Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 23248/2017, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso i quali è elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimate – avverso la sentenza n. 1836/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 aprile 2017.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse l ‘ impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale n. 097201201495421, sul rilievo del fatto che non risultavano a lui ritualmente notificati i quattro avvisi di accertamento prodromici, relativi a recupero di Iva e ii.dd. per il periodo d ‘ imposta 2003-2006, notificati al contribuente in quanto amministratore di fatto di tale RAGIONE_SOCIALE
L ‘ RAGIONE_SOCIALE impugnò la decisione innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse il gravame.
I giudici regionali ritennero che gli avvisi di accertamento fossero stati validamente notificati nell ‘ ultimo domicilio fiscale noto del contribuente, mediante procedura semplificata ai sensi dell ‘ art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consentita dal fatto che ricorrevano i presupposti di cui all ‘ art. 140 cod. proc. civ.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE e il concessionario per la riscossione non hanno svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 26 e 60 del d.P.R. 600/73 e dell ‘ art. 140 c.p.c.», si articola in tre profili.
Il ricorrente assume anzitutto che la C.T.R. avrebbe ritenuto corrette le notifiche effettuate nella forma semplificata di cui all ‘ art. 60 d.P.R. n. 600/1973 sul mero rilievo del fatto che ricorreva «uno dei casi previsti dall ‘ art. 140 del codice di procedura civile», siccome previsto dalla norma nel suo testo originario, anziché verificare la ricorrenza di
una fattispecie «in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario», siccome stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 258 del 2012, che aveva dichiarato la norma illegittima in parte qua .
Per tale ragione, sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto verificare che fossero stati ricercati elementi indicativi, con elevato grado di sicurezza, dell ‘ irreperibilità del destinatario non solo all ‘ indirizzo indicato, ma nell ‘ intero territorio comunale.
In secondo luogo, osserva che i giudici d ‘ appello avrebbero dovuto tener conto del fatto che nessun tentativo di notificazione era stato effettuato presso gli uffici di RAGIONE_SOCIALE, e ciò quantunque gli atti impositivi traessero ragione dal fatto che egli ne era l ‘ amministratore di fatto.
Infine, critica la sentenza impugnata laddove, in forma di premessa alla statuizione di validità della notificazione, ha affermato che la relativa disciplina «è ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell ‘ Amministrazione finanziaria e si fonda sul criterio del domicilio fiscale e dell ‘ onere preventivo del contribuente di indicar all ‘ Ufficio tributario», così giustificando, in caso di mancato assolvimento di tale onere, la notifica presso l ‘ ultimo domicilio noto.
Evidenzia che tale impostazione deriverebbe dal fraintendimento dei principii affermati sul punto da questa Corte, che ha ritenuto valide le notifiche effettuate presso l ‘ ultimo domicilio noto del contribuente soltanto quando ciò consentiva l ‘ adozione di una procedura maggiormente garantista nei confronti di quest ‘ ultimo, nella specie non certo sussistente.
Il secondo motivo ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le relazioni di notificazione, affermative del
mancato reperimento del contribuente all ‘ indirizzo indicato, fanno prova della relativa circostanza fino a querela di falso.
Il ricorrente, denunziando violazione dell ‘ art. 2799 cod. civ., richiama i precedenti di questa Corte secondo i quali le attestazioni negative circa il rinvenimento del destinatario di un atto oggetto di notifica non sono assistite da pubblica fede.
Il primo motivo, nel primo profilo in cui si articola, è fondato.
3.1. La censura si impernia sul quesito se i giudici regionali abbiano o meno dato corretta applicazione alle regole che riguardano la cd. ‘irreperibilità assoluta’ di cui all’ art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, per la notifica al contribuente degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento oggetto di controversia.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che la notificazione degli atti impositivi può essere effettuata secondo tali modalità, in luogo di quelle previste dall ‘ art. 140 cod. proc. civ., solo dopo che il notificatore ha svolto le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l ‘ abitazione, né l ‘ ufficio, né l ‘ azienda nel Comune in cui aveva il domicilio fiscale (così Cass. n. 8823/2024; in precedenza, Cass n. 6765/2019; Cass. n. 2877/2018).
3.2. In relazione a tali necessarie ricerche, per vero, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute, n é con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale va indicato il loro esito.
Sul punto, tuttavia, questa Corte, pur sottolineando che le ricerche sono libere nelle forme, ha affermato che deve emergere con chiarezza il fatto che esse sono state effettuate e sono attribuibili al messo notificatore in relazione alla notifica in esame.
In particolare, si è precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, «deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei
presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell ‘ atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più n é abitazione, n é ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l ‘ atto» (così Cass. n. 23183/2023; Cass. n. 2877/2018).
3.3. Nel vagliare la regolarità della notifica, la pronuncia impugnata si è discostata da tali principii.
I giudici regionali, infatti, hanno ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento della procedura, il fatto che il COGNOME non fosse stato reperito nella sua residenza anagrafica, senza svolgere alcuna considerazione in punto alle necessarie ricerche e alla relativa modalità di documentazione.
3.4. Il motivo va pertanto accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo per un riesame della vicenda alla luce del seguente principio di diritto: «è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell ‘ art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all ‘ interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all ‘ art. 140 c.p.c. quando non risulti un ‘ irreperibilità assoluta del notificato all ‘ indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio» (principio tratto da Cass. n. 24260/2014; nello stesso senso, Cass. n. 23183/2023).
I restanti profili di censura e il secondo motivo restano assorbiti.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME