Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 228 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma e dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME del Foro di Palermo;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrenti –
avverso
la sentenza n. 9656 del 2023, pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Sicilia il 6/11/2023, e pubblicata il 27/11/2023;
udita:
la relazione svolta in c.c. dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE in pendenza di giudizio – Iscrizione a ruolo Riliquidazione dell’imposta – Necessità.
Sulla base della sentenza n. 1896/24/2016 depositata il 13/05/2016 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale di Palermo , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha formato il ruolo e l’Agente per la riscossione ha emesso la relativa cartella di pagamento, n. 296 2017 0000915948, per l’importo di € 1’345’705,08, oltre oneri di riscossione.
Contro tali pretese esattoriali ha proposto impugnazione il contribuente dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Palermo, ottenendone l’annullamento con la sentenza n. 977 del 2018.
Lo stesso risultava tuttavia soccombente nel giudizio di appello instaurato dall’RAGIONE_SOCIALE , conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede e con cui è stato rigettato il ricorso originariamente proposto dal destinatario RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento.
Per la cassazione di tale pronuncia, con atto notificato il 20/05/2024 e depositato il 27/05/2024, la parte privata formula due motivi di censura.
Gli Enti impositori resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazione degli artt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 (nonché 19 d.lgs. n. 472 del 1997) e 7 l. n. 212 del 2000, per avere la sentenza gravata confermato la legittimità dell’operato de gli Uffici erariali nonostante gli stessi avessero omesso la riliquidazione dell’I VA disposta con sentenza della CTR di Palermo n. 1896/24/2016.
La censura è fondata.
Infatti, con pronuncia non superata (ma viceversa confermata nell’analoga materia dell’opposizione a cartella previdenziale) e citata anche dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha stabilito che ‘i n tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all ‘ obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di
“impugnazione-merito”, li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall’Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l ‘ obbligazione RAGIONE_SOCIALE non è esigibile ‘ (Sez. 5, sentenza n. 24092 del 12/11/2014, Rv. 633163-01).
È allora chiaro perché l’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, nel contemperare la ratio di evitare che la riscossione dei tributi sia ritardata da ricorsi dilatori o comunque infondati e l’inopportunità di riscuotere integralmente una pretesa controversa, faccia espresso riferimento, al comma 1, lett. c) , ad un ‘ ammontare determinato ‘. Richiedendo, infatti, che la sentenza RAGIONE_SOCIALE di secondo grado determini l’ammontare d ovuto dal contribuente, il legislatore intende scongiurare l’immediata esigibilità di imposte controverse ed illiquide.
Una conferma si desume, a contrariis , anche dalla lettura di Cass., Sez. 5, ordinanza 8/11/2024, n. 28882, Rv. 672677-01: ‘in materia RAGIONE_SOCIALE, il giudicato sulla legittimità dell ‘ avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l ‘ iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l’Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l’adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell’importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e RAGIONE_SOCIALE sue conseguenze ‘ . In definitiva, qualora un giudicato, come nella specie, ancora non vi sia, essendo la sentenza n. 1896/24/2016 ancora sub iudice , e qualora oltretutto la pronuncia non abbia determinato l’ammontare del tributo ma abbia rimesso la sua liquidazione agli Uffici erariali, deve dunque escludersi la possibilità di una immediata iscrizione a ruolo.
Tale iscrizione (con la conseguente emissione della relativa cartella di pagamento) è infatti avvenuta sulla base di un atto -l’originario avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO -che è venuto meno nella parte in cui è stato sostituito dalla sentenza della CTR . Quest’ultima pronuncia, tuttavia, non ha determinato il tributo, né ha acquisito l’autorità di cosa giudicat a. Non può pertanto definirsi autoesecutiva. Inoltre, senza un atto di liquidazione
del tributo autonomamente impugnabile (cfr. art. 19, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 546 del 1992), il contribuente è stato privato di un necessario passaggio preliminare rispetto alla formazione del ruolo esattoriale.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (la doglianza per violazione di legge ex art. 2909 c.c. non è sviluppata ma solo menzionata nell’intitolazione del motivo), ci si duole del fatto che il Giudice territoriale avrebbe avallato una iscrizione a ruolo in difformità rispetto a quanto statuito con la cit. sentenza n. 1896, la quale non aveva determinato un importo dovuto ai fini dell’I VA, infatti rimettendone la determinazione alla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale mezzo di ricorso deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo e, in ogni caso, presenta profili di inammissibilità e infondatezza. Invero, da un lato, nella classe RAGIONE_SOCIALE censure sottese al n. 5 dell’art. 360 del codice di rito è ricompreso unicamente l’omesso esame del fatto storico di valore probatorio decisivo per il giudizio, mentre con il ricorso si vorrebbe lamentare l’omesso esame d i una sentenza, cioè di un atto processuale; dall’altro, erroneamente si afferma che la pronuncia in questione -la più volte richiamata sentenza n. 1896 del 2016, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE palermitana -rivesta autorità di cosa giudicata, essendo pendente nei confronti della stessa ricorso dinanzi a questa Corte di legittimità.
Il ricorso va dunque accolto nei termini precisati, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed annullamento della cartella esattoriale oggetto di causa.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate attesa la difformità degli esiti degli stessi, mentre quelle del presente giudizio sono poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo, cassa l’impugnata sentenza e, visto l’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale n. 296 2017 0000915948. Condanna in solido le
Agenzie controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8’700,00 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali forfettarie al 15% e accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME