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Iscrizione Albo RTI: non sempre necessaria per tutti

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo l’iscrizione Albo RTI per la riscossione dei tributi locali. In un raggruppamento di tipo misto, il requisito soggettivo dell’iscrizione all’apposito albo ministeriale è necessario solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, e non per quelle che si occupano di mere attività secondarie e di supporto. La sentenza annulla la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo un avviso di accertamento perché una delle società del raggruppamento, con compiti di supporto, era priva di tale iscrizione.

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Pubblicato il 20 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Iscrizione Albo RTI: Obbligatoria solo per le Attività Principali

Quando un gruppo di imprese si unisce per gestire la riscossione dei tributi, è necessario che ogni singola società possieda l’abilitazione ministeriale? Un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) e lo ha contestato proprio su questo punto: una delle aziende del gruppo non era iscritta all’albo dei concessionari. Questa vicenda ha sollevato una questione cruciale, ora chiarita dalla Corte di Cassazione: il requisito della iscrizione Albo RTI non si applica indiscriminatamente a tutti i membri, ma dipende dal ruolo specifico che ciascuno svolge.

I Fatti di Causa

Una società contribuente si è vista notificare un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARSU) per gli anni 2011 e 2012. L’atto era stato emesso da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da tre diverse società, a cui era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune.

La società contribuente ha impugnato l’avviso, sostenendo un difetto di legittimazione attiva da parte del raggruppamento. La ragione? Una delle tre imprese facenti parte dell’RTI, incaricata di svolgere attività secondarie, non risultava iscritta nell’apposito Albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione dei tributi degli enti locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente, annullando l’atto impositivo perché riteneva che il requisito dell’iscrizione dovesse essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

La Decisione della Cassazione e l’analisi dell’iscrizione Albo RTI

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’RTI, ribaltando la decisione precedente. I giudici hanno stabilito che la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel considerare obbligatoria l’iscrizione all’Albo per tutte le società del gruppo, senza distinguere la natura delle attività da esse svolte.

Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra:

* Attività principali: quelle che implicano l’esercizio diretto del potere impositivo, come l’accertamento e la riscossione coattiva dei tributi.
* Attività secondarie: quelle di mero supporto, come la gestione di call center, l’inserimento dati, la stampa e la postalizzazione di documenti, che sono strumentali ma non comportano una delega di potestà pubblicistica.

La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di iscrizione Albo RTI è previsto dalla legge per garantire l’affidabilità, la professionalità e la serietà dei soggetti che esercitano funzioni delicate come quelle tributarie. Tale requisito, quindi, è logicamente richiesto solo per le imprese che svolgono le attività principali e non può essere esteso a quelle che forniscono unicamente servizi di supporto.

Le motivazioni

La Corte ha fondato la sua decisione su diverse argomentazioni giuridiche.

In primo luogo, ha analizzato la natura dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo misto. In questi raggruppamenti, è comune che alcune imprese (mandatarie) si occupino delle prestazioni principali e altre (mandanti) di quelle secondarie, in un rapporto di tipo verticale. Richiedere a tutti lo stesso requisito soggettivo, indipendentemente dal compito assegnato, sarebbe illogico e contrario alla natura stessa di tale forma associativa.

In secondo luogo, la sentenza si allinea ai principi del diritto dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici (Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE). La normativa europea promuove la massima partecipazione alle gare, consentendo a un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti. Imporre un’abilitazione generalizzata a tutti i membri di un RTI, anche per chi svolge compiti marginali, rappresenterebbe una restrizione sproporzionata e ingiustificata.

Infine, la Corte ha ribadito un concetto fondamentale: l’RTI non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con i terzi. L’avviso di accertamento, sebbene emesso a nome del raggruppamento, è giuridicamente riconducibile alla singola impresa che, all’interno del gruppo, possiede la qualifica e il potere per esercitare la funzione impositiva. Di conseguenza, è la legittimazione di quest’ultima che deve essere verificata, non quella dell’intero gruppo in astratto.

Le conclusioni

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto chiaro: in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi a un RTI di tipo misto, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito Albo è richiesto solo per le imprese associate che svolgono le attività principali. Non è necessario per quelle che si limitano a svolgere attività secondarie, di mero supporto e non fungibili con la prestazione principale.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a questo principio. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché offre maggiore flessibilità alle imprese che intendono partecipare in forma associata agli appalti per la gestione dei tributi locali, chiarendo definitivamente l’ambito di applicazione dei requisiti soggettivi.

In un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che gestisce la riscossione dei tributi, tutte le società membre devono essere iscritte all’Albo dei concessionari?
No. Secondo la sentenza, l’obbligo di iscrizione all’Albo ministeriale riguarda solo le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione dei tributi. Non è richiesto per le società che si occupano di attività meramente secondarie e di supporto, come la gestione di call-center o data entry.

Qual è la differenza tra attività “principali” e “secondarie” in questo contesto?
Le attività principali sono quelle che comportano l’esercizio diretto del potere impositivo e della potestà pubblicistica (es. emissione di avvisi di accertamento). Le attività secondarie sono invece quelle strumentali e di supporto (es. servizi di comunicazione, stampa documenti, verifica anagrafica) che non implicano una delega di tale potere.

Un RTI è considerato un soggetto giuridico autonomo quando emette un avviso di accertamento?
No, la Corte chiarisce che l’RTI non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con terzi. L’esercizio del potere impositivo, e quindi la paternità dell’avviso di accertamento, deve essere ricondotto alla singola impresa del raggruppamento che è legalmente abilitata e qualificata a svolgere tale funzione, non all’RTI nel suo complesso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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