. 35338/22, come richiamata anche da Cass.n. 16261/23.
Si è quindi osservato (Cass.n. 31391/24 cit.) che: -‘(…) in dette pronunce questa Corte, richiamando varia giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche di carattere soggettivo devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate, «[…] a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate», precisando che detto requisito soggettivo «[…] deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così, Cass. n. 35338/2022, richiamata da Cass. n. 16261/2023); il che significa che la predetta qualifica soggettiva, nella specie costituita dall’iscrizione AVV_NOTAIOa consorziata nel menzionato albo, ‘deve riguardare ed essere rispettata da quelle società associate in R.T.I, che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondaria) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente’; -nelle due citate ordinanze questa Corte aveva negato la legittimazione del predetto R.T.I. ‘sul decisivo rilievo secondo il quale: – «nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto AVV_NOTAIO‘affidamento, costituito dal servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva
dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, era stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad RAGIONE_SOCIALE erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie» (così, Cass. n. 35338/2022); in modo tale, diversamente da quanto accadeva nel caso in esame, che ‘le suddette decisioni hanno negato la legittimazione del R.T.I. in ragione AVV_NOTAIOa predetta risultanza fattuale, essendosi ritenuto in detti giudizi non dimostrato che il servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva dei tributi fosse stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 e che ad RAGIONE_SOCIALE fossero state assegnate solo prestazioni secondarie’.
Orbene, nella specifica fattispecie oggi deAVV_NOTAIOa, lo svolgimento da parte di NOME di (sole) attività servRAGIONE_SOCIALE e strumentali rispetto a quelle prettamente accertative e riscossive (in conformità ed adempimento di quanto convenuto tra le associate già nell’atto di impegno costitutivo del RTI) risponde appunto ad un, qui non sindacabile, RAGIONE_SOCIALE fattuale compiuto dal giudice di merito.
Vale solo aggiungere che – sul piano logico-giuridico che solo in questa sede rileva, e come già osservato in Cass.n.31391/24 cit. l’accertata diversa attività svolta nell’ambito del R.T.I. tra RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata assegnata l’attività principale, di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘imposta) ed RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata demandata lo svolgimento di attività secondaria, di supporto alla prima) giustifica la circostanza che l’avviso sia stato sottoscritto dal legale rappresentate di RAGIONE_SOCIALE che tale funzione svolgeva, laddove il fatto che l’atto impugnato sia stato redatto su carta intestata del R.T.I. accredita, nel delineato contesto fattuale, solo l’ordine di idee che esso è certamente riferibile al citato raggruppamento nel quadro del descritto riparto di competenze, il che consente di comprendere anche perché
NOME, pacificamente non iscritta all’albo e svolgente per come accertato nel presente giudizio – attività secondaria, fosse inserita nel ‘logo’ di intestazione AVV_NOTAIO‘avviso.
§ 4.1 Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1 co. 161 legge n.296/06, 70 d.lgs.n.507/93 e 2964 cod.civ.; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la decadenza per l’anno 2012, nonostante che: -si trattasse di immobile già pacificamente occupato al 20 gennaio AVV_NOTAIO‘anno in questione; – il quinquennio decadenziale decorresse in tal caso dall’annualità medesima (dunque con scadenza al 31.12.2017); -nel caso in esame, non applicandosi in materia il principio di scissione RAGIONE_SOCIALE effetti AVV_NOTAIOa notificazione, l’avviso dovesse ritenersi tardivo perché pervenuto solo il 4.1.2018; – certamente si fosse verificata la decadenza per le sanzioni, dovendo queste essere, non solo ‘notificate’, ma proprio ‘contestate’ entro il quinquennio ex art. 1 co. 161 cit..
§ 4.2 Il motivo è infondato.
Va sul punto chiarito che questa Corte ha recentemente riesaminato la questione posta dal raccordo, in tema di decadenza AVV_NOTAIO‘ente impositore in caso di mancata dichiarazione Tarsu, tra l’art. 70 d.lgs 507/93 e l’art. 1 co. 161 l. 296/06, giungendo infine ad affermare (a superamento di un pregresso, e già minoritario, diverso indirizzo) che: ‘ In tema di Tarsu, il tenore letterale AVV_NOTAIOa disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei RAGIONE_SOCIALE ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio AVV_NOTAIO‘occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei RAGIONE_SOCIALE che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art.
1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio AVV_NOTAIO‘anno successivo’ .
Ciò posto, e quand’anche si ritenga come deve ritenersi sulla scorta del principio ora indicato – che il termine decorresse, nel caso di specie, dall’anno corrente stante il pregresso possesso (2012, con termine ultimo al 31.12.2017), rileva il rispetto del termine decadenziale, vertendosi di avviso qui notificato il 22.12.2017. Non vale obiettare che, per quanto inviato appunto il 22.12.2017, l’avviso era stato in realtà consegnato (con perfezionamento del relativo processo notificatorio) solo il 4 gennaio 2018.
Soccorre infatti l’applicabilità, anche quanto ad atti impositivi, del principio (anche legislativamente recepito ed ormai di rilevanza generale) di scissione RAGIONE_SOCIALE effetti AVV_NOTAIOa notificazione stessa: ‘ In materia di notificazione RAGIONE_SOCIALE atti di imposizione tributaria e RAGIONE_SOCIALE effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio AVV_NOTAIOa scissione soggettiva RAGIONE_SOCIALE effetti AVV_NOTAIOa notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elemRAGIONE_SOCIALE necessari ai fini AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIO‘atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza RAGIONE_SOCIALE stesso da parte del contribuente ‘ (Cass. SU n. 40543/21).
Per altro verso, la notifica AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE valeva anche come contestazione AVV_NOTAIO‘illecito ai fini sanzionatori e relativa irrogazione, avendo anche quest’ultima quindi qui rispettato il termine quinquennale di decadenza ex art. 20 d.lgs.472/97, secondo cui: ‘ 1 . L’atto di
contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione AVV_NOTAIOa violazione o nel diverso termine previsto per l’RAGIONE_SOCIALE dei singoli tributi’.
§ 5.1 Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2729 cod.civ., 13 Regolamento Tarsu del Comune di Napoli (Delib. Cons. Com.n. 14/2012) e 33 del successivo Regolamento Comunale vigente nel 2014. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto valido il ricorso da parte di RTI all’RAGIONE_SOCIALE presuntivo (anche in punto superficie tassabile), nonostante che l’RAGIONE_SOCIALE avesse fin dal 2015, quindi ben prima di ricevere l’avviso, dichiarato l’immobile al Comune, allegando completa documentazione, anche planimetrica, ed indicando correttamente la superficie tassabile ai sensi di legge e regolamento (80 % AVV_NOTAIOa superficie catastale).
Con il nono motivo si deduce -ex art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE aveva provato in giudizio (allegando la documentazione già inviata a mezzo Pec, nel 2015, all’Amministrazione) l’eccessività AVV_NOTAIOa superficie tassata dal RTI (come da avviso fotoriproAVV_NOTAIOo per stralcio nel ricorso); sia perché superiore a quella effettiva, così dimostrata, sia perché comunque non rispondente al criterio legale e regolamentare pari all’80 % AVV_NOTAIOa superficie catastale.
§ 5.2 I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, contengono in sé -autodichiarati -gli elemRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa loro inaccoglibilità.
Per un verso, con essi non si confuta la ratio decisoria AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale secondo cui solo nel 2015 (come appunto dichiarato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE) era stata presentata la denuncia di superficie tassabile; elemento AVV_NOTAIOa fattispecie impositiva
riconducibile alla capacità produttiva dei rifiuti nei RAGIONE_SOCIALE detenuti e quindi, per sua natura, suscettibile di variazione negli anni, il che basta ad escludere che un dato informativo presentato nel 2015 potesse valere (anche in funzione AVV_NOTAIO‘espletamento dei relativi controlli nell’immanenza del periodo di imposizione) per il 2012. Ciò posto, a fronte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE catastale operato in avviso (ingenerante quantomeno una presunzione di conformità AVV_NOTAIOa superficie tassata a quella reale), era onere AVV_NOTAIOa contribuente fornire prova AVV_NOTAIOa minor superficie, e tale prova – a detta del giudice di merito, per giunta con valutazione ‘doppia conforme’, avendo già i primi giudici confermato l’avviso, salva la decadenza per il 2011 – non è stata fornita.
Quanto all’aspetto strettamente normativo, si motivava in avviso (in atti) nel senso che: ‘· è stato effettuato un incrocio RAGIONE_SOCIALE banche dati comunali, catastali e tributarie, in seguito al quale è emersa l’omessa/infedele denuncia per la tassa rifiuti solidi urbani, relativamente ai cespiti di cui al prospetto sottostante, per il periodo di seguito indicato · sono state analizzate le dichiarazioni presentate e/o le utenze primarie (energia elettrica, acqua ecc.) risalRAGIONE_SOCIALE al contribuente · vista la richiesta di documentazione inviata con raccomandata n° 614347298706 del 17/11/2015 , volta ad effettuare il controllo dei cespiti soggetti ai tributi comunali, considerato che non è stato dato seguito a detti avvisi, il presente atto è stato emesso ai sensi del comma 3 AVV_NOTAIO‘art.73 del Dlgs.507/93, sulla base di stima presuntiva’. Come espressamente indicato in motivazione in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche AVV_NOTAIO‘imposizione (art. 7 l. legge 212/00), l’avviso di RAGIONE_SOCIALE si basava quindi espressamente sull’art. 73 co. 3^ d.lvo 507/93, secondo cui: ‘ In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’RAGIONE_SOCIALE può essere effettuato in base a presunzioni semplici avRAGIONE_SOCIALE i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile .’; là dove vi
era qui stato incrocio di banche dati, liberamente accessibili dal Comune, associato a mancata risposta (in fase amministrativa) ed a mancata prova contraria (in fase giurisdizionale).
§ 6.1 Con il decimo motivo si lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sul settimo motivo di appello ( ricostruito in ricorso: pag.30 segg.), con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’eccessività AVV_NOTAIOa sanzione in quanto applicata nel massimo (200 % del tributo), senza tenere conto dei parametri legali e regolamentari (art. 15 Reg.Tarsu del 2012; Reg. n. 98/2004; art. 12 d.lgs. 473/1997) costituiti dalla gravità AVV_NOTAIOa violazione, dalla personalità del trasgressore, dal comportamento del medesimo (che, nella specie, aveva provveduto di sua iniziativa alla regolarizzazione nel 2015).
Con l’undicesimo motivo, si deduce omesso esame di fatto decisivo -ex art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. -non avendo la Commissione Tributaria Regionale (sempre nel vagliare il settimo motivo di appello AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE) considerato che le sanzioni (come da avviso fotoriproAVV_NOTAIOo per stralcio nel ricorso) erano state applicate per la sola annualità 2011, così da dover essere necessariamente annullate stante la pronuncia di primo grado, definitiva per mancata impugnazione, in ordine alla decadenza per l’annualità in questione.
§ 6.2 Questi due motivi di ricorso, anch’essi suscettibili di trattazione unitaria (eccessività RAGIONE_SOCIALE sanzioni), sono fondati nei termini che seguono.
Dall’avviso risulta in effetti che le sanzioni (nella misura del 200 % del tributo), per quanto menzionate con esclusivo riferimento all’anno 2011, erano in realtà state unitariamente riferite anche all’anno 2012 ‘ IRROGAZIONE DI SANZIONE. Ai sensi del Regolamento Comunale Tributario in materia di sanzioni applicabili, approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 29.3.2000, così come modificato dalla deliberazione
n. 98 del 7.5.2004, la sanzione è stata determinata con i seguRAGIONE_SOCIALE criteri: -§ 200% AVV_NOTAIOa tassa o AVV_NOTAIOa maggiore tassa dovuta limitatamente al primo anno accertato, ancorché notificato con separato atto tributario, con un minimo di € 51.65, se gli anni cui si riferisce la violazione (omessa presentazione AVV_NOTAIOa denuncia originaria o di variazione), sono in numero di due’.
Esse, quindi, erano state espressamente determinate nel 200 %, ai sensi di regolamento, proprio perché relative a due anni. Cionondimeno, una volta pronunciata in via definitiva la decadenza per il 2011, esse andavano rideterminate con riguardo alla sola annualità residua (2012).
§ 7. Per il che si impone la cassazione in parte qua AVV_NOTAIOa sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado AVV_NOTAIOa Campania per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, siccome dovute sulla sola annualità 2012. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del presente procedimento.
PQM
La Corte
-accoglie il decimo ed undicesimo motivo, respinti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado AVV_NOTAIOa Campania in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Tributaria in