Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22009 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 31/07/2025
Tarsu Tia Tares Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5595/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Responsabile RAGIONE_SOCIALEa Gestione e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL),
rappresentato e difeso dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5901/2019, depositata il 5 luglio 2019, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, dal AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 5901/2019, depositata il 5 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di RAGIONE_SOCIALE emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per gli anni 2010, 2011 e 2012.
1.1 -Il giudice del gravame ha ritenuto che andava accolta, in via assorbente, l’eccezione svolta dalla appellante e disattesa dalla impugnata pronuncia – «in punto di carenza di legittimazione attiva del RTI vuoi per l’emissione vuoi per la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di RAGIONE_SOCIALE», atteso che:
del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE faceva parte la RAGIONE_SOCIALE che risultava sprovvista del requisito soggettivo costituito dall’iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53);
per quanto fosse stato «dedotto che il RAGIONE_SOCIALE in questione sia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che RAGIONE_SOCIALE svolge le sole attività secondarie … l’avviso di RAGIONE_SOCIALE impugnato è stato emesso dalla
RTI, cui appartengono RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che svolge quale concessionario attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Tarsu per la provincia di Napoli»;
tenuto conto dei «pareri resi dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE (v. n. 36 del 26.2.2014)», il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione al detto RAGIONE_SOCIALE «in caso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve riguardare tutti i partecipanti», così che l’avviso di RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi illegittimo « per carenza di legittimazione del soggetto che lo ha emesso».
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, al d.m. 11 settembre 2000, n. 289, art. 2, ed al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 2, 4 e 6, censurando come illegittimo il rilevato difetto di potere impositivo, oggetto di concessione, ed assumendo, nello specifico, che:
così come previsto negli atti di gara (punto III.2.1 del bando, e artt. 2 e 5 del disciplinare), e come formalizzato nella stessa convenzione di concessione, formavano oggetto di affidamento tanto attività «principali» -consistRAGIONE_SOCIALE nella gestione ordinaria e straordinaria dei tributi (TARSU/TIA) e loro RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva -quanto attività «secondarie» (quali servizi di comunicazione ed informazioni ai cittadini/utRAGIONE_SOCIALE, rapporti con Enti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa provincia di Napoli, gestione del call-center , data-entry notifiche, stampa e confezionamento RAGIONE_SOCIALEa documentazione cartacea, data-entry pagamRAGIONE_SOCIALE, verifica anagrafica);
-il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE di cui a ll’art. 53, cit., risultava, quindi, previsto esclusivamente a riguardo RAGIONE_SOCIALE attività principali (di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi) e non anche per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività secondarie che, in buona sostanza, si idRAGIONE_SOCIALEficavano con servizi di supporto ex se estranei al diretto esercizio del potere impositivo;
-all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto, il cennato requisito soggettivo risultava predicabile nei soli riguardi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE partecipanti (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE) chiamate allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività (principali) di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, non anche nei confronti di chi (la RAGIONE_SOCIALE) rimaneva responsabile dei soli servizi di supporto (per attività cd. secondarie);
difatti, veniva (così) in considerazione un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto due RAGIONE_SOCIALE partecipanti assolvevano all’affidamento RAGIONE_SOCIALE ridette attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, la terza impresa ponendosi diversamente in rapporto verticale con le prime due a riguardo RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALE (sole) attività secondarie.
-In via preliminare di rito, deve ribadirsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di rappresentanza processuale, l’art. 1, comma 8, del d.l. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, non sono applicabili rispetto ad un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante e per le
operazioni e gli atti dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente (Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925).
-Occorre, poi, premettere che il fondo RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata dalla gravata sentenza ha natura ancipite in quanto può porsi -con riferimento al legittimo esercizio del potere impositivo -sotto un duplice profilo ed a riguardo, innanzitutto, RAGIONE_SOCIALEa illegittimità di una concessione operata in difetto di specifico requisito di legge e, pertanto, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice tributario; come ripetutamente rilevato dalla Corte, difatti, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituRAGIONE_SOCIALE il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione – potere che è espressione del principio AVV_NOTAIO, di cui alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3) -può essere esercitato, anche d’ufficio, indipendentemente dall’avvenuta impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto avanti al giudice amministrativo – posto che il potere in questione non è escluso dalla inoppugnabilità del provvedimento che concerne la tutela RAGIONE_SOCIALE interessi legittimi e non quella dei diritti soggettivi (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., 18 agosto 2004, n. 16175; Cass., 11 maggio 2002, n. 6801) e sempreché la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto non sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e con autorità di giudicato (Cass., 23 maggio 2019, n. 14039, cit.; Cass., 2 aprile 2015, n. 6788; Cass. Sez. U., 2 dicembre 2008, n. 28535; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390, cit.; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265, cit.).
Sotto distinto profilo, poi, il difetto di potere impositivo può rimanere correlato al suo concreto esercizio in quanto riconducibile –
posta la legittimità del provvedimento concessorio secondo la concreta articolazione RAGIONE_SOCIALEa lex specialis RAGIONE_SOCIALEa gara -a soggetto che ne risulti sprovvisto siccome violati gli stessi limiti RAGIONE_SOCIALE‘attività assRAGIONE_SOCIALEta in concessione.
-Per quel che qui rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ( ratione temporis ) disponeva nei seguRAGIONE_SOCIALE termini:
« ……..
I regolamRAGIONE_SOCIALE, per quanto attiene all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, sono informati ai seguRAGIONE_SOCIALE criteri:
……..
qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di tutte le RAGIONE_SOCIALE, le relative attività sono affidate, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e RAGIONE_SOCIALE procedure vigRAGIONE_SOCIALE in materia di affidamento RAGIONE_SOCIALEa gestione dei servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, a:
i soggetti iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 53, comma 1; …………… » [art. 52, comma 5, lett. b ), n. 1];
«Presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è istituito l’RAGIONE_SOCIALE dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e quelle di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
4.1 – La Corte ha già avuto modo di rilevare che:
la disciplina del RAGIONE_SOCIALE portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di RAGIONE_SOCIALE, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria
esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto anche il RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE, che è un RAGIONE_SOCIALE verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni di RAGIONE_SOCIALE orizzontale;
«come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via AVV_NOTAIO, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi – di RAGIONE_SOCIALE riunite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferRAGIONE_SOCIALE in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole RAGIONE_SOCIALE), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni
tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
-Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa necessaria ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE speciale (RAGIONE_SOCIALE) qual prescritta, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) – la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamRAGIONE_SOCIALE (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando «la delega al privato RAGIONE_SOCIALEa potestà pubblicistica» (che rimane di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore), – si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l’utilizzo di moRAGIONE_SOCIALEi da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza del Comune» cui fanno capo «la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal servizio»; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).
E, con riferimento alla natura dei RaggruppamRAGIONE_SOCIALE Temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “verticale”, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “orizzontale” (nei quali, “gli operatori economici eseguono il medesimo RAGIONE_SOCIALE di prestazione”), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti – nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).
5.1 – Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 , cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALEa l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui
disposto «Con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).
6. -D’altra parte, la superfluità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi trova positivo riscontro nella stessa disciplina del diritto unionale.
6.1 – Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici) – di cui il c.d. «codice dei contratti pubblici» costituisce attuazione nel diritto interno -le forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal RAGIONE_SOCIALE di persone fisiche, persone giuridiche o RAGIONE_SOCIALE pubblici, «compresa qualsiasi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi» – forme che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico «operatore economico» ex art. 5, n. 2, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE e art. 2, § 1, n. 10), RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE -non escludono affatto -quand’anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli
RAGIONE_SOCIALE a vario titolo coinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio pubblico – la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali [requisiti di selezione di cui agli artt. 36, § 1, 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE e 58, § 1, lett. a), b) e c), RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE], propri di altro soggetto, con il quale si correli appunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato.
Così, l’art. 38 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla «Selezione e valutazione qualitativa dei candidati») stabilisce che, «ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro» (§ 2); e che «(s)e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa concessione, per esempio mediante presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno a tal fine di detti soggetti», fermo restando che «l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto» (§ 2, cit.).
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai «raggruppamRAGIONE_SOCIALE di operatori economici, comprese le associazioni temporanee», dispone nei seguRAGIONE_SOCIALE termini: «Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli RAGIONE_SOCIALE aggiudicatori possono precisare nei documRAGIONE_SOCIALE di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte RAGIONE_SOCIALE
operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate» (§ 2).
Analogamente, l’art. 63 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo allo «Affidamento sulle capacità di altri soggetti») prevede che « […] un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»; e che «se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno assunto da detti soggetti a tal fine», fermo restando che «se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto» (§ 1); nonchè che: «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un RAGIONE_SOCIALE di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al RAGIONE_SOCIALE» (§ 2).
6.2 – Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale la quale ha rimarcato che l’art. 63, § 1, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE «conferisce a qualsiasi operatore economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare le varie categorie di criteri di selezione elencati all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo» (Corte Giust., 26
gennaio 2023, causa C-403/21, RAGIONE_SOCIALE vs. NOME, par. 72 – in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE vs. Provincia di Fermo, causa C-94/12, §§ 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, “Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras” UAB, § 150); nonché che il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 38, § 1 e 2, e 26, § 2, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE «deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’RAGIONE_SOCIALE professionale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri» (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C-486/21, Sharengo najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna obcina Ljubljana, § 104).
In particolare, si è osservato (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C-486/21, cit.), con riguardo all’art. 38 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE, che «la disposizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti che possiedono ciascuno l’abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa medesima attività professionale. Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficiRAGIONE_SOCIALE, vuoi di dotarsi di capacità o di competenze di cui non dispone. […] Sarebbe pertanto sproporzionato, in particolare in quest’ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un’RAGIONE_SOCIALE siano abilitati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione. Infatti, il principio di proporzionalità, che è segnatamente garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/23 e
che costituisce un principio AVV_NOTAIO del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest’ultima” (§§ 100-101), a meno che non ricorrano “motivazioni obiettive e proporzionate”» (§ 102).
6.3 -In definitiva, la disciplina unionale consente che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come unico “operatore economico”, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa usufruire RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice.
In tal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole osmosi tra le singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e tra queste e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacità RAGIONE_SOCIALE‘una siano paritariamente condivise con le altre e siano cumulativamente imputate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella relazione corrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento che sono riservati a quest’ultima dall’art. 63 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE.
Né tale peculiarità è esclusa dall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti» o dalla previsione di una «certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII» (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE «condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali» e di «quelle di rilascio di certificati da parte RAGIONE_SOCIALE organismi di certificazione» all’articolo 63 «per le domande
di iscrizione presentate da operatori economici facRAGIONE_SOCIALE parte di un RAGIONE_SOCIALE e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del RAGIONE_SOCIALE» (art. 64, § 2), obbligando «detti operatori […] in tal caso (a) dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini RAGIONE_SOCIALEa loro iscrizione».
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le RAGIONE_SOCIALE munite e le RAGIONE_SOCIALE sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi – ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla procedura selettiva – in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella veste di unico operatore economico «che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».
7. – Sotto il profilo del legittimo affidamento in concessione dei servizi pubblici in discorso, la gravata sentenza, per un verso, difetta di ogni esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE atti di gara, e RAGIONE_SOCIALEa convenzione intercorsa tra le parti in relazione all’affidamento dei servizi (principali e secondari) in contestazione e, per il restante, si fonda su argomRAGIONE_SOCIALE intrinsecamente contraddittori in quanto all’un tempo dà conto RAGIONE_SOCIALEa deduzione relativa allo svolgimento di «sole attività secondarie» da parte di RAGIONE_SOCIALE epperò perviene alla conclusione secondo la quale il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’ RAGIONE_SOCIALE dei concessionari «in caso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve riguardare tutti i partecipanti».
8. -La Corte ha altresì avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura al
legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘operatore economico mandatario – così che al mandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) sono finalizzate ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).
E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio RAGIONE_SOCIALE‘impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate RAGIONE_SOCIALEa stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle RAGIONE_SOCIALE raggruppate, così che -non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest -non sussistono ragioni per restringere l’operatività RAGIONE_SOCIALE ordinari principi RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘impresa mandataria ( Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).
8.1 – Non costituendo, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con terzi soggetti, del tutto inconferente rimane allora il rilievo svolto dalla gravata sentenza e secondo il quale l’avviso di RAGIONE_SOCIALE era stato emesso dal RAGIONE_SOCIALE, rimanendo (diversamente) necessario accertare in concreto a quale impresa, tra
quelle raggruppate, doveva ascriversi l’esercizio del potere impositivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa paternità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
9. -Va, in conclusione, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE istituito presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del RAGIONE_SOCIALE che svolgono le attività principali concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
10. – Va, da ultimo, rilevato che il controricorso è inammissibile relativamente alla riproposizione dei profili di censura che involgono questioni non esaminate dal giudice del gravame, e (così) rimaste assorbite, in quanto (solo) in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni oggetto di censura deve essere rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le questioni precedentemente ritenute superate (v. Cass., 30 settembre 2022, n. 28530; Cass., 16 giugno 2022, n. 19442; Cass.,
5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Sez. U., 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., 1 marzo 2007, n. 4804).
11. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame RAGIONE_SOCIALEa controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.