Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
Cart. Pag. -Avv. Acc. IRPEF 2007 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25223/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore
-intimata-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), in esito al mancato pagamento di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’ anno d’ imposta 2007, e n. NUMERO_DOCUMENTO , per l’ anno d’ imposta 2008; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 10767/25/2018, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo irregolare la notifica dei due prodromici avvisi di accertamento.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 20 19, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Quanto all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in
iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il notificatore non avrebbe potuto procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo a tal fine previamente ricercare il relativo destinatario nell’ambito del territorio comunale di residenza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Quanto all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di valutare la doglianza di parte ricorrente relativa alla modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ad opera RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, con conseguente necessità di attestare di aver ricercato il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica all’interno del territorio comunale del domicilio fiscale, così poi da poter procedere alla certificazione fide-facente dell’irreperibilità assoluta del medesimo.
Va premesso che va disattesa l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. perché essa è riferita alla proposizione, successiva alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.t.r., di querela di falso davanti al Tribunale di Roma.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità RAGIONE_SOCIALE relata di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza
del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità (Cass. 09/05/2017, n. 11327; conf. Cass. 23/10/2014, n. 22517).
Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. I giudici regionali hanno sostenuto la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica, in considerazione del fatto che, avendo il messo notificatore constatato l’irreperibilità assoluta del destinatario e non essendo stato tale accertamento contestato attraverso la querela di falso, correttamente era stato seguito l’iter procedimentale previsto dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, attraverso il deposito dell’atto presso il Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito. Il contribuente ha contestato tale assunto, sostenendo l’incompletezza degli accertamenti eseguiti dal messo notificatore e, dunque, l’irritualità RAGIONE_SOCIALE notifica avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma richiamata.
3.2. Tra gli atti contenuti all’interno del fascicolo d’ufficio si rinviene un’unica relata di notifica contenente la dicitura «trasferito 29.11.13».
Nessuna informazione aggiuntiva risulta precisata, né riguardo alla fonte dalla quale il notificatore abbia ricavato tale informazione, né relativa alle ricerche da lui compiute per pervenire a tale attestazione.
3.3. È nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco RAGIONE_SOCIALE notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze
frutto RAGIONE_SOCIALE diretta attività e percezione del pubblico ufficiale» (Cass. n. 25860/2008 e Cass. n. 14454/2020, relativa ad un caso nel quale l’avvenuto trasferimento era stato appreso dalle dichiarazioni rese dal portiere RAGIONE_SOCIALE stabile).
Da tali pronunce si ricava, in sostanza, che è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco RAGIONE_SOCIALE notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto RAGIONE_SOCIALE diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (nei due casi esaminati, infatti, la circostanza dell’avvenuto trasferimento risultava dalla dichiarazione resa, rispettivamente, dai vicini e dal portiere). Nella specie, tuttavia, non è dato comprendere da dove sia stata ricavata l’informazione, riguardante l’avvenuto trasferimento, contenuta nella relata.
3.4. Nella fattispecie in esame, non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere che si verta in un caso di effettiva irreperibilità assoluta e che non ricorra, piuttosto, un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più che dalla visura anagrafica in atti (eseguita poco più di un mese dopo), il destinatario risultava avere la propria residenza proprio nel luogo in cui la notifica è stata tentata. La circostanza del trasferimento, infatti, più che essere frutto di una diretta attività percettiva, correlata ad una notizia riferita da terzi, pare essere, piuttosto, il frutto di un’illazione spontanea del notificatore, non supportata da alcun elemento estrinseco la cui constatazione possa essere assistita da fede privilegiata.
Dagli atti, dunque, non è possibile affermare che il notificante ha svolto, dandone adeguata evidenza, effettive ricerche (compiute anzitutto ” in loco “) onde verificare i presupposti di fatto dell’irreperibilità assoluta.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2024.