Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12803/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE LACCO RAGIONE_SOCIALE NAPOLI,
-intimato- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7889/2021 depositata il 08/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza in epigrafe indicata è stato rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo proposto contro la cartella ed il ruolo emessi per il pagamento della TARSU;
ricorre per cassazione la contribuente società con otto motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione, che chiede il rigetto del ricorso;
il Comune è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con la condanna al pagamento delle spese del grado, in favore della controricorrente, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nulla per le spese del Comune, essendo questo rimasto intimato.
Il primo motivo (uso di una PEC mittente non iscritta nei pubblici registri) è manifestamente infondato. Infatti, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata: « La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della
notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.», Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019, Rv. 653074 – 01).
In ogni caso, la notifica a mezzo PEC anche da indirizzo non certificato risulta valida, vedi Cass., 6 Sezione n. 6015/2023, udienza del 15 dicembre 2022 e S.U. n. 15979 del 2022: «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (Sez. U – , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 – 01). Si è poi stabilito (Cass. n. 18684/23) che: ‘ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione
della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ‘ .
I motivi secondo e terzo si analizzano congiuntamente; sono state eccepite l’inesistenza della procura alle liti Ader ad un Avvocato del libero foro e l’inesistenza del potere del dott. NOME COGNOME responsabile della direzione regionale dell’Agenzia, che al massimo avrebbe potuto essere legittimato per il solo primo grado.
La costituzione tramite avvocato del libero foro risulta pienamente legittima: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
giudizio di legittimità. Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.», Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 -01; vedi anche Sez. L – , Sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 – 01).
NOME NOME risulta esponente rappresentativo di vertice d ell’Ader Regione Campania e in quanto tale era legittimato al rilascio della procura per il grado di appello e non solo per il primo grado, come emerge dalla procura notarile (allegata con la costituzione in appello) del 3 dicembre 2018, Notaio NOME COGNOME
4. Il quarto ed il quinto motivo risultano inammissibili in quanto correttamente la sentenza di appello ha ritenuto valida l’iscrizione a ruolo del tributo prima della definitività degli avvisi di accertamenti (impugnati), come ritenuto, con giurisprudenza consolidata, da questa Corte di legittimità: «In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l’iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma 1 dell’art. 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito», Sez. 5, Sentenza n. 21582 del 26/10/2016, Rv. 641473 -01; vedi anche, per l’imposta comunale sulla pubblicità, Sez. 5 – , Sentenza n. 578 del 12/01/2017, Rv. 642451 – 01).
Il ricorso per cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per
cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).
La questione di costituzionalità, proposta in subordine risulta manifestamente infondata in quanto è nella discrezionalità del legislatore prevedere distinte tutele per ogni categoria di tributo. La tutela del contribuente resta comunque garantita dalla sospensione dell’atto impugnato davanti alla giustizia tributaria.
La Corte Costituzionale, del resto, ha già dichiarato inammissibile analoga questione con la decisione n. 464 del 1999: «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell’art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto – in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie definitivo, che l’iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul
reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta – come affermato dal giudice ‘a quo’ – la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece – come ha sostenuto la difesa dello Stato – una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalità non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparità di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalità di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui è direttamente applicabile l’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non è tenuto, sul piano costituzionale, ad una identità di scelte in ordine ai tempi e modalità di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l’adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilità riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne’ l’indifferenziata sospensione ‘ope legis’ della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne’ una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutività degli atti provenienti da un’autorità nell’esercizio di pubblici poteri, il ricorrente è tenuto ad adempiere, egli può pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell’esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, può essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio».
6. il sesto motivo è inammissibile in quanto proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di una doppia conforme di merito: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non
indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Il settimo motivo risulta infondato in quanto la possibilità di iscrizione a ruolo per intero prescinde dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, che segue la sua strada. Infatti, nella fattispecie non trova applicazione l’art. 68, d. lgs. 546 del 1992, come visto al paragrafo 4 (vedi, comunque, Sez. 5 – , Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019, Rv. 654827 -01).
Anche l’ultimo motivo, sulla motivazione della cartella, va respinto perché risulta infondato. La sentenza impugnata rileva la correttezza motivazionale della cartella anche per l’aggio .
Infatti, «La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo», Sez. U – , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, Rv. 665273 – 01).
La cartella, del resto, è stata redatta in conformità al modello ministeriale, con il richiamo agli avvisi di accertamento già notificati ed impugnati. Né risulta la deduzione di specifici pregiudizi direttamente conseguenti in capo alla contribuente dal concreto atteggiarsi contenutistico della cartella, del resto afferente a circostanze ben note alla parte stessa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Ader, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024 .