Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto: notifica -cartella di pagamento -irreperibilità assoluta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22946/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1670/1/17, depositata il 24.02.17 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ora in Fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 607/2/2015 di rigetto del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria e la connessa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa all’anno d’imposta 2009 per il recupero di IVA pari ad euro 388.220,00, oltre a sanzioni ed interessi per un totale di euro 624.880,30.
Parte contribuente deduceva che la cartella pagamento, atto presupposto dell’iscrizione ipotecaria, non le era mai stata notificata, e riferiva di non aver mai ricevuto il cd. avviso bonario anteriormente all’emissione degli atti impugnati. Nel merito, deduceva che per l’anno di imposta oggetto di riprese la società vantava un credito d’imposta IVA pari ad euro 379.722,00, risultante dalla sentenza definitiva della CTP di Benevento n. 721/2/2015.
Il giudice d’appello confermava la decisione della CTP. Quanto alla notifica della cartella, derivante da un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, accertava che risultava regolarmente eseguita
– come già stabilito dal giudice di primo grado – ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 comma 4 del d.P.R. 602/73, 140 cod. proc. civ. e 60 comma 1 lett. e) d.P.R. 600/73. La notifica interveniva il 31.05.2013 presso la sede legale della contribuente e, stante l’irreperibilità del destinatario, veniva affisso all’albo comunale il relativo avviso di deposito. Pertanto, il giudice stabiliva che non potevano essere sollevate ora per allora doglianze avverso la cartella, divenuta definitiva. In ogni caso, in presenza di controllo cartolare l’avviso bonario non era dovuto, né il credito di imposta era invocabile in sede di cartella di pagamento proveniente da controllo automatizzato.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a cinque motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con un unico controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e dell’art 60 del d.P.R. 600/73, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., affermando che la CTR non avrebbe fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE norme sulla notifica della cartella di pagamento nei procedimenti tributari.
Il motivo non può trovare ingresso. Il giudice ha accertato in fatto che la notifica è stata effettuata ritualmente il 31 maggio 2013 mediante deposito al Comune di Ceppaloni ed affiggendo all’Albo pretorio l’avviso di deposito della cartella, sul presupposto della irreperibilità assoluta del notificato.
Secondo parte ricorrente questo elemento fattuale non ricorrerebbe nella fattispecie, in cui al momento della notifica sarebbe semplicemente mancato un addetto alla sede della società. Al contrario, è ha documentato (doc.1 controricorso) che nel caso l’ ufficiale postale ha stabilito che all’ indirizzo del domicilio fiscale rilevato dalla visura
camerale: «ho rinvenuto un fabbricato in evidente stato di abbandono e del tutto vuoto, chiuso e sfitto», constatando così la assoluta irreperibilità del notificato.
L’accertamento è coerente con il quadro normativo applicabile, dal momento che l’ irreperibilità assoluta si verifica allorquando l’Ufficiale postale non riesce a reperire il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica risulta trasferito in luogo sconosciuto o quando nel Comune non c’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Tale è il caso di specie secondo la relata compilata in atti. Non di irreperibilità relativa, bensì assoluta si è trattato, in presenza di statuizione realizzata dall’ufficiale postale e non impugnata con querela di falso davanti all’AGO . Non risultano in ultima analisi violate le previsioni di legge richiamate nel motivo in disamina.
Il secondo motivo prospetta, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.6 della L.212/2000, 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis del d.P.R. 633/72 per aver la sentenza impugnata affermato erroneamente che la comunicazione dell’avviso bonario, previsto dall’art.6 L.212/2000, in caso di cartella di pagamento emessa ex artt.36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72 non sarebbe dovuta.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. e con riferimento al medesimo capo della decisione e sempre con riferimento alla mancata preventiva comunicazione anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, la violazione degli artt. 53 del d.lgs.546/92, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la Commissione prospetterebbe nella sentenza impugnata argomentazioni del tutto assenti nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perché relativi all’omessa comunicazione della comunicazione preventiva (cd. avviso bonario) anteriore alla notifica della cartella e sono inammissibili, in conseguenza dell’infondatezza del primo mo-
tivo dal momento che la cartella, ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, è ormai definitiva. Non possono più essere avanzate nel presente processo questioni relative al procedimento amministrativo né al merito della cartella di pagamento, atto presupposto rispetto all’iscrizione ipotecaria, solo atto impugnato tempestivamente in questa sede.
Con il quarto motivo si lamenta, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del ‘procedimento’ ( rectius , del processo) per violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132 n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in quanto, secondo la contribuente, la sentenza impugnata motiverebbe facendo riferimento ad una incomprensibile -secondo la ricorrente ‘evidenza’ del fatto che il recupero del credito d’imposta portato dalla cartella non ha attinenza con l’oggetto della sentenza della CTP di Benevento n. 721/2/2015 passata in giudicato.
Il quinto motivo prospetta, ai fini de ll’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del ‘procedimento’ ( rectius , del processo) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 2697, 2727, 2729 cod. civ., 36 bis del d.P.R.600/73 dal momento che la Commissione ignorerebbe documenti incontestati e, dunque, secondo parte ricorrente, il giudice di legittimità non sarebbe chiamato a valutare nuovamente la prova, ma ad accertarne il travisamento da parte del giudice, per l’esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi quanto alla natura del credito di imposta oggetto della cartella di pagamento.
I motivi sono inammissibili, in primo luogo perché, come sopra già argomentato, le censure rivolte al merito, ossia al credito oggetto della cartella di pagamento, sono precluse in questa sede, poiché la ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità della sua notifica e tale atto presupposto all’iscrizione ipotecaria non è stato tempestivamente impugnato. Per l’effetto, le questioni oggetto RAGIONE_SOCIALE
due censure suddette non sono state fatte valere tempestivamente in quella sede e non possono essere veicolate nel presente processo in flagrante violazione dei termini di decadenza.
In secondo luogo, al di là dello schermo della presunta violazione di legge, i due mezzi di impugnazione oggetto di trattazione afferiscono a questioni motivazionali, rispetto alle quali i due mezzi di impugnazione sono inammissibili anche per doppia conforme.
Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.
9. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti in solido, liquidate in euro 10.500 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso il 25.6.2024