Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26993 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6791/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PER IL MOLISE n. 238/2020 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era destinatario di una cartella di pagamento scaturente da iscrizione a ruolo emessa dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, basata su sentenza d CTR ritenuta definitiva, cui si opponeva la parte contribuente, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in grado di appello. Senonché, la sentenza a lui favorevole veniva impugnata per Cassazione ed annullata con rinvio, cui seguiva la riassunzione da parte dell’Ufficio, rimanendo contumace la parte privata. La sentenza che ne scaturiva confermava la ripresa a tassazione donde la definitività dell’accertamento e l’iscrizione al ruolo delle somme dovute con notifica della cartella esattoriale. Affermando di non aver avuto notizia della riassunzione per errata notificazione dell’atto processuale in quanto indirizzato ad un civico diverso da quello di residenza del contribuente, la parte privata si opponeva alla pretesa tributaria risultando soccombente in entrambi i gradi di merito, dov’era accertata la regolarità della notificazione in un luogo comunque riferibile alla parte contribuente ed affermando doversi alla sua inerzia la mancata costituzione nel giudizio rescissorio.
Ricorre per Cassazione la parte contribuente affidandosi a quattro motivi cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Tale fatto consiste nel non aver rilevato il giudice di merito che la sentenza numero 17/03/2009 della
commissione tributaria regionale per il Molise non era passato in giudicato ma era stato oggetto di ricorso per Cassazione.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Tale fatto consiste nel non aver considerato il giudice di merito che la iscrizione a ruolo della cartella di pagamento Doveva ritenersi decaduta all’esito della sentenza di questa Corte numero 12.442 del 2019.
Con il terzo motivo si propone censura i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 327, secondo comma, del medesimo codice di rito, laddove ritiene che la sentenza in scrutinio sia andata in contrasto con le statuizioni di questa Suprema Corte nel giudizio rescindente.
Con il quarto ed ultimo motivo si propone censura da intendersi ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 nonché degli articoli 24 e 25 del medesimo testo normativo. Nella sostanza se ritiene illegittima l’iscrizione al ruolo perché è avvenuta sulla base della sentenza della commissione tributaria regionale per il Molise numero 17/03/1999, erroneamente dichiarata come divenuta definitiva, mentre risulta annullata dalla precitata pronuncia di questa Suprema Corte di legittimità.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il quarto motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di
celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).
Dall’esame degli atti processuali, emerge che la sentenza della CTR 17/3/09 (emessa a seguito della riassunzione e richiamata in cartella come definitiva) è invece stata oggetto di riforma da parte da pronuncia di questa Suprema Corte n. 12442/2019, proprio sul punto della notifica. Nella decisione da ultimo richiamata, questa suprema Corte ha espressamente ‘perimetrato’ la riassunzione alla sola società, senza investire il socio, qui ricorrente ed tanto ha potuto fare perché è stata investita del ricorso avverso la sentenza della CTR 17/3/09, emessa in sede di riassunzione e posta a base dell’odierna cartella espressamente stabilendo che la posizione del contribuente, così come cristallizzata – in suo favore- nella sentenza della C.t.r. 181/1/99 (cui fa riferimento la sentenza oggi impugnata), esuli dal giudizio di riassunzione, non essendo stata oggetto del precedente ricorso in cassazione, conclusosi con la pronuncia Cass. n. 9449/2006.
In altri termini, ed in sintesi, è errato il riferimento -contenuto nella cartella relativa al debito Irpef del socio- alla sentenza della CTR, emessa a seguito di riassunzione ed impugnata dal contribuente, perché tale sentenza è stata riformata da questa Corte, con una pronuncia di cassazione con rinvio, in cui la Corte ha espressamente limitato l’efficacia della riassunzione alla sola società, che peraltro oggi è cessata.
Il ricorso di parte contribuente è pertanto fondato, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente.
Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.quattromilacento/00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.