Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Avviso di accertamento – notifica – art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. 600/1973 – irreperibilità assoluta.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19657/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
COGNOME;
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna , n. 585/1/2017, depositata in data 30 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
-intimata –
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE deducendo, per quanto qui ancora rilevi, la nullità della notifica dell’avviso in quanto notificato ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600/1973.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento e, per l’effetto, la nullità sia dell’avviso sia della cartella.
L’RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia Romagna .
La CTR respingeva l’appello ritenendo invalida la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto il messo aveva proceduto nelle forme dell’art. 60, primo comma, lett. e), in assenza del relativo presupposto, ovvero la irreperibilità assoluta del destinatario. In particolare, evidenziava che nella relata di notifica non solo non veniva indicato come ‘sconosciuto’ il destinatario, ma nemmeno erano indicate le ricerche all’uopo effettuate dal messo notificatore.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidandosi ad un unico motivo. La contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio l amenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1) n. 3 cpc)». Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto invalidamen te notificato l’avviso di accertamento, sussistendo –
secondo la ricorrente nella specie un’ipotesi di irreperibilità assoluta, che legittimava il ricorso al procedimento notificatorio previsto dall’art. 60, comma primo, cit.. Precisamente, il messo notificatore aveva attestato, con atto pubblico avente valore probatorio fino a querela di falso, l’irreperibilità assoluta della contribuente all’indirizzo anagrafico; inoltre, la giurisprudenza di legittimità non richiede che le ricerche effettuate dal messo notificatore siano indicate nella relata.
Il motivo è infondato.
1.1. L’Ufficio censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato con il rito previsto per gli ‘irreperibili assoluti’, ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973.
1.2. È noto che in tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizz o del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema RAGIONE_SOCIALE modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più
abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
1.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento RAGIONE_SOCIALE ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribu ente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale ( ex multis , Cass. n. 2877/2018).
1.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità RAGIONE_SOCIALE affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il
messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione r isulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso .
1.5. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit. ‘meno garantista’ in assenza dei presupposti di legge, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l’effettuazione, da parte del messo notificatore, RAGIONE_SOCIALE attività di ricerca volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente.
Il ricorso va, per tutto quanto esposto, rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo le intimate svolto difese; infine, rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvo catura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME