Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12033/2023 R.G. proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente intimata
e incidentale- al
ricorso contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-
-intimata
–
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-Resistente e ricorrente incidentale –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5675/2022 depositata il 06/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOMEcon riconvocazione da remoto del 18 febbraio 2025).
Rilevato che
La CTR, in epigrafe indicata accoglieva l’appello della contribuente, e in riforma della decisione di primo grado annullava la sanzione irrogata alla contribuente per omesso versamento del contributo unificato;
ricorre in cassazione il Tribunale amministrativo regionale Lombardia con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 8, d. lgs. 546 del 1992 e 10, terzo comma, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
la contribuente si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso in quanto la CTR ha effettuato una valutazione di merito senza alcuna violazione di legge; in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato, sussistendo un contrasto interpretativo che giustificava l’eliminazione delle sanzioni.
Con ricorso incidentale condizionato ha prospettato una violazione di legge, art. 16, comma 1-bis, 247 e 248, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto mai era stato emesso l’avviso di irrogazione delle sanzioni.
…
L’unico motivo del ricorso principale riguarda la sussistenza o no di un’incertezza normativa tale da far applicare l’art. 8, d. lgs. 546 del 1992 di non applicazione delle sanzioni.
Il ricorso incidentale prospetta una violazione di legge art. 16, comma 1-bis, 247 e 248, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto mai era stato emesso l’avviso di irrogazione delle sanzioni.
Su questa rilevante questione ritiene il collegio sia necessaria l’udienza pubblica in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto, sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancor a fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). Inoltre, la controversia pone questioni no mofilattiche in ‘relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economic i’ (vedi ‘linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio’, del 15 marzo 2024).
La questione risulta già affrontata da questa Corte in camera di consiglio, in via indiretta, con la decisione n. 27064 del 18 ottobre 2024, che richiama altri precedenti in termini; tuttavia, in considerazione dell’aspetto ordinamentale che la decision e comporta deve disporsi pubblica udienza per la decisione, con l’apporto delle parti e della Procura generale, sulla rilevante questione: se l’irrogazione della sanzione può essere contenuta nell’invito al pagamento con il richiamo alle norme e alle circolari dell’amministrazione e alla sua commisurazione in relazione al numero dei giorni di ritardo del pagamento (semplice calcolo matematico) o se necessita di apposita contestazione, successiva
all’invito al pagamento, rimasto inevaso, con l’indicazione dell’importo e dei motivi dell’irrogazione della sanzione .
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024 e il 18 febbraio 2025.