Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: Avviso di accertamento -Notifica ex art. 60, co. 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 -Irreperibilità assoluta -Omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate -Conseguenze -Nullità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16934/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo Pec, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3926/17/2022, depositata in data 6 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, quattro atti di pignoramento presso terzi, notificatigli dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) in forza dell’avviso di accertamento n.
NUMERO_DOCUMENTO/2018 (anch’esso impugnato), emesso per il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute sui maggiori compensi accertati e non dichiarati per l’anno d’imposta 2013. Il contribuente eccepiva la nullità derivata degli atti impugnati a causa della omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
La CTP accoglieva il ricorso, rilevando l’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto non risultava che il messo notificatore avesse provveduto ad affiggere l’avviso presso l’abitazione del contribuente e ad inviare la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, assumendo la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) , d.P.R. n. 600/1973, trattandosi di un caso di cd. ‘irreperibilità assoluta’ del contribuente. Quest’ultimo proponeva appello incidentale in ordine alle spese giudiziali, in quanto liquidate al di sotto dei minimi dei parametri forensi.
La CTR rigettava l’appello principale, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita, pur in mancanza dei presupposti di legge, secondo quanto previsto nel caso di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c., piuttosto che ai sensi dell’art. 140 c.p.c., atteso che il messo notificatore, con una semplice ricerca anagrafica, avrebbe potuto individuare la residenza del contribuente. Veniva, invece, accolto l’appello incidentale, con rideterminazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 24/10/2025.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente assume che la sentenza impugnata è affetta da irriducibile illogicità ed intrinseca contraddittorietà, tale da rendere la motivazione «perplessa ed obiettivamente incomprensibile», per aver la CTR dapprima attribuito all’Ufficio la deduzione della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento poiché nel caso di irreperibilità relativa non è previsto l’invio della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., e poi sostenuto, invece, che la predetta notifica era stata eseguita secondo la modalità prevista nei casi di irreperibilità assoluta, sebbene in assenza dei relativi presupposti.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Dal contenuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata emergono chiaramente la ratio decidendi ed il percorso logico-giuridico posti a fondamento della decisione, atteso che la CTR, pur avendo nell’ incipit della motivazione erroneamente richiamato la fattispecie della ‘irreperibilità relativa’ del contribuente, ha poi espressamente dato atto che la notifica dell’avviso di accertamento oggetto di causa era stata effettuata con la modalità prevista per il diverso caso della ‘irreperibilità assoluta’ ex art. 143 c.p.c., aggiungendo che non sussistevano, però, i presupposti di tale ultima fattispecie (ossia, residenza, domicilio o dimora assolutamente sconosciuti), posto che, essendo nota dal 2003 la residenza del contribuente, il messo notificatore, attraverso una semplice ricerca anagrafica, avrebbe potuto individuare la predetta residenza.
La CTR ha, quindi, concluso per la irregolarità della notifica, in quanto la stessa avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 140 c.p.c., modalità notificatoria di cui nella specie – con ciò ribadendo quanto già statuito dalla CTP -difettavano sia l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione del contribuente che l’invio della raccomandata informativa, adempimenti prescritti dal predetto art. 140 c.p.c.
Non sussiste, pertanto, la denunciata contraddittorietà e/o perplessità della motivazione, essendo stata quest’ultima inequivocamente fondata sulla nullità della notifica dell’avviso di accertamento, perché eseguita secondo il rito degli ‘irreperibili assoluti’ pur in difetto dei relativi presupposti.
D’altra parte, la stessa ricorrente riconosce che il richiamo al concetto di irreperibilità relativa «…non pare determinante posto che al paragrafo successivo la CTR riconduce la vicenda ai suoi esatti termini…» (pag. 6 ricorso per cassazione), sicché non è configurabile quella obiettiva incomprensibilità della motivazione di per sé idonea ad inficiare la validità della sentenza.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 600/1973, e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto invalidamente notificato l’avviso di accertamento, sussistendo -secondo la ricorrente nella specie un’ipotesi di irreperibilità assoluta, che legittimava il ricorso al procedimento notificatorio previsto dall’art. 60 cit. . Precisamente, il messo notificatore aveva attestato, con atto pubblico avente valore probatorio fino a querela di falso, l’irreperibilità assoluta del contribuente all’indirizzo anagrafico; inoltre, la giurisprudenza di legittimità non richiede che il messo notificatore debba effettuare qualsivoglia ricerca, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 L’Ufficio censura la statuizione della CTR che ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, effettuato con il rito previsto per gli ‘irreperibili assoluti’, ex art. 60, comma 1, lett. e) , d.P.R. n. 600/1973 (erroneo risulta il richiamo, contenuto nella formulazione del motivo, all’art. 60, comma 2, n. 4, d.P.R. cit.).
2.3 È noto che, in tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973), occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (tra le più recenti: Cass. 03/04/2024, n. 8823; Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema RAGIONE_SOCIALE modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) , cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procede alla notifica deve pervenire all’accertamento del trasferimento del
destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
2.4 Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento RAGIONE_SOCIALE ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali deve essere espresso il risultato di tali ricerche nella relata di notifica, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento da parte del messo notificatore (Cass. 27/07/2018, n. 19958). Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e) , cit. in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale ( ex multis , Cass. 07/02/2018, n. 2877).
2.5 Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità RAGIONE_SOCIALE affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi
per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso (conformi: Cass. 12/01/2025, n. 781; Cass. 02/10/2025, n. 26548).
2.6 Nel caso di specie, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) , cit., ‘meno garantista’ in assenza dei presupposti di legge, non risultando da alcun atto l’effettuazione, da parte del messo notificatore, di una «semplice ricerca anagrafica».
Dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento, riprodotta sia nel ricorso che nel controricorso, risulta invero che il messo notificatore, avvalendosi di un modulo prestampato, si è limitato a dare atto di aver provveduto al deposito del plico in busta sigillata presso la casa comunale ed all’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale «poiché nello stesso comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente», senza alcun riferimento alle ricerche, anche anagrafiche, eventualmente svolte. Come già rilevato, tuttavia, è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) , d.P.R. n. 600/1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute per verificare che il
trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune (Cass. 24/10/2018, n. 27035; Cass. 13/11/2014, n. 24260).
2.7 A ciò deve aggiungersi che, come eccepito nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. del controricorrente e come risulta dalla documentazione a questa allegata, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento oggetto di causa, per erroneo ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c. piuttosto che a quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., è stata dichiarata, nelle more del presente giudizio, anche con sentenza della CTR della Campania n. 5347/14/2022, pubblicata il 13/07/2022 e resa tra le stesse parti. Tale statuizione è divenuta definitiva, come emerge dall’attestazione del segretario della CGT -2 resa in data 08/07/2025 ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 11/04/2025, n. 9458).
Trattasi, quindi, di questione ormai coperta dal giudicato, dovendosi in proposito solo rammentare che, come statuito da questa Corte, nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 22/01/2018, n. 1534). Pertanto, se il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Cass. 29/02/2024, n. 5370).
Il ricorso va, per tutto quanto esposto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO , dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME