Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23660/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata, in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro
ILFA
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 408/2016 depositata il 25/08/2016,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE, incorporata dalla attuale RAGIONE_SOCIALE, due avvisi di liquidazione ai fini invim, con le relative sanzioni, per gli anni 1990 e 1993, quantificando l’imposta in base alle sentenze, passate in giudicato, con cui è stata confermata la legittimità di due avvisi di accertamento del maggiore valore finale degli immobili oggetto di vendita da parte della società.
2.La società contribuente ha impugnato gli avvisi di liquidazione in esame. Nel corso del presente giudizio tali impugnazioni sono state rigettate.
3.L’ufficio ha proceduto, nel frattempo, alla riscossione frazionata dell’importo risultante dagli avvisi di liquidazione ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 131 del 1986 -più precisamente, dopo la notifica degli avvisi di liquidazione, ha proceduto a iscrizione a ruolo di 1/3 degli importi e successivamente, in considerazione anche dell’esito dei giudizi di primo grado, aventi ad oggetto gli avvisi di liquidazione, ha proceduto all’iscrizione ulteriore di un altro 1/3 dell’importo dovuto. Infine, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenze n. 140 e 141 del 2001, già definitive, relative agli avvisi di accertamento, ha proceduto, in data 5 maggio 2008, all’iscrizione a ruolo dei residui importi di 1/3, su cui si è fondata la cartella oggetto dell’odierno giudizio.
Il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento è stato accolto in primo grado.
5.L’appello dell’Amministrazione finanziaria è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge «l’ufficio …avrebbe potuto iscrivere a ruolo, essendosi maturati positivamente per lo stesso i due gradi di giudizio, l’intera pretesa erariale riguardante entrambe le posizioni Invim relative sia al 1990 che al 1993, se non avesse optato per l’avviso di liquidazione dell’imposta in luogo di una pura e semplice iscrizione a ruolo. …avendo rinunciato l’impositore alla iscrizione a ruolo in luogo di avvisi di liquidazione, non poteva successivamente…pretendere di iscrivere a ruolo l’intera richiesta, possibile solo con l’attuazione del punto c dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 ossia a seguito di esito positivo per il fisco. La violazione a tale principio determina l’annullamento della iscrizione a ruolo».
5.L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
5. La società, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita. In proposito deve evidenziarsi che la notifica del ricorso è stata effettuata sia a mezzo posta sia a mezzo p.e.c. presso il domicilio eletto nel giudizio di merito. Questa Corte ha chiarito, in tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, che la notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso è valida anche se eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, inserito dall’art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata (Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2023, n. 33707). La notifica a mezzo p.e.c. è, dunque, valida.
6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024, all’esito del rinvio dalla Sez. 6 -T.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 56 d.P.R. n. 131 del 1986 e 68, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente presupposto, da un lato, che l’Ufficio avesse richiesto l’intera imposta dovuta, mentre, al contrario, ha proceduto ad iscrivere solo 1/3 dell’importo dovuto e, dall’altro, impropriamente richiamato l’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, che si riferisce ad un credito tributario sub iudice , e non ad un credito cristallizzato in una sentenza passata in giudicato; 2) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, l’avvenuta iscrizione a ruolo limitatamente ad 1/3 del credito oggetto degli avvisi di
liquidazione, sebbene qualificata come definitiva, in quanto conseguente ad un giudicato.
2.Il primo motivo ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo.
In primo luogo deve precisarsi che, sebbene l’iscrizione a ruolo che ha fondato l’adozione della cartella oggi impugnata, è limitata ad 1/3 dell’importo del credito, si tratta della iscrizione della ultima parte residua del credito, in quanto, come evidenzia la stessa ricorrente a p. 6 del ricorso, le altre porzioni del credito sono già state iscritte precedentemente. Tale iscrizione della somma residua è avvenuta in pendenza dei giudizi relativi agli avvisi di liquidazione ed in base alle sentenze, passate in giudicato, che hanno rigettato i ricorsi della contribuente, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento.
Occorre, dunque, verificare se l’ente impositore, che, all’esito di un giudicato sull’avviso di accertamento, proceda all’adozione di un avviso di liquidazione, perda la facoltà dell’integrale iscrizione a ruolo del credito tributario sulla base del giudicato e debba rispettare, per procedere all’integrale riscossione del credito, le sequenze procedimentali previste dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 o da altre disposizioni di legge (quali, ad esempio, l’art. 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, che pure impone di attendere l’esito dei giudizi per procedere all’iscrizione a ruolo integrale della somma dovuta), avuto riguardo all’eventuale giudizio instaurato dal contribuente in ordine all’avviso di liquidazione.
E’ necessario evidenziare che il giudicato risponde ad esigenze di certezza del diritto, strumentali ad interessi pubblici, che non sono nella disponibilità della parte (privata o pubblica), sicché le sue conseguenze non possono essere rimesse alle libere scelte dei soggetti coinvolti. Ne consegue che l’adozione di un atto di liquidazione, funzionale ad una maggiore chiarezza e, pertanto, ad una maggiore tutela del contribuente, non può comportare un
superamento o un’attenuazione del giudicato formatosi sull’esistenza e entità del credito tributario, all’esito del giudizio avente ad oggetto l’atto impositivo, e non può, quindi, determinare la perdita RAGIONE_SOCIALE facoltà o dei diritti derivanti dall’accertamento ormai definitivo.
Tuttavia, laddove sia lo stesso giudicato ad imporre un’ulteriore attività di liquidazione, non meramente aritmetica, la sua impugnazione si traduce inevitabilmente in un nuovo giudizio sulla entità del credito tributario, che ne condiziona la riscossione. Si deve, dunque, distinguere l’ipotesi in cui il giudicato, in considerazione del suo contenuto, non esiga alcuna attività ulteriore di liquidazione, salve eventuali operazioni meramente aritmetiche di calcolo, da quella in cui il giudicato lascia margini di incertezza nella quantificazione del credito, che impongono l’adozione di un atto di liquidazione. Proprio in relazione a tale distinzione, questa Corte ha precisato che, in tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l’art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, l’art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15184).
In definitiva, la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato errore di diritto, escludendo a priori la legittimità dell’iscrizione a ruolo della residua somma dovuta prescindendo completamente dal contenuto del giudicato, dell’avviso di liquidazione adottato in base ad esso e del giudizio instaurato in ordine all’avviso di liquidazione.
Il motivo deve essere, pertanto, accolto in applicazione del seguente principio di diritto: in materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell’avviso di accertamento, che non lasci margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l’iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche qualora l’Amministrazione finanziaria adotti un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l’adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell’importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e RAGIONE_SOCIALE sue conseguenze.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione Molise, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Regione Molise, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10/10/2024.