Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
Cartella di pagamento -eccezione di decadenza – omessa pronuncia – notifica art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973 -irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa – differenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3892/2016 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso il loro studio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con la quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6786/29/2015, depositata in data 7 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L ‘Agente della riscossione, in data 7 settembre 2011, notificava a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA riguardante iscrizione a ruolo di IRPEF, contributo SSN e tributo straordinario ex D.L. n. 691/1994. L’iscrizione scaturiva da un controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi dell’anno 1994 (mod. 740).
La contribuente impugnava la cartella innanzi alla CTP di Napoli, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria per la decorrenza di tutti i termini di liquidazione, accertamento e riscossione.
La CTP rigettava il ricorso evidenziando come la contribuente aveva già proposto analogo giudizio nel 2009, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem ; rilevava, poi, che l’atto impositivo era stato notificato alla contribuente già il 15 ottobre 2003 e non era stato impugnato, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello evidenziando come non fosse invocabile il principio del ne bis in idem , in quanto il giudizio instaurato nel 2009 si era concluso con una pronuncia in rito. Ciononostante il ricorso della contribuente non era fondato in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto in primo grado che la COGNOME aveva ricevuto, in data 15 ottobre 2003, la notifica della cartella per la medesima pretesa tributaria e dalla documentazione prodotta in appello emergeva che la pretesa era rivolta a NOME COGNOME, coniuge della ricorrente, e che a quest’ultima la cartella era stata notificata quale obbligata in solido con il rito dell’irreperibilità assoluta ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso Equitalia RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di autosufficienza, e l’Agenzia delle Entrate.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 15 Considerato che:
/11/2024.
Il ricorso è ammissibile, subito superando la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal l’agente della riscossione, atteso che i motivi in esso formulati sono conformi al dettato normativo di cui agli artt. 360 e 366 cod. proc. civ..
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente lamenta la «omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.)», in quanto, oltre alla prescrizione, nel ricorso introduttivo era stata eccepita anche la decadenza dall’esercizio del potere impositivo o, recte , dalla facoltà di notificare la cartella esattoriale, in quanto decorsi i termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 .
Il motivo è fondato.
La CTR ha, invero, omesso qualsiasi pronuncia sull’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente con riferimento sia all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 sia all’art. 17 del citato d.P.R.. Il giudice del gravame, infatti, ha inferito dal perfezionamento della notifica della cartella nel lontano 2003 la definitività dell’accertamento e l’interruzione della prescrizione, così come affermato dalla CTP; non ha, però, per nulla esaminato il diverso profilo della decadenza dal diritto a procedere alla riscossione della pretesa (inverata nell’accertamento divenuto definitivo ), anche prima della notifica della cartella nel mese di ottobre 2003.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, formulato in via subordinata dalla contribuente, con il quale veniva lamentata la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 c.c., 25 del D.p.r. n. 603/1972, 17 del D.p.R. 29.9.1973, n. 602, e
43 del D.p.r. 29.9.1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Con il terzo motivo la contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60, lett. e) del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata la cartella esattoriale il 15 ottobre 2003 secondo il meccanismo dell’irreperibilità assoluta, in assenza di elementi che potessero giustificare la ricorrenza della diversa ipotesi dell’irreperibilità relativa. Precisamente, difetterebbe nella specie il presupposto previsto dalla lett. e) dell’art. 60, ovvero l’assenza dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune dove deve eseguirsi la notificazione.
Il motivo è fondato.
3.1. La contribuente censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio della cartella di pagamento, effettuato con il rito previsto per gli ‘irreperibili assoluti’, ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 60 0/1973.
3.2. È noto che in tema di notificazione della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (così come dell’avviso di accertamento cartella di pagamento) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la
sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiz iario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
3.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribu ente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale ( ex multis , Cass. n. 2877/2018).
3.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso
altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso .
3.5. Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit. ‘meno garantista’ in assenza dei presupposti di legge, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l’effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l’irreperibilità assoluta del la contribuente.
Con il quarto (ed ultimo) motivo la contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Deduce, in particolare, di aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all’eredità del marito (NOME COGNOME e l’ argomento non era stato contestato dall’Agenzia delle Entrate.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere
tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica» (Cass. 04/04/2022, n. 10761); «ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.» (Cass. 29/05/2024, n. 15058).
Orbene, nella specie la ricorrente ha indicato (e trascritto nel ricorso) il proprio atto (l’appello, pag. 8) nel quale aveva dedotto la circostanza di aver rinunciato all’eredità del coniuge, ma ha omesso di trascrivere il contenuto degli scritti difensiv i dell’Agenzia delle Entrate, limitandosi ad affermare che l’Agenzia ‘nulla ha dedotto nelle proprie controdeduzioni’, non adempiendo a quanto previsto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ..
Il motivo è, comunque, infondato atteso che il principio di non contestazione riguarda fatti, non già questioni giuridiche pure, che le odierne controricorrenti pongono necessariamente a fondamento della pretesa autonoma esercitata verso la contribuente, senza che debbano, quindi, riaffermarle in giudizio.
In base alle considerazioni svolte il primo ed il terzo motivo vanno accolti, assorbito il secondo ed inammissibile il quarto, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre