Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21574 Anno 2025
Oggetto: Tributi
ART. 60, COMMA 1, LETT Relatore: COGNOME NOME
E) DEL DPR N. 600/73- IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21574 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1686 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale su foglio allegato al ricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO Roma;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1737/07/2020, depositata in data 16 aprile 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 146/03/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di presupposto avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni, la ritualità della cui notifica veniva contestata da quest’ultima.
In punto di diritto, la CTR ha ritenuto legittima la impugnata cartella, stante la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto (non impugnato), avvenuta, in data 6.9.2012, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/73, presso la sede legale della società (in GelaINDIRIZZO INDIRIZZO al sig. NOME COGNOME, liquidatore della stessa (dal 4.7.2012, come risultava dalla visura della Camera di commercio di Caltanissetta).
Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto rituale la notifica del presupposto avviso di accertamento, effettuata in data 6.9.2012 presso la sede legale della società, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/73 , per ‘irreperibilità assoluta’ laddove, nella specie, risultando dalla prodotta visura della Camera di Commercio
all’epoca dei fatti, la sede legale della società in Gela, INDIRIZZO la notificazione andava eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTR, nel ritenere rituale la notifica dell’atto impositivo presupposto, non si sarebbe attenuta alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, prima di effettuare la notifica secondo le modalità di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore doveva effettuare ricerche nel Comune dove era situato il domicilio fiscale del contribuente per verificare che il trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto non si fosse risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (sono richiamate Cass. n. 27035 del 2018; Cass. n. 2877 del 2018). Peraltro, la CTR avrebbe ritenuto ugualmente valida la notifica del presupposto avviso – perfezionatasi (ex art. 140 c.p.c.) in data 12.9.2012, con la ricezione della raccomandata informativa – presso il domicilio del legale rappresentante della società (NOME COGNOME), richiamando l’art. 35, comma 3, del DPR n. 633/72 circa la necessaria comunicazione da parte del contribuente di qualunque variazione dei dati fiscali, inclusa la variazione del soggetto rappresentante della persona giuridica; ciò sebbene la comunicazione prevista dall’art. 35 cit. fosse stata inglobata nella Comunicazione Unica, quale procedura telematica e obbligatoria dal 1° aprile del 2010, nella specie, regolarmente eseguita dal notaio a seguito dell’atto di messa in liquidazione del la società, risultando la variazione del legale rappresentante della società nella persona del liquidatore COGNOME dalla visura della Camera di Commercio di Caltanissetta, efficace anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 9 del D.l. n. 7/2007 come convertito nella legge n. 40/2007.
1.1.In primo luogo, il motivo nella parte in cui denuncia – con riguardo alla notifica del presupposto avviso di accertamento presso la sede legale della società contribuente – la asserita mancanza nella relata di notifica della attestazione da parte dell’agente notificatore oltre che della irreperibilità della società destinataria, delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento della medesima non fosse un mero mutamento di indirizzo si espone ad un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, non avendo la
contribuente trascritto in ricorso la relativa relata e gli atti relativi al procedimento notificatorio né tantomeno la richiamata visura della Camera di Commercio di Caltanissetta; ciò in ossequio all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005) rendendosi la trascrizione integrale necessaria qualora – come nel caso di specie- sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass., sez. 5, n. 1150 del 2019).
1.2. Il motivo nella parte in cui aggredisce la statuizione di ritualità della notifica dell’atto impositivo presso la sede legale della società contribuente ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/73 è comunque infondat o.
1.3. Va preliminarmente ribadito che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione (o l’invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenzi ale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta
compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass. sez. un., n. 10012 del 2021; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008 ). E’ dunque senz’altro consentito, come nella specie, alla contribuente impugnare una cartella di pagamento facendo valere la mancata/irrituale notificazione del prodromico avviso di accertamento.
1.4. Posto quanto sopra, q uesta Corte ha già avuto modo di affermare che, ‘in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento’ (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, Rv. 650145 – 01).
1.4.Invero, questa Corte ha precisato che prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’i rreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 – 01, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere
dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune; Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 01, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile). Di conseguenza, ‘ è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio ‘ (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 – 01).
1.5.In sostanza -come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019 -‘il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche
volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale’ ( Sez . 5, Ordinanza n. 34038 del 2023).
1.6.Nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere rituale la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/73 (‘irreperibilità assoluta’), del presupposto avviso di accertamento presso la sede legale della società in Gela, INDIRIZZO al sig. NOME COGNOME quale liquidatore della medesima (dal 4.7.2012 come si evinceva dalla visura della Camera di Commercio di Caltanissetta) atteso che -facendo proprio quanto prospettato dall’Ufficio nell’atto di appello e con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità -‘ il messo notificatore del Comune di Gela in data 6.9.2012 aveva certificato di avere notificato l’atto ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/73 in assenza e/o altro domicilio e/o sede secondaria con pubblicazione dell’atto all’albo comunale ‘.
1.7. Inammissibile si prospetta la ( sub ) censura con la quale si denuncia l’erroneità della statuizione del giudice di appello circa l a ritualità della notifica del presupposto avviso (anche) presso il domicilio del legale rappresentante della società pur essendo -come da prodotta visura della Camera di Commercio di Caltanissetta -mutato il rappresentante legale della società nella persona del liquidatore (COGNOME). Invero, la suddetta doglianza non è attinente al decisum avendo la CTR -pur esponendo la tesi dell’Ufficio -appellante circa la ritualità della notifica dell’atto presupposto sia per ‘irreperibilità assoluta’ ex art. 60, comma 1, lett. e) cit. presso la sede della società che (ex art. 140 c.p.c.) presso il domicilio del legale rappresentante della stessa, non essendo stata dalla contribuente effettuata la comunicazione di variazione dei dati fiscali, incluso il soggetto rappresentante la persona giuridica, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 -f ondato la decisione di accoglimento dell’appello dell’Agenzia sulla riscontrata ritualità della notifica dell’avviso presupposto esclusivamente ai
sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) cit. presso la sede della società al sig. COGNOME, liquidatore della medesima.
2.In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025