Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3011, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 2.12.2016, e pubblicata il 6.12.2016;
Oggetto: Reddito societario 1996 – Cartella di pagamento -Decadenza per tardiva Oneri
iscrizione a ruolo -probatori.
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, accertava l’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 1996. Notificava perciò il 12.8.2002 alla società la cartella di pagamento n. 043 2002 NUMERO_CARTA
La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia proponendo plurime censure e contestando, tra l’altro e per quanto ancora d’interesse, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa esecutiva in conseguenza della violazione dei termini di cui all’art. 9 della legge n. 488 del 1998. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che riteneva invece legittimo l’operato dell’Ente impositore ed accoglieva il suo ricorso. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate notificava alla società la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO e la contribuente onorava i versamenti che le erano richiesti.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione conseguita dal giudice dell’appello innanzi alla Suprema Corte, che accoglieva il suo ricorso con pronuncia dep. 18.5.2016, n. 10177, cassando la decisione con rinvio alla CTR, perché verificasse se vi era prova della tempestività dell’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria.
La società riassumeva il giudizio innanzi al giudice dell’appello. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, riteneva non provata la tempestività
della iscrizione a ruolo del tributo, annullava la cartella di pagamento e richiedeva all’Amministrazione finanziaria di rimborsare quanto versato in corso di causa dalla società.
Avverso la seconda decisione del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dell’impugnata decisione per essere il giudice del gravame incorso nella violazione dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 394, comma 3, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente dichiarato la inammissibilità della produzione documentale offerta in sede di giudizio di rinvio, comportando un vulnus nel diritto di difesa.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione degli artt. 17 e 25 del Dpr n. 600 del 1973, degli art. 2700 e 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 12, comma 4, del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 1, comma 5 ter , lett. e), del Dl n. 106 del 2005, per avere il giudice dell’appello erroneamente escluso che la prova della tempestività dell’iscrizione a ruolo sia stata assicurata mediante l’indicazione della data dell’adempimento contenuta nella cartella esattoriale, che è atto pubblico.
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità della impugnata decisione per avere la CTR erroneamente dichiarato la inammissibilità della produzione documentale offerta in sede di rinvio, comportando un vulnus nel suo diritto di difesa.
3.1. Il motivo di ricorso non risulta proposto nelle forme di legge.
L’Agenzia delle Entrate critica la pronuncia della CTR che ha escluso l’utilizzabilità per la decisione di produzioni documentali effettuate dall’Amministrazione finanziaria solo a seguito dell’istaurazione del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte. Non ha però cura di riportare i contenuti di questa documentazione, neanche in sintesi, e neppure indica a quale documentazione si riferisca, impedendo a questa Corte di legittimità di valutare la rilevanza della documentazione indicata, e quindi di procedere a stimarne la decisività.
Il primo mezzo di impugnazione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Mediante il secondo motivo di ricorso l’Ente impositore censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente escluso che la prova della tempestività dell’iscrizione a ruolo sia stata assicurata mediante l’indicazione della data dell’adempimento contenuta nella cartella esattoriale, che è atto pubblico.
4.1. Occorre in proposito ricordare che la Suprema Corte la quale, quando ha disposto la cassazione con rinvio, era a conoscenza del contenuto della cartella esattoriale, ha richiesto al giudice dell’appello di verificare se potesse ritenersi effettivamente raggiunta la prova che fosse stata eseguita l’iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella di pagamento entro il 31.12.2000.
4.2. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate invoca la previsione di cui all’art. 1, comma 5 ter , lett. e), del Dl n. 106 del 2005, come conv., il quale prevede che ‘i ruoli … si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione centrale’, ed inoltre osserva che ‘l’Ufficio consegna, solo in via telematica, il ruolo al concessionario
per la riscossione (art. 24 del DPR n. 602 del 1973 coordinato con il Decreto ministeriale 3 settembre 1999, 11.321)’. L’Amministrazione finanziaria, però, non chiarisce come abbia provato l’avvenuta validazione dei dati, e tanto meno come abbia provato la data dell’avvenuta trasmissione del ruolo all’Incaricato per la riscossione.
4.2.1. Quanto poi alla tesi secondo cui la cartella di pagamento rivestirebbe natura di atto pubblico in relazione a dati forniti da soggetto diverso dal redigente, la stessa non risulta condivisibile. Non solo, la cartella di pagamento, con particolare riferimento all’epoca dei fatti per cui è causa, risultava formata non dall’Amministrazione finanziaria, bensì da un privato Concessionario, e neppure necessitava della sottoscrizione di quest’ultimo.
Anche il secondo strumento di impugnazione risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per
compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.