Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3599 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3599 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12721/2023 R.G. proposto da:
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dell’Avvocatura Regionale
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 7925/2022, depositata il 16/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.7925/2022, depositata il 16/12/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla
benzina per autotrazione (c.d. IRBA) in relazione agli anni 2017 -2020, per un totale di euro 111.413,36.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Regione Campania, mentre la RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha chiesto la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.. La regione ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342 e 346 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, con riferimento all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe affermato il principio in base al quale il contribuente che chiede il rimborso di un’imposta deve fornire la prova di essere rimasto economicamente inciso dal prelievo e tale statuizione non sarebbe stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello.
1.1. La censura è infondata, perché altra è la ratio decidendi alla base della decisione della CTP di respingere il ricorso della contribuente, la quale non è stata adottata in applicazione del su richiamato principio, ma della legge di bilancio 2021 (segnatamente, dell’art. 1, comma 628), che il giudice di primo grado ha interpretato nel senso di escludere il rimborso per le annualità di imposta precedenti al 2021.
Col secondo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 2697 c.c. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. violato il principio
secondo cui il contribuente il quale presenti istanza di rimborso all’ente impositore è onerato di provare di essere stato economicamente inciso da un prelievo che assume non dovuto.
2.1. La censura è inammissibile.
2.2. Il giudice di appello, riassunta la difesa dell’odierna ricorrente in ordine alla carenza di prova della spettanza del rimborso (‘ La regione Campania chiede che sia comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente fornito la prova della spettanza del rimborso, in ogni caso come pure ritenuto dalla Commissione di primo grado il tributo è stato pagato, non dalla società, ma dai singoli consumatori finali del carburante all’atto del rifornimento presso gli impianti di distribuzione. L’imposta per cui è causa non è pagata dal gestore, ma è inclusa nel prezzo di vendita al dettaglio della benzina che, al pari dell’accisa statale, una volta riscossa dal consumatore finale, va dichiarata e versata rispettivamente alla Regione ed allo Stato ‘), così motiva il rigetto dell’eccezione: ‘ la società ricorrente, nel corso del primo grado di giudizio, ha provato l’effettuazione dei versamenti del tributo, producendo copia dei bonifici di pagamento dei versamenti di imposta effettuati per le annualità dal 2017 al 2020’, aggiungendo che, ai sensi dell’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, l’IRBA è ” dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante ” sulla base della dichiarazione dei consumi presentata dai medesimi soggetti, i quali sono tenuti ad effettuare i versamenti periodici d’imposta nonché alla presentazione della dichiarazione annuale. La conclusione è che ‘ la società di distribuzione ha versato l’imposta non dovuta e la Regione l’ha indebitamente riscossa. La sorte successiva e conseguente degli effetti di questa indebita imposizione non afferisce ai rapporti tra obbligato ed ente riscossore’ . Ciò sul presupposto che ‘il consumatore è estraneo a questo rapporto tra distributore e Regione e nulla gli impedisce
di agire in sede civile nei confronti del primo che conseguirebbe, se ottenesse il rimborso, un illecito arricchimento’.
2.3. In definitiva, secondo il giudice di secondo grado, ai fini della prova del diritto al rimborso, basta che il contribuente dimostri il versamento dell’imposta in favore della Regione, prova che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito ‘producendo copia dei bonifici di pagamento dei versamenti di imposta effettuati per le annualità dal 2017 al 2020’, ciò a prescindere dalle vicende successive, che ‘ non afferiscono ai rapporti tra obbligato ed ente riscossore’ .
2.4. Ebbene, nel formulare la sua censura, la ricorrente prescinde dalla su citata argomentazione, fondata sulla perimetrazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso, cui sarebbe estraneo il rapporto col consumatore, con la conseguenza che la sua censura è inammissibile, violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
2.5. La censura deve, infatti, cogliere la ratio decidendi della sentenza e confutarla, risultando altrimenti priva del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014).
2.6. A questo principio non si è, però, attenuta la ricorrente, la quale si è limitata ad insistere sulla rilevanza del versamento del prezzo da parte del consumatore, senza esporre alcun argomento per ribaltare l’affermazione della Corte distrettuale a fondamento del ritenuto assolvimento dell’onere della prova gravante sul contribuente.
2.7. Ad ogni modo, la doglianza, oltre che inammissibile, è pure infondata.
2.8. Come ripetutamente affermato da questa Corte, i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, pur se collegati, si pongono su piani diversi, dove il primo ha rilievo tributario ed il secondo civilistico (cfr. Cass. n. 9567 del 2013, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali), e non interferiscono tra loro (Cass. n. 14933 del 06 luglio 2011; Cass. n. 17169 del 26 agosto 2015).
2.9. In particolare, è stato precisato, sia pur con riferimento all’IVA di rivalsa (Cass. n. 23288 del 27 settembre 2018), che dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti (cfr. Cass. S.U. n. 26437 del 20 luglio 2017): uno, tra l’Amministrazione finanziaria ed il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’Amministrazione ed il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa.
2.10. Inoltre, per effetto della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 332 del 2002) ed unionale (tra cui CGCE 9 novembre 1983, in causa C -199/82, San Giorgio; CGCE 24 marzo 1988, in causa C -104/86, Commissione c. Italia; CGCE 9 febbraio 1999, in causa C -343/96 RAGIONE_SOCIALE; CGUE 2 ottobre 2003, in causa C -147/01, RAGIONE_SOCIALE ed altri; e, soprattutto, CGUE 9 dicembre 2003, in causa C -129/00, Commissione c. Italia), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la mancata traslazione del tributo stesso non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo, invece, l’avvenuta traslazione un fatto impeditivo di detto diritto, con conseguente onere a carico dell’amministrazione finanziaria di provare tale fatto impeditivo.
2.11. Incombe, pertanto, sull’amministrazione che contesti il diritto al rimborso l’onere di provare sia l’avvenuta traslazione del tributo sia l’esistenza di un effettivo arricchimento a vantaggio dell’operatore in conseguenza del rimborso, trattandosi di fatti impeditivi e non costitutivi
( ex multis, Cass. 24467/2025, che cita Cass. n. 19618 del 01/10/2015, n. 19975 del 24/07/2019, n. 2810 del 06/02/2020, n. 22823 del 20/10/2020, n. 31679 del 26/10/2022, n. 4933 del 16/02/2023 e n. 32982 del 17/12/2024; tra le più risalenti, cfr. Cass. n.2089 e n. 13054 del 2004, n. 10939 del 2005, n. 11224 del 2007).
2.12. Orbene, a questi principi il giudice di appello mostra di essersi attenuto, laddove ha ritenuto sufficiente -ai fini della prova della spettanza del rimborso -il versamento dell’imposta indebita da parte del contribuente, facendo, dunque, retta applicazione della richiamata regola di riparto dell’onere probatorio.
Col terzo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 17 d.lgs. n. 398/1990, nonché dell’art. 3 legge Regione Campania n. 28/2003, in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto la legge della Regione Campania regolatrice dell’IRBA incompatibile con la direttiva 2008/118/CE.
3.1. La censura è infondata.
3.2. Ai sensi della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, ripresa dall’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta.
3.3. Le due condizioni, dirette ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica, per essere tale, non deve essere puramente di bilancio (cfr. CGUE, 7 febbraio 2022, causa C –
460/21, punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C -255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C -103/17, punti 34 e ss.).
3.4. Orbene, in questo complessivo contesto normativo, interno ed unionale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento alla nozione di finalità specifica, ha rilevato che l’IRBA ” persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali “, per poi concludere che ” l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che “non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali ” (CGUE, 9 novembre 2021,cit.).
3.5. Per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE, il giudice nazionale deve, dunque, disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa, cioè l’art. 1, comma 628, della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), il quale, dopo aver previsto che: « L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati », aggiunge « Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte».
3.6. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità antecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicandosi la previsione di limiti temporali (espliciti od impliciti) di (residua) validità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato
totale contrasto con il diritto dell’UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, della direttiva 118/08 (cfr. fra le tante Cass. 6616/2025; 17529/2023; 17436/2023; 6966/2023; 6858/2023; 6687/2023).
3.7. Ciò posto, l’art. 1, comma 3, L.R. Campania n. 28 del 2003, nel prevedere la destinazione del gettito prodotto dall’IRBA ad un fondo ” prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali o per l’incremento del capitale della società di cui all’articolo 6, comma 1″, non ha previsto una “finalità specifica”, per come individuata dalla citata direttiva, alla luce dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 9 novembre 2021, rivelando una pura e semplice finalità di gettito o di bilancio.
3.8. Il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali e l’incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenta, infatti, una finalità di bilancio, peraltro finanziata anche da altre fonti (quale la sopratassa automobilistica regionale) e comunque individuata solo in relazione ai periodi 2004 e 2005.
3.9. La finalità specifica non può, invece, mai esser data dalla finalità di bilancio, perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, mentre, per soddisfare il requisito unionale, è necessario che l’imposta sia diretta di per sé a garantire la tutela della salute e dell’ambiente in tanto in quanto il gettito sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi sociali ed ambientali precipuamente connessi al consumo del carburante su cui essa grava, cosicché sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito e la finalità dell’imposta.
3.10. Va, pertanto, esclusa la finalità specifica nel caso in cui il gettito sia -come nel caso di specie -finalizzato alle spese sanitarie in generale, e non a quelle specificamente connesse al consumo del carburante. Ciò conformemente ai principi statuiti dai giudici unionali, che, ai fini della
configurabilità della finalità specifica, hanno ritenuto necessario che la normativa nazionale preveda meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell’imposta e, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, che l’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare i prodotti i cui effetti sono più nocivi per la salute e per l’ambiente (in termini, Cass. 6616/2025, cit., che richiama, con riferimento a diverse leggi regionali, Cass., 31 luglio 2023, n. 23201; Cass., 19 giugno 2023, nn. 17529 e 17436; Cass., 25 maggio 2023, n. 14606; Cass., 8 marzo 2023, nn. 6966, 6961, 6956, 6943, 6923 e 6903; Cass., 6 marzo 2023, n. 6687).
3.11. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto l’incompatibilità del tributo IRBA istituito dalla Regione Campania con legge regionale n. 28 del 2003 con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con ordinanza del 9 novembre 2021, causa C -255/20, per l’assenza di una “finalità specifica” qualificante il prelievo, che, perciò, non soddisfaceva i requisiti previsti dalla citata direttiva, perseguendo una mera finalità di bilancio attraverso la destinazione del gettito al rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali, senza che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito e una finalità precipuamente connessa al consumo del carburante.
La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
5.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis,
comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
5.2. La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla parte controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 3.800,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME