Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15565 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11008/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE EPE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 249/2021 depositata il 12/01/2021.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presRAGIONE_SOCIALE.
Fatti di causa:
§ 1 . 1 La RAGIONE_SOCIALE propone quattro motivi di ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in rigetto AVV_NOTAIO‘appello proposto dalla società contro la sentenza Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 6050/19, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di opposizione dalla società dedotti avverso avviso di RAGIONE_SOCIALE Tarsu/Tia 2010-2012 su un immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, e destinato a ristorazione.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-l’avviso di RAGIONE_SOCIALE in questione era stato emanato (notifica del 19.4.2018) dal RAGIONE_SOCIALE composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in veste di concessionario AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-tale avviso era stato adottato a seguito ed in attuazione AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 10971/17 (confermata da Commissione Tributaria Regionale Campania n. 642/19/20)
che aveva accolto in parte il ricorso AVV_NOTAIOa società avverso altro e precedente avviso di RAGIONE_SOCIALE (sempre relativo agli anni 2010-2012) previa riduzione AVV_NOTAIOa superficie tassabile;
-da ciò derivava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte nel presente procedimento in ordine alla pretesa impositiva, stante il ‘giudicato’ così formatosi sulla suddetta sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 10971/17.
1.2 Resistono con distinti controricorsi tanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quanto RAGIONE_SOCIALE.
Il primo eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che, in base alla disciplina speciale dei rifiuti campani (d.l. n. 195/09 conv.in legge 26/10 e d.l. 216/11 conv.in legge 14/12), l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE del relativo tributo erano demandati ad una società di igiene ambientale a base provinciale (la RAGIONE_SOCIALE) poi affidante il servizio al suddetto RTI.
Il secondo insta preliminarmente per la riunione del presente procedimento di legittimità a quello (n. 18524/20 rg) pendente avanti a questa Corte sulla suddetta sentenza Commissione Tributaria Regionale n.642/19/20.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che il procedimento n. 18524/20 rg, da ultimo citato, è stato definito con ordinanza di questa S.C. n. 2728/23, con conseguente preclusione a far valere in questa sede doglianze di sorta sulla pretesa.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni AVV_NOTAIOa decisione.
§ 2. In ordine alle eccezioni ed istanze dedotte dalle parti controricorrRAGIONE_SOCIALE, si rileva l’inaccoglibilità AVV_NOTAIOa richiesta di riunione dei procedimRAGIONE_SOCIALE, stante la sopravvenuta definizione, come si dirà, del giudizio connesso.
Fondata è invece l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto AVV_NOTAIOa sua completa estraneità al rapporto giuridico di imposizione, siccome
relativo ad attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE demandata, con procedura di pubblica evidenza e secondo legge, al RAGIONE_SOCIALE.
Anzi, a ben vedere, il RAGIONE_SOCIALE è rimasto qui estraneo tanto all’adozione ed emissione in sé AVV_NOTAIO‘avviso (proveniente in via esclusiva dal RTI), quanto allo stesso rilascio -ad aggiudicazione avvenuta – AVV_NOTAIOa concessione a RTI, in quanto fatta oggetto di contratto RAGIONE_SOCIALE n. 00-095-2011, come è pacifico in causa. Il tutto in conformità alla richiamata disciplina speciale dei rifiuti campani (d.l. 195/09 conv. legge 26/10 e ss.mm) che, a superamento AVV_NOTAIOa fase emergenziale, attribuiva negli anni di riferimento la gestione del ciclo integrato dei rifiuti stessi, nonché le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, a società provinciali costituite ad hoc e dotate di autonoma soggettività (nel caso in questione il servizio è stato poi, come detto, da RAGIONE_SOCIALE contrattualizzato nei confronti di RTI).
Sul piano processuale, soccorre l’insegnamento di Cass.SU n. 2951/16, le quali hanno chiarito che l’aspetto relativo alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (come qui contestato) può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice, se emergente dagli atti di causa; così da non trovare preclusione nella sua eccezione di parte, anche per la prima volta, nel giudizio di cassazione.
Ne dovrà seguire la cassazione senza rinvio AVV_NOTAIOa sentenza sul punto, rilevandosi che non vi erano ab initio i presupposti per evocare in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
§ 3.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art. 295 cod.proc.civ. per mancato accoglimento AVV_NOTAIO‘istanza di sospensione del giudizio, fin visto l’esito del procedimento ancora pendente avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 642/19/20 che aveva confermato la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Provinciale n. 10971/17, di solo parziale accoglimento del ricorso originario. § 3.2 Il motivo è destituito di fondamento.
Pur avendo la Commissione Tributaria Regionale errato nel ravvisare in quella sede (cioè già avanti a sé) un giudicato (che in realtà non si era ancora colà formato) sulla sentenza AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale confermativa AVV_NOTAIOa citata sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 10971/17, è dirimente rilevare come tale giudicato sia poi nelle more in effetti sopravvenuto, tra le stesse parti odierne, a seguito di Cass.ord. n. 2728/23.
E’ dunque venuta meno ogni ragione di possibile sospensione del processo ex art. 295 cod.proc.civ. per avvenuta definizione del procedimento pregiudicante.
Soccorre in proposito il principio per cui (Cass. ord. n. 26716/19; v. anche n. 22878/15) : ‘ La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio AVV_NOTAIOa giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova AVV_NOTAIO‘interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa AVV_NOTAIOa definizione di altra causa non più effettivamente in corso ‘.
§ 4.1 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si lamenta, rispettivamente ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 268 e 269 d.lgs n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), nonché omesso esame di fatto controverso e decisivo. Ciò perché, in base alla disciplina richiamata, il presupposto AVV_NOTAIOa tassa era costituito dall’occupazione o conduzione dei RAGIONE_SOCIALE produttivi di rifiuti mentre, nel caso di specie, l’immobile in questione era, nel periodo di riferimento, occupato
da terzi (RAGIONE_SOCIALE) in forza di contratto di sublocazione 12.10.2006 (regolarmente registrato e versato in atti), con conseguente insussistenza di legittimazione tributaria passiva in capo alla società. Questo fondamentale fatto di causa era stato del tutto pretermesso dalla Commissione Tributaria Regionale.
§ 4.2 I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, appaiono radicalmente inammissibili perché volti a porre in discussione un aspetto ormai definitivamente stabilito ed accertato dal giudicato esterno tra le parti.
Si tratta, appunto, AVV_NOTAIOo stesso giudicato poc’anzi menzionato, il quale preclude ogni ulteriore valutazione RAGIONE_SOCIALE stessi fatti costitutivi AVV_NOTAIOa pretesa impositiva, qual è appunto non tanto l’effettiva detenzione ed occupazione dei RAGIONE_SOCIALE in questione da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE nel periodo considerato (2010-2012), quanto la sua permanente legittimazione tributaria passiva (per gli anni in questione) stante la mancata presentazione AVV_NOTAIOa denuncia di cessata occupazione (quest’ultimo essendo il fatto dirimente).
In particolare, Cass.n. 2728/23 cit. ha respinto il motivo di ricorso AVV_NOTAIOa società contro la statuizione di merito (Commissione Tributaria Regionale Campania n. 642/19/2020 cit.) secondo la quale, indipendentemente dall’occupazione materiale dei RAGIONE_SOCIALE, la società non aveva mai comunicato la cessazione AVV_NOTAIOa propria occupazione e l’inizio AVV_NOTAIO‘occupazione da parte AVV_NOTAIOa subconduttrice RAGIONE_SOCIALE ex art. 62 d.lgs. 507/93.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 53 d.lgs 446/97 con riguardo al D.M. 289/2000; per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, come eccepito nell’atto di appello dalla società, l’avviso di RAGIONE_SOCIALE opposto doveva ritenersi affetto da nullità insanabile perché adottato da un soggetto (il citato RTI) composto da società non tutte iscritte (né in possesso dei relativi requisiti) all’apposito albo Mef di cui all’art. 53 cit..
§ 5.2 Va premesso che, come già ad altro fine considerato, la questione non può dirsi preclusa dal fatto che sia stata dedotta per la prima volta in appello dal momento che, come chiarito da Cass. SU n. 2951/2016 cit. (v. anche Cass. n. 12729/16 e Cass.ord. n. 24375/24), l’ aspetto relativo alla titolarità attiva del rapporto controverso (come qui contestato) può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice, se emergente dagli atti di causa.
Ciò posto, il motivo è infondato proprio nel suo contenuto sostanziale relativo alla asserita necessità, pena l’invalidità RAGIONE_SOCIALE atti accertativi e riscossivi, che anche RAGIONE_SOCIALE (oltre alle altre società aggregate, regolarmente iscritte) fosse iscritta all’albo ministeriale di cui all’art. 53 d.lvo. n. 446/97, come richiamato -per l’ipotesi di esternalizzazione del relativo servizio comunale -dall’art. 52, co. 5^ lett.b) d.lvo cit..
Per quel che qui rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ( ratione temporis ) disponeva nei seguRAGIONE_SOCIALE termini:
–
«……..
I regolamRAGIONE_SOCIALE, per quanto attiene all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, sono informati ai seguRAGIONE_SOCIALE criteri:
……..
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di tutte le RAGIONE_SOCIALE, le relative attività sono affidate, nel rispetto AVV_NOTAIOa normativa AVV_NOTAIO‘Unione europea e RAGIONE_SOCIALE procedure vigRAGIONE_SOCIALE in materia di affidamento AVV_NOTAIOa gestione dei servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, a:
i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; ……………» [art. 52, comma 5, lett. b ), n. 1];
«Presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e quelle di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
La Corte ha già avuto modo di rilevare che:
la disciplina del RAGIONE_SOCIALE portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale;
«come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi di RAGIONE_SOCIALE riunite in raggruppamento RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferRAGIONE_SOCIALE in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole RAGIONE_SOCIALE), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
-«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato anche nella prospettiva AVV_NOTAIOa necessaria ricorrenza del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione in un albo speciale (RAGIONE_SOCIALE) qual prescritta, ai fini AVV_NOTAIO‘affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) – la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamRAGIONE_SOCIALE (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando «la delega al privato AVV_NOTAIOa potestà pubblicistica» (che rimane
di pertinenza AVV_NOTAIO‘Ente impositore), -si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l’utilizzo di moAVV_NOTAIOi da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del RAGIONE_SOCIALE su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza del RAGIONE_SOCIALE» cui fanno capo «la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal servizio»; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).
E, con riferimento alla natura dei RaggruppamRAGIONE_SOCIALE Temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di tipo “verticale”, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di tipo “orizzontale” (nei quali, “gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti – nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto AVV_NOTAIO‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).
Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito AVV_NOTAIO‘attuazione AVV_NOTAIOa l. 27
dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui disposto «Con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata AVV_NOTAIO‘albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).
Rimane (solo) da precisare che, laddove venga in rilievo nella fattispecie, la nozione di concessione di un pubblico servizio, come rilevato dalle Sezioni Unite AVV_NOTAIOa Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965), ha fondamento nel diritto AVV_NOTAIO‘Unione Europea e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo AVV_NOTAIOa fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» [così il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. altresì, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la «assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi», ed ora il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. I.1, art. 2, lett. c)].
La Corte ha altresì avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante AVV_NOTAIO‘operatore economico mandatario – così che al mandatario «spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) – sono finalizzate ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).
E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio AVV_NOTAIO‘impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate AVV_NOTAIOa stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione AVV_NOTAIO‘impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle RAGIONE_SOCIALE raggruppate, così che -non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest -non sussistono ragioni per restringere l’operatività RAGIONE_SOCIALE ordinari principi AVV_NOTAIOa rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante AVV_NOTAIO‘impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).
Non costituendo, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE un autonomo centro di imputazione giuridica, del tutto inconferente rimane allora il rilievo svolto dalla gravata sentenza e secondo il quale l’avviso di RAGIONE_SOCIALE era stato emesso dal RAGIONE_SOCIALE, rimanendo (diversamente) necessario accertare in concreto a quale impresa, tra quelle raggruppate, doveva ascriversi l’esercizio del potere impositivo sotto il profilo AVV_NOTAIOa paternità AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Si ricorda che, seppure con riguardo a diverso settore di attività, la CGUE ha specificamente affermato l’illegittimità AVV_NOTAIOa pretesa con la quale un’amministrazione aggiudicatrice esiga l’iscrizione ad un albo professionale in capo a tutti indistintamente i soggetti partecipanti a gara come ATI: ‘ l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, AVV_NOTAIOa direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri’ (CGUE in Causa n. 486-21 Sharengo v. §§ 98 segg.).
Va quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Nella concretezza del caso, dal Disciplinare di gara in atti (prot. 5111) si evince che si trattava in effetti di concessione del servizio di gestione
ordinaria e straordinaria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva Tarsu e Tia in ambito provinciale, ma all’esito di pubblica gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in cui RAGIONE_SOCIALE fungeva da amministrazione aggiudicatrice. Si precisava che l’appalto ‘ rientra nel campo di applicazione AVV_NOTAIO‘accordo sugli appalti pubblici’ , e si ammetteva la possibilità di partecipazione di RTI ‘ con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE artt.34, 35, 36 e 37 d.lgs. 163/06 ‘; ancora, si stabiliva (art.2: oggetto e descrizione AVV_NOTAIO‘affidamento) la suddivisione, anche economica, tra attività principali (ordinaria; RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva) e secondarie (comunicazione ed informazione ai cittadini, rapporti con gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa provincia di RAGIONE_SOCIALE, call center, data entry notifiche, stampa e confezionamento AVV_NOTAIOa documentazione cartacea, data entry pagamRAGIONE_SOCIALE, verifica anagrafica), con necessità di iscrizione all’albo solo per le società svolgRAGIONE_SOCIALE le prime, con allegato impegno RAGIONE_SOCIALE tre società a costituirsi in RTI, in caso di aggiudicazione, proprio ex art. 37 d.lgs.163/06. All’art.5 si poneva come ‘requisito di partecipazione’ quello di iscrizione all’albo per le sole società singole o raggruppate preposte allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività principali, mentre per quelle preposte alle attività secondarie veniva richiesta l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Dal Bando di gara AVV_NOTAIOa stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE si evinceva che l’iscrizione all’albo Mef di cui al D.M. 289/00 ed art. 53 d.lvo 446/97 era richiesta solo per i soggetti (partecipanti singolarmente o in consorzi o in RTI di tipo orizzontale o, per quelli verticali o misti) che partecipavano per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività principali’; mentre per le RAGIONE_SOCIALE che partecipavano ad espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività secondarie’ era richiesta la sola iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, per le considerazioni svolte, di previsioni non illegittime per contrasto con la disciplina primaria ratione temporis vigente e, dunque, di per sé non disapplicabili.
§ 5.3 Proprio in fattispecie ‘NOME‘ del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha recentemente stabilito (Cass.n. 31391/24 cit.) la non necessità per RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘iscrizione all’albo Mef di cui agli artt. 52 e 53 cit..
Ciò in applicazione del seguente principio di diritto: ‘« la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del D.L.gs n. 446/1997 e del D.M. n. 289/2000 deve essere posseduto dalle RAGIONE_SOCIALE associate va riferita a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e dunque, nell’ipotesi di affidamento del servizio ad un RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate in R.T.I. che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondarie) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente. L’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa natura (principale o secondaria) RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalle RAGIONE_SOCIALE associate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ».
Dopo aver ricostruito i principi generali in materia, come desumibili dal diritto unionale e dalla giurisprudenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la pronuncia in esame ha osservato come questi principi non fossero tali da indurre all’accoglimento AVV_NOTAIOa tesi AVV_NOTAIOa parte contribuente, dovendosi al fine precisare e rettamente intendere quanto già in materia affermato da Cass.n. 35338/22, come richiamata anche da Cass.n. 16261/23.
Si è quindi osservato (Cass.n. 31391/24 cit.) che: -‘(…) in dette pronunce questa Corte, richiamando varia giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche di carattere soggettivo devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate, «[…] a meno
che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate», precisando che detto requisito soggettivo «[…] deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così, Cass. n. 35338/2022, richiamata da Cass. n. 16261/2023); -il che significa che la predetta qualifica soggettiva, nella specie costituita dall’iscrizione AVV_NOTAIOa consorziata nel menzionato albo, ‘deve riguardare ed essere rispettata da quelle società associate in R.T.I, che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondaria) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente’; -nelle due citate ordinanze questa Corte aveva negato la legittimazione del predetto R.T.I. ‘sul decisivo rilievo secondo il quale: -«nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto AVV_NOTAIO‘affidamento, costituito dal servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, era stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad RAGIONE_SOCIALE erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie» (così, Cass. n. 35338/2022); in modo tale, diversamente da quanto accadeva nel caso in esame, che ‘le suddette decisioni hanno negato la legittimazione del R.T.I. in ragione AVV_NOTAIOa predetta risultanza fattuale, essendosi ritenuto in detti giudizi non dimostrato che il servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva dei tributi fosse stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 e che ad RAGIONE_SOCIALE fossero state assegnate solo prestazioni secondarie’.
Orbene, nella specifica fattispecie oggi dedotta, lo svolgimento da parte di NOME di (sole) attività servRAGIONE_SOCIALE e strumentali rispetto a quelle prettamente accertative e riscossive (in conformità ed adempimento di
quanto convenuto tra le associate già nell’atto di impegno costitutivo del RTI) risponde appunto ad un, qui non sindacabile, RAGIONE_SOCIALE fattuale compiuto dal giudice di merito.
Vale solo aggiungere che – sul piano logico-giuridico che solo in questa sede rileva, e come già osservato in Cass.n.31391/24 cit. l’accertata diversa attività svolta nell’ambito del R.T.I. tra RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata assegnata l’attività principale, di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘imposta) ed RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata demandata lo svolgimento di attività secondaria, di supporto alla prima) giustifica la circostanza che l’avviso sia stato sottoscritto dal legale rappresentate di RAGIONE_SOCIALE che tale funzione svolgeva, laddove il fatto che l’atto impugnato sia stato redatto su carta intestata del R.T.I. accredita, nel delineato contesto fattuale, solo l’ordine di idee che esso è certamente riferibile al citato raggruppamento nel quadro del descritto riparto di competenze, il che consente di comprendere anche perché COGNOME, pacificamente non iscritta all’albo e svolgente per come accertato nel presente giudizio attività secondaria, fosse inserita nel ‘logo’ di intestazione AVV_NOTAIO‘avviso.
§ 6. Il ricorso – fatta salva la pronuncia in rito sulla posizione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con relativa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese – va quindi rigettato; compensate le spese AVV_NOTAIO‘intero giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, stante il consolidarsi solo in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo.
PQM
La Corte
-Cassa senza rinvio, in parte qua , la sentenza impugnata dichiarando che il processo non poteva essere proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in quanto privo di legittimazione;
-Rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità a favore del RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro
6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa le spese AVV_NOTAIO‘intero giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico AVV_NOTAIOa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Tributaria in data 22