Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27173/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE CON UNICO SOCIO, l’avvocato NOME COGNOME
: con
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -Sezione Staccata di Latina n. 1673/2022, depositata l’ 11/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR del Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 745/2016, depositata il 29/12/2016, che aveva confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato dichiarato inammissibile, perché
tardivamente proposto, il ricorso della contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2011.
Questa Corte, con ordinanza della VI-T n. 26106/2019, accoglieva il ricorso della contribuente e cassava la sentenza impugnata con rinvio, sull’assunto che la CTR del Lazio aveva errato nel ritenere che ai fini della ritualità della notifica dell’atto di accertamento, effettuato in caso di c.d. irreperibilità relativa, fosse necessario unicamente l’invio della seconda raccomandata informativa e non già la prova della ricezione della stessa.
Riassunto il giudizio , la contribuente insisteva per l’accoglimento del ricorso, con annullamento dell’atto impositivo impugnato.
La Commissione territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla società, confermando la decisione di inammissibilità del ricorso.
La società contribuente ha proposto nuovamente ricorso per cassazione sulla base di unico motivo, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso formulato la società contribuente denuncia la Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 e 3 della L. 890/1982 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 26 u.c. del DPR 602/73 e 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73, in connessione all’art. 140 c.p.c. e con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
I giudici del rinvio, lamenta la ricorrente, avrebbero omesso di conformarsi al principio di diritto enunciato nell’ordinanza di questa Corte n. 26106/2019, secondo cui, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti di un destinatario irreperibile, è necessario che vengano adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli articoli summenzionati, tra cui l’inoltro e la prova dell’effettiva ricezione, da
parte del destinatario, della raccomandata informativa (c.d. CAD), attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
In contrasto con tale principio di diritto, si sostiene che la CTR ha ritenuto sufficiente, ai fini della validità della notifica, la copia della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) depositata in atti, priva della firma del destinatario, che non poteva essere ritenuta un atto idoneo a comprovare l’effettiva conoscenza da parte della società ricorrente dell’avvenuto deposito del plico contenente l’avviso di accertamento.
1.1. Con la memoria difensiva la ricorrente ha specificato che non può ritenersi regolarmente perfezionato l’ iter notificatorio dell’avviso di accertamento impugnato, a seguito della semplice ‘immissione in cassetta della CAD’, mancando , nella fattispecie, l’attestazione di irreperibilità del destinatario da parte dell’agente postale e difettando la prova della effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
Il motivo è infondato.
2.1. In conformità al principio di diritto affermato nella richiamata ordinanza di cassazione con rinvio, la CTR ha verificato la presenza, in atti, dell’«avviso di ricevimento della CAD comunicazione di avvenuto deposito -raccomandata AR 756510715790, ricevuta il 12 maggio 2014», rilevando che «i termini per la proposizione del ricorso, dunque, decorrevano dal 24 maggio 2014, con scadenza il 23 luglio 2014, pertanto, alla data di proposizione dell’istanza di accertamento con adesione, avvenuta in data 1° agosto 2014, l’avviso di accertamento e la pretesa fiscale erano già divenuti definitivi».
2.2. Pertanto, la prova della notifica deve ritenersi raggiunta attraverso la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento (il cui versamento in atti ad opera dalla Agenzia delle Entrate è confermato dalla sentenza impugnata), nonché dalla stessa ricorrente.
2.3. Va puntualizzato che, con riferimento all’avviso di ricevimento della CAD, questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell’abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell’originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e, pertanto, l’agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell’avviso di ricevimento della CAD (Cass. 29/10/2020 n. 23921).
2.4. Come precisato rispetto all’omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. attraverso l’avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal
destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.