Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23113-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente e resistente incidentale
CONTRO
DI COGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso –
Controricorrente e ricorrente incidentale
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del suo Presidente p.t. –
Intimata avverso la sentenza n. 3822/04/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, pubblicata il 23.06.2023;
Notificazione di cartelle esattoriali -Vizi di notifica -Irreperibilità temporanea
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. NOME COGNOME nell’ adunanza camerale del 7 novembre 2024;
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate notificò a COGNOME Giovanni l’avviso di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con il quale richiese il pagamento di € 549.606,03, relativi a vari carichi fiscali portati da cartelle erariali e avvisi d’accertamento.
Contestando le pretese dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che, all’esito del processo, con sentenza n. 6194/04/2019 accolse il ricorso limitatamente a due cartelle di pagamento, rigettandolo per la regolare notifica degli altri atti presupposti.
Il contribuente propose ricorso alla Corte di giustizia di II grado del Lazio (allora Commissione tributaria regionale del Lazio). Il giudice d’appello accolse in parte l’impugnazione con sentenza n. 3822/04/2023. Nella pronuncia ha ritenuto perfezionatesi le notifiche delle cartelle per le quali era stato comunque raggiunto l’effetto, ha ritenuto corrette le notifiche delle cartelle per le quali era stata operata la consegna della raccomandata nelle mani di un familiare convivente, ai sensi dell’art. 26 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in quest’ipotesi non prevede l’invio della raccomandata informativa; quanto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per irreperibilità temporanea del destinatario, ha affermato che la disciplina, presupponendo la non conoscenza o conoscibilità dell’indirizzo , richiede che l’organo notificante specifichi le ragioni per le quali non ha potuto procedere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., nonché le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, domicilio o dimora. Mancando tali annotazioni relativamente a quattro cartelle, ha accolto per esse l’appello del COGNOME compensando le spese processuali.
L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia affidandosi ad un solo motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale con un motivo.
Nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, 139 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che per l’ipotesi di mancata consegna della raccomandata al destinatario o ad un suo familiare convivente, per irreperibilità relativa, occorresse procedersi con le modalità riportate in sentenza, che afferivano invece all’ipotesi, distinta e non riferibile al caso di specie, della irreperibilità assoluta, disciplinata dall’art. 143 cod. proc. civ. Nel caso oggetto di controversi a invece il notificante aveva proceduto al rilascio dell’avviso del deposito della raccomandata, notiziandolo con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo gli adempimenti formali prescritti dalla disciplina applicabile.
Il motivo è fondato.
Nelle ipotesi di notificazione non andata a buon fine per l’assenza del destinatario -o di familiare convivente-, ma comunque presso la residenza o il domicilio conosciuto, il notificante, per quanto emerge nell’art. 140 cod. proc. civ., richiamato tanto dall’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, quanto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, non richiede particolari ricerche del consegnatario, men che meno quelle riportate nella pronuncia impugnata, riferibili invece all’ipotesi della irreperibilità assoluta d el medesimo, così come specificato dall’art. 143 cod. proc. civ.
Nel caso di specie l’agente della riscossione ha provveduto al compimento dei dovuti atti, prescritti dalla disciplina sopra richiamata, e tanto emerge dalla documentazione riprodotta nel ricorso ai fini della specificità del ricorso medesimo.
Ciò peraltro esclude l’eccepita inammissibilità del ricorso, pur sollevata in controricorso, nel quale il contribuente lamenta il difetto di specificità del ricorso. A differenza di quanto prospettato dalla difesa del controricorrente, infatti il ricorso è dettagliato e critica con puntualità i passaggi della sentenza per i quali l’ufficio ha inteso impugnare il provvedimento del giudice d’appello.
Né, per mera completezza, assumono rilievo le ulteriori difese del controricorrente in ordine alle ulteriori carenze delle notifiche, atteso che le stesse si rivelano eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza e alle censure alla stessa mosse dall’amministrazione finanziaria. In altri termini ogni ulteriore difetto delle notifiche doveva essere sollevato dal contribuente con ricorso incidentale e non nelle forme delle mere contestazioni difensive rivolte alla fondatezza del ricorso erariale.
Il motivo articolato con il ricorso principale è dunque fondato e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, perché riesamini l’appello tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
Con il ricorso incidentale il contribuente ha a sua volta impugnato la sentenza quanto alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di causa. Si duole infatti della violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso principale. In conclusione, il ricorso principale va accolto, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale. L a sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione alle spese del presente giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare l’appello tenendo conto dei princi pi enunciati in questa ordinanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024