Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2904/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l o studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende,
–
ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 6316/14, depositata il 23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima l a C.t.r. ha accolto l’appello della società di riscossione avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente il quale aveva impugnato un avviso di intimazione assumendo l’omessa notifica della cartella di pagamento ivi menzionata.
La C.t.p. riteneva che ricorrevano i presupposti di cui all’art. 143 cod. proc. civ. dell’irreperibilità assoluta (e non quelli di cui all’art. 140 cod. proc. civ. dell’irreperibilità relativa) ; che il messo notificatore non aveva adempiuto a quanto previsto dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; che, pertanto, la notifica della cartella era «irregolare» e, per conseguenza, l’intimazione di pagamento era nulla.
La C.t.r., in riforma di detta sentenza, riteneva che la cartella di pagamento prodromica all’ intimazione impugnata fosse stata correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, non sussistevano i presupposti in presenza dei quali la notifica sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.
Il contribuente e la società di riscossione hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo NOME COGNOME denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ,. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.60, primo comma, lett. c) ed e) e dell’art. 26 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per aver, immotivatamente, disatteso la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni che prescrivevano che la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale (nella specie sito in Roma alla INDIRIZZO e non presso la residenza anagrafica, come accaduto (sita in Roma alla INDIRIZZO. Osserva che, la notifica poteva eseguirsi ai sensi dell’art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 solo ove non fosse stato possibile reperire il destinatario presso il suo domicilio fiscale. Evidenzia che, per altro, quest’ultimo era noto all’Ufficio in quanto indicato nel mod ello di apertura della partita Iva. Aggiunge che, anche a ritenere esperibile la notifica presso la residenza anagrafica, l’agente notificatore non avrebbe potuto utilizzare il rito per l’irreperibilità assoluta senza aver previamente esperito e documentato le imprescindibili ricerche.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo al proprio domicilio fiscale che non era, come detto, in INDIRIZZO bensì in INDIRIZZO
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.8 legge 20 novembre 1982 n. 890.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, valutando la validità della notifica, che la semplice annotazione nella relata che il destinatario fosse «trasferito» giustificasse il ricorso al rito della irreperibilità assoluta ex art. 143 cod. proc. civ. (più correttamente ex art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973), mentre avrebbe dovuto affermare che ricorrevano, piuttosto, i presupposti per il rito di
cui all’art. 140 cod. proc. civ. per il caso di irreperibilità relativa , sicché la C.t.r. avrebbe dovuto verificare che non erano stati eseguiti i relativi adempimenti.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 139 e 143 cod. proc. civ., dell’art. 9 c omma 1, legge n. 890 del 1982.
Censura la sentenza impugnata in quanto, anche a ritenere corretta la notifica eseguita presso la residenza, invece che presso il domicilio fiscale, non erano state eseguite le ricerche richieste dalla legge in ordine alle quali il messo notificatore ha un precipuo obbligo di certificazione in ordine al loro esito negativo.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella dichiarazione dell’amministratore dello stabile, versata in atti, dalla quale risultava che il portiere era tale NOME COGNOME. Deduce, pertanto, che alcun valore poteva avere quanto dichiarato al messo notificatore, come riportato nella relata, da tale «sig.ra COGNOME qualificatasi portiere» in ordine al fatto che il destinatario della notifica si fosse «trasferito».
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 139, secondo e terzo comma cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma terzo, legge n. 890 del 1992.
In via subordinata rispetto al quinto motivo deduce, in ragione delle medesime circostanze ivi esposte, la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ.
Non è controverso in fatto, per averne dato atto entrambe le parti che la notifica della cartella prodromica all’intimazione di
pagamento impugnata è avvenuta in data 08-16 febbraio 2007 a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita presso l’indirizzo ove il contribuente aveva la residenza anagrafica; che nella relata l’agente postale riportava che COGNOME NOME risultava «trasferito» come da dichiarazione resa da «sig.ra COGNOME qualificatasi portiere»; che, di conseguenza, l’agente notificatore provvedeva alla notifica dell’atto «depositandolo in Comune affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario».
Ciò posto, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono fondati, restando assorbiti gli altri motivi.
8.1. In fatto, entrambe le parti hanno dato atto che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e, dunque, secondo il rito della irreperibilità assoluta.
Da tale presupposto muove sia il ricorrente, che proprio sull’insussistenza dei presupposti per notificare la cartella secondo le modalità previste in caso di irreperibilità assoluta fonda i motivi di ricorso in esame, sia la società di riscossione, la quale, nel controricorso, ha precisato che, sin dal primo grado, aveva evidenziato che la notifica era stata correttamente eseguita secondo il rito della irreperibilità assoluta.
Di tanto, inoltre, dà atto la stessa sentenza impugnata, la quale conferma la legittimità della notifica, affermando che la medesima doveva avvenire nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ. e che il procedimento era stato rispettoso del disposto di cui all’art. 60 lett. e) cit.
8.2. In primo luogo, deve ribadirsi che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia
conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al m omento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
8.3. Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo
le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).
8.4. La C.t.r. -diversamente da quanto ritenuto dalla contoricorrente che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cod. proc. civ. stante la conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità -non si è attenuta a questi principi.
Infatti, sebbene la C.t.p. avesse ritenuto nulla la notifica della cartella, osservando che prima di procedere con il rito della irreperibilità assoluta il notificatore avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamenti dandone atto nella relata di notifica, la C.t.r. ha riformato la detta sentenza limitandosi ad affermare che, ricorrendo il presupposto della mancanza dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda, correttamente la notifica era avvenuta nelle forme di cui alla lett. e). Così, motivando, tuttavia, la C.t.r. è incorsa nella citata violazione di legge in quanto, come detto, presupposto imprescindibile per il ricorso al rito dell’irreperibilità assoluta è che il messo notificatore esegua le opportune ricerche. La C.t.r., pertanto, non ha esaminato il fatto, decisivo e controverso, che il contribuente aveva il proprio studio notarile nel medesimo Comune di Roma. Il giudice di merito ha ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di una ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il sé dicente portiere dello stabile, il quale si è limitato ad asserire che il contribuente si era trasferito altrove, senza considerare che, stante la genericità di tali affermazioni, sarebbe stata nella specie necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse
avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 484 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, oltre iva e cap.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.