Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23765/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO DEL AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3110/2016 depositata il 24 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’RAGIONE_SOCIALE notificava al dottor NOME COGNOME, titolare di una farmacia in Vigevano, quattro avvisi di accertamento con i quali, in relazione agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, venivano recuperati a tassazione costi non deducibili ai fini dell’IRPEF.
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento in discorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, che con quattro distinte sentenze accoglieva i suoi ricorsi, annullando gli atti impositivi.
Le decisioni venivano successivamente confermate dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con altrettante sentenze respingeva i gravami proposti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima impugnava per cassazione le sentenze d’appello con separati ricorsi, ai quali venivano assegnati i numeri di ruolo generale 765/2014, 767/2014, NUMERO_DOCUMENTO/2014 e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Essendo nelle more intervenuto il fallimento del COGNOME, l’Ufficio finanziario iscriveva a ruolo straordinario, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 15bis del D.P.R. n. 602 del 1973, le somme di cui agli avvisi di accertamento annullati, sul presupposto della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione derivante dalla sottoposizione del debitore a procedura concorsuale.
Sulla base di tale ruolo, l’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava al curatore fallimentare la cartella di pagamento n. 068 2014 00555243 12.
Il Fallimento del dottor COGNOME impugnava la predetta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e
dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e annullava l’atto esattivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE interponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 3110/2016 del 24 maggio 2016 respingeva l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.
Rilevava il giudice regionale: -che non poteva ritenersi legittima, a norma degli artt. 11 e 15bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l’operata iscrizione a ruolo straordinario RAGIONE_SOCIALE imposte non pagate dal COGNOME, in quanto la procedura fallimentare aperta nei suoi confronti si svolgeva secondo le regole del concorso e sotto la vigilanza del giudice delegato, sicchè il paventato pericolo per la riscossione appariva insussistente; che l’art. 51 della L.F. vieta di promuovere azioni cautelari individuali a tutela dei crediti, compresi quelli di natura tributaria.
Contro la summenzionata sentenza d’appello, notificata il 19 luglio 2016, la parte erariale soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 15bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 51 della L.F. e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 112 del 1999, rimproverandosi alla CTR di aver erroneamente escluso la legittimità del ruolo straordinario formato dall’Amministrazione Finanziaria, costituente titolo per l’ammissione al passivo del credito tributario e non comportante l’esercizio di un’azione esecutiva individuale preclusa dalla legge.
Il Fallimento del dottor COGNOME ha resistito con controricorso all’avverso gravame.
Il ricorso è stato notificato anche a RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, la quale è rimasta intimata; nelle more, ad essa è subentrata ex lege l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna adunanza
camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
14. Nel termine stabilito dal comma 1, secondo periodo, del predetto articolo, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo: in via principale, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla luce della sopravvenuta definizione dei giudizi relativi ai suindicati ricorsi per cassazione precedentemente proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, tutti quanti dichiarati estinti a sèguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; in subordine, per il rigetto del presente ricorso.
15. Come segnalato dal l’organo requirente , nelle more del presente processo sono stati definiti i quattro giudizi pendenti davanti a questa Corte, iscritti ai numeri 765/2014, 767/2014, 775/2014 e 1105/2014 R.G., relativi ai ricorsi per cassazione proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze della CTR della Lombardia confermative RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo grado assunte dalla CTP di Pavia, con le quali erano stati annullati gli avvisi di accertamento posti a base del ruolo straordinario e della cartella di pagamento di cui in questa sede si discute.
16. Tutti i predetti giudizi sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 -rispettivamente: con decreto n. 33738/2021 del 12 novembre 2021, con ordinanza n. 4100/2023 del 9 febbraio 2023, con decreto n. 20502/2021 del 19 luglio 2021 e con decreto n. 35404/2021 del 19 novembre 2021, a sèguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dalla norma citata.
17. La surriferita circostanza è stata direttamente constatata dalla Corte, tenuta per dovere d’ufficio alla conoscenza dei propri precedenti, mediante la consultazione del CED (cfr., sull’argomento, Cass. Sez. Un. n. 26482/2007, Cass. n.
5360/2009, Cass. n. 30780/2011, Cass. n. 24740/2015).
18. Alla luce di ciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, essendo state nel frattempo definite le controversie inerenti agli avvisi di accertamento posti a base della cartella esattoriale impugnata nell’àmbito del presente giudizio , è venuto meno l’interesse dell’Amministrazione Finanziaria ad ottenere una decisione sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente emissione della cartella di pagamento.
Rimane solo da statuire sulle spese processuali.
Al riguardo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE dette spese nei rapporti fra le parti costituite, considerato che la questione posta dal motivo di ricorso articolato dall’RAGIONE_SOCIALE, dirimente ai fini della decisione della causa, è stata risolta dalle Sezioni Unite soltanto in pendenza del giudizio.
21. Invero, con sentenza n. 758/2017, pubblicata il 13 gennaio 2017, il massimo consesso nomofilattico ha sancito il seguente principio di diritto: «L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante. Ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i
conseguenziali provvedimenti di sgravio ed eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata» .
Nell’occasione, è stato, inoltre, precisato che le considerazioni svolte hanno portata generale e non autorizzano distinzioni di sorta nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE situazioni in presenza RAGIONE_SOCIALE quali è consentito il ricorso allo strumento in esame, ragion per cui non può essere condivisa la tesi erariale secondo cui l’iscrizione a ruolo straordinario non troverebbe ostacolo nella sentenza che accerti l’insussistenza del credito, laddove essa sia emessa (come nella fattispecie) nei confronti di un soggetto fallito.
Per le ragioni esposte, le spese di lite vanno, dunque, compensate in toto fra la ricorrente e il controricorrente, nulla dovendosi disporre in proposito nei riguardi della parte rimasta intimata.
23. Stante l’esito del giudizio, non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ; peraltro, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE fiscale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è applicabile la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche (art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra la ricorrente e il controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione