Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
Oggetto: Cartella di pagamento – Notifica – Irreperibilità assoluta – Art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 – Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23078/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avvEMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , entrambe domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2049/04/2022, depositata in data 24 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 del Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno il ricorrente impugnava l’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA attinente all’ IRPEF ed altro per l’anno 2011, eccependo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento (n. TF9051504574/2016).
Si costituivano in giudizio sia l’ ADER che l’ Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Salerno, deducendo la regolarità della notifica dell ‘avviso di accertamento sotteso all’intimazione .
La CTP rigettava il ricorso, rilevando la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento.
Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania deducendo: a) il tardivo deposito in giudizio della documentazione comprovante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ; b) l’omessa produzione, ad opera dell’Ufficio, della cartolina di consegna al destinatario e dell’avviso di deposito; c) l’irregolarità della notifica con riguardo alla mancata indicazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche svolte ai fini dell’attivazione della procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ..
I giudici del gravame rigettavano l’appello , ritenendo, innanzitutto, che l’inosservanza del termine per la produzione di nuovi documenti in appello fosse sanata dalla circostanza che i documenti erano già stati depositati dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, ‘ritualmente acquisiti nel giudizio di impugnazione’, in conformità a quanto previsto dalla disciplina del processo tributario (pag. 3 della sentenza).
La CTR dichiarava, poi, la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita attraverso il meccanismo previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. Precisamente, il messo notificatore, recatosi presso l’indirizzo di residenza del ricorrente (INDIRIZZO Scafati), non rinveniva il destinatario; chiedeva, quindi, ai Vigili Urbani di eseguire accertamenti, che si concludevano negativamente;
annotava, quindi, sulla relata di notifica ‘accertamento negativo VV.UU.per irreperibilità’ e provvedeva, infine, a depositare il plico presso la Casa comunale, affiggendo il relativo avviso nei modi di legge.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L ‘ADER e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2025. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc.
civ..
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione il ricorrente deduce l’in validità della notifica dell’avviso di accertamento, per violazione o falsa applicazione dell’ art. 60 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ. , per avere la CTR ritenuto, da un lato, ‘che il Polese versasse nella condizione di irreperibilità relativa, con conseguente applicabilità dell’art. 140 c.p.c.’ (pag. 6 del ricorso), e, dall’altro, valida la notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma p rimo, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, senza l’invio della raccomandata a.r. di avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
Il motivo è infondato poiché parte da un presupposto di fatto non corrispondente al vero.
1.1. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la CTR non ha affatto ritenuto che nella specie il Polese ‘versasse nella condizione di irreperibilità relativa’ ; il giudice del gravame, dopo aver riportato le modalità di notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’intimazione, ha affermato: ‘tutte le fasi della procedura ex art. 60 DPR 600/73 erano state seguite, ed il mancato rinvenimento nel luogo del domicilio anche dopo l’accertamento (dell’esito negativo) dei VV.UU. integra una v alutazione di irreperibilità giustificativa della procedura ex art. 140 cpc, con
conseguente affissione dell’avviso di mancata consegna alla Casa Comunale’.
Il riferimento è, quindi, chiaro alla procedura di notifica prevista in caso di irreperibilità assoluta dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, mentre il rinvio all’ art. 140 cod. proc. civ. è da intendersi (così come nell’art. 60 cit.) riferito all’affissione -nell’albo del comune -dell’avviso del deposito prescritto nella norma del codice di rito.
La conclusione è confermata dal prosieguo della motivazione nel corso della quale la CTR distingue tra irreperibilità relativa ed irreperibilità assoluta, ed afferma che quest’ultima si applica anche alla notifica delle cartelle di pagamento e, infine, riporta la giurisprudenza di questa Corte sulla non necessità che il messo notificatore comunichi all’interessato l’avvenuto deposito nell’albo del comune e compia ulteriori ricerche al di fuori del comune di residenza.
1.2. Né sussiste, infine, la violazione dell’art. 60 cit. stante la ricorrenza, nella specie, dei presupposti della cd. irreperibilità assoluta.
1.2.1. È noto che in tema di notificazione della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (così come dell’avviso di accertamento) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune
del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
1.2.2. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contri buente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
1.2.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento
del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.
1.2.4. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit. ‘meno garantista’ verifica ndo la presenza dei relativi presupposti di legge, ovvero dell’effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente (attività nella specie eseguita mediante richiesta di informazioni ai VV.UU.).
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’ADER , delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.