Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28944 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23155/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura speciale, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale dell ‘Abruzzo n. 268/2016, depositata in data 14 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) impugn ò il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso dell’Irap di cui alle annualità dal 2008 al 2011, fondata sulla ritenuta applicabilit à̀ alla contribuente – con riferimento al contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti, stipulato dalla contribuente con il
Comun e de L’Aquila -dell’agevolazione consistente nella deduz ione del costo del lavoro dipendente (c.d. cuneo fiscale) dalla base imponibile dell’Irap, in quanto beneficio spettante alle imprese non operanti in concessione ed a tariffa nei servizi pubblici. L’adita Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘Aquila rig ettò il ricorso.
La contribuente ha proposto appello di fronte alla Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale del l’Abruzzo che, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo ha rigettato.
La società proponeva quindi ricorso, affidato a tre motivi e supportato da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello e l’Amministrazione resisteva con controricorso.
Il AVV_NOTAIO depositava requisitoria, con la quale chiedeva accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 11, comma 1, lettera a), n. 3), d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, e degli artt. 58, 61, 64, 65 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini della deducibilit à̀ d ell’Irap, che il contratto tra la contribuente ed il Comune, in materia di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fosse qualificabile come concessione, traslativa ed a tariffa.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi del l’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l ‘ « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», individuato sostanzialmente nella violazione dell’ art. 11, comma 1, lettera a), n. 3), d.lgs. n.446 del 1997.
2.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, attingendo, dall’angolo prospettico di vizi diversi, la medesima questione ed in particolare la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata. Tanto premesso, il secondo motivo è comunque inammissibile, poiché il vizio denunziato corrisponde ad una formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., non vigente ratione temporis .
Segue pertanto l’esame del primo motivo di ricorso, relativo alla denunziata viol azione di legge.
2.2. Il primo motivo è fondato, in applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte in materia (cfr., oltre ai richiami giurisprudenziali ex plurimis citati infra , anche Cass. 03/03/2022, n. 7101).
Nel caso di specie si discute dell’applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, cos ì come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale esclude dal beneficio fiscale della deduzione, ai fini Irap, di alcune poste relative al costo del lavoro, le « imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti».
La Commissione Europea, con la decisione C(2007) n. 4133, del 12 ottobre 2007, ha ritenuto di non sollevare obiezioni relativamente alla misura di cui dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2,3 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997, in ragione della neutralit à̀ dell’esclusione rispetto ai servizi operanti in concessione ed a tariffa.
Premesso che, ai fini dell’esclusione del beneficio, debbono concorrere ambedue i presupposti di legge della ‘concessione’ e della ‘tariffa’, in ordine al primo questa Corte ha gi à̀ avuto occasione di precisare che « In tema di IRAP, poich é́ le imprese che svolgono attivit à̀ regolamentata (cd. “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“), caratterizzate dall’operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.» (Cass. 11/08/2020, n. 16889; nello stesso cfr. Cass. n. 24977 del 2021).
A sostegno di tale arresto è stato argomentato che, come rilevato gi à da questa Corte (Cass. 06/05/2015, n. 9139), anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 09/09/2011, n. 5068) ha ritenuto che «… le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attivit à̀ , n é per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato (che sarebbe un fenomeno tipico della concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti dottrinali), n é per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attivit à in capo al soggetto privato».
Quindi, la concessione, ovvero l’autorizzazione a gestire o sfruttare un’opera o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo di natura economica di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi. Invero, «la qualificazione come concessione di servizio pubblico deriva dalla circostanza che il corrispettivo non è a carico dell’Amministrazione e che l’erogazione del servizio, accompagnata dalla corresponsione di un canone, è compensata dalla concessione del diritto di sfruttare economicamente, ed in esclusiva, il servizio» (Cons. Stato 12/05/2016, n. 1927). Pertanto, si ravvisa una concessione se, in base al titolo, l’operatore assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un canone o di una tariffa; mentre si configura un contratto di appalto se l’onere del servizio stesso viene a gravare sosta nzialmente sull’Amministrazione. E’ stato poi sottolineato (Cass. 11/08/2020, n. 16889, cit., in motivazione) che nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalit à̀ di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi (Corte Giust. CE, 15 ottobre 2009, in C- 196/08); mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l’operazione rappresenta un appalto di servizi (Corte Giust. CE, 10 settembre 2009, C-206/08, per la quale, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b) della direttiva 2004/17/CE, se il rischio di gestione nel quale incorre l’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, è assunto integralmente o in misura significativa dalla controparte contrattuale).
Infine, è stato rilevato (Cass. 11/08/2020, n. 16889, cit., in motivazione) che è concorde, sul punto, anche l’art. 2, par. 1, lett. a) e b), della direttiva comunitaria 2014/23/CE («direttiva concessioni»), che ha definito «concessione di servizi» il contratto, a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virt ù̀ del quale una o pi ù amministrazioni aggiudicatrici o uno o pi ù aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori ad uno o pi ù̀ operatori economici, ove
il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Ed anche secondo l’art. 3, pr imo comma, lett. vv), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è « ‘concessione di servizi’ un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o pi ù̀ stazioni appaltanti affidano a uno o pi ù̀ operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;».
Dunque, la distinzione tra concessione ed appalto si rinviene nel fatto che, nel contratto di concessione, il corrispettivo derivante dall’erogazione del servizio è proprio il diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto, diversamente da quanto accade nell’appalto, nel quale il corrispettivo che deriva dall’esecuzione di lavori o dalla gestione di servizi è l’erogazione di un contributo economico che viene pattuito con la stazione appaltante e dalla stessa viene erogato.
In questo senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite di questa Corte che, sia pure nel contesto del riparto della giurisdizione, hanno chiarito che « In tema di affidamento di servizi da parte della P.A. ad imprese private, la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi risiede in ci ò̀ , che i primi, a differenza delle seconde, riguardano di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comportano il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e non determinano, infine, in ragione delle modalit à̀ di remunerazione, l’assunzione del rischio di gestione da parte dell’affidatario; pertanto, nell’ipotesi in cui l’amministrazione debba versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun provento dal pubblico indifferenziato degli utenti, il rapporto va qualificato in termini di appalto di servizi.». (Cass. , Sez. Un., 28/05/2020, n. 10080).
2.2.1. Ricordato che, come rilevato anche nella citata Decisione della Commissione Europea, ai fini dell’ esclusione dell’agevolazione il requisito della concessione deve concorrere con quello della ‘tariffa’, l’interpretazione corretta di tale ultimo elemento è stata chiarita recentemente da questa Corte, alla luce soprattutto della valutazione espressa dalla Commissione Europea: « In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo
fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attivit à̀ regolamentata (cd. “RAGIONE_SOCIALE“) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale.» (Cass. 12/12/2019, n. 32633). Infatti, la Commissione europea ha riconosciuto la legittimit à̀ dell’esclusione del beneficio fiscale, nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , prendendo atto che: (§ 33.) «le autorit à italiane hanno giustificato l’esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l’attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell’onere IRAP prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura. In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene gi à interamente conto dell’onere fiscale nella determinazione della tariffa. (§ 34.) Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le autorit à̀ italiane si sono impegnate a far s ì che l’esclusione non determini n é vantaggi n é svantaggi per i pubblici servizi in quanto i costi fiscali continueranno a essere presi in considerazione. Per questi motivi l’esclusione dei pubblici servizi operanti in concessione e a tariffa non determiner à̀ un vantaggio o uno svantaggio selettivo.». Proprio per la neutralit à̀ dell’esclusione del beneficio fiscale rispetto ai servizi pubblici operanti in concessione e a tariffa la Commissione europea ha quindi negato che la misura costituisse aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, § 1., del trattato CE. Infatti consentire, indiscriminatamente, a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni Irap darebbe luogo a un utile insperato, generando una ‘sovracompensazione’ capace di frustrare l’obiettivo perseguito dall’ autorit à̀ di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato (cos ì Cass. 12/12/2019, n. 32633).
2.2.2. La relazione logica e funzionale tra i due presupposti, necessariamente concorrenti, dell’esclusione dal beneficio fiscale ne chiarisce la ratio di scongiurare il vantaggio che ne trarrebbe l’impresa che, in regime concessorio, riceva già il corrispettivo rappresentato dalla tariffa che le paga l’utenza. Ove tale tariffa (di regola fissata dalla pubblica amministrazione e non dipendente dal mercato) sia anche
remuneratoria e compensativa del servizio prestato, sommare ad essa anche la deduzione de qua darebbe quindi luogo alla ridetta ‘sovracompensazione’.
Pertanto, nel contesto del regime concessorio, la tariffa pagata dall’utenza costituisce una componente necessaria della remunerazione dell’impresa, giacché non avrebbe altrimenti senso imporre la verifica della sua remunerativit à̀ . In questo senso, del resto, è esplicita la stessa prassi dell’Amministrazione finanziaria, quando rileva che è ‘concessione’ « un’ attivit à̀ il cui corrispettivo è costituito da una tariffa: ossia da un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico -finanziario dell’investimento e della connessa gestione».
Chiara, sul punto, è anche l’affermazione di questa Corte, secondo cui «la netta distinzione tra le due figure è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimit à̀ , la quale ha sancito che, in tema di affidamento di servizi da parte della pubblica amministrazione ad imprese private, la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi risiede in ci ò̀ , che i primi, a differenza delle seconde, riguardano di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comportano il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e non determinano, infine, in ragione delle modalit à̀ di remunerazione, l’assunzione del rischio di gestione da parte dell’affidatario; pertanto, nell’ipotesi in cui l’ amministrazione debba versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun provento dal pubblico indifferenziato degli utenti, il rapporto va qualificato in termini di appalto di servizi (in termini: Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10080)» (Cass. 15/09/2021, n. 24977, in motivazione).
Occorre altres ì̀ aggiungere che soltanto la tariffa remunerativa, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimit à e dalla Decisione della Commissione europea, vale ad escludere dal beneficio fiscale le imprese operanti in regime di concessione, senza che, al medesimo fine, possa tenersi conto di ulteriori corrispettivi (di natura latamente tariffaria, in quanto fissati dalle pubbliche amministrazioni) determinati genericamente in misura tale da assicurare l’equilibrio economico -finanziario dell’investime nto e della connessa gestione del pubblico servizio. Infatti, la tesi di una ‘tariffa ampliata’ non sarebbe coerente con la corretta esegesi dell’articolo 11, che esclude l’agevolazione fiscale soltanto per le imprese operanti in determinati settori a tari ffa, ‘remunerativa’, che tenga conto del costo fiscale dell’Irap, secondo i dettami
della Commissione europea e in aderenza a quanto era stato rappresentato dal Governo italiano nelle interlocuzioni presso la medesima Istituzione unionale (cfr., su questo specifico argomento, Cass. 22/12/2021, n. 41282; Cass. 17.04.2023, n. 10116).
2.2.3. Proprio con riferimento ai contratti che hanno per oggetto la gestione dei rifiuti, questa Corte ha utilizzato il medesimo criterio, affermando che è ravvisabile, in base al diritto dell’Unione europea, un appalto di pubblico servizio laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti (Cass. 20/04/201, n. 9965; Cass. 12/07/2022, n. 22062). In particolare, nel medesimo settore, è stato ritenuto che non avesse assunto il rischio d’impresa la società che traeva la sua remunerazione non da prestazioni tariffarie pagate dagli utenti, ma dal corrispettivo onnicomprensivo versatole dal Comune, senza che abbia rilievo, ai fini che qui interessano, che l’ente territoriale tragga i proventi per il pagamento del servizio non dalla fiscalit à̀ generale, ma riscuotendo la Tarsu (Cass. 03/03/2022, n. 7101).
2.2.4. L’applicazione dei principi sinora illustrati non muta per il solo fatto che la ricorrente sia «una società c.d. municipalizzata appartiene al Comune RAGIONE_SOCIALE‘Aquila e svolge in via esclusiva un servizio pubblico affidato dalla legge al Comune» (così la sentenza impugnata).
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che « In tema di Irap, le società ” RAGIONE_SOCIALE ” non sono automaticamente escluse dall’applicazione del beneficio fiscale della riduzione della base imponibile, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla l. n. 296 del 2006, poiché tale disposizione, postulando la concorrenza dei due presupposti della “concessione” e della “tariffa”, richiede che sia previamente verificata la natura del rapporto, se derivante da appalto o da concessione, avendo l’esclusione lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione conseguente al fatto che, nella determinazione della tariffa, si è già tenuto conto dell’onere fiscale.» (Cass. 12/07/2022, n. 22062; Cass. 17.04.2023, n. 10116).
2.2.5. Date tali premesse, non ha fatto buon governo di tali principi la CTR, che non ha riconosciuto la deducibilit à̀ dell’Irap, relativamente al c.d. cuneo fiscale, dopo aver ravvisato la sussistenza della concessione, e non dell’appalto, valorizzando, «ai fini tributari», non i parametri sinora indicati, ma «il regime di controllo a cui è sottoposta
l’impresa incaricata di svolgere il servizio di interess e pubblico»; la qualità di «servizio di interesse pubblico» dell’attività oggetto del contratto»; nonché la natura di « società c.d. municipalizzata» della contribuente.
All’accoglimento del primo motivo segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice a quo, perché valuti la fattispecie alla luce dei principi sinora esposti.
Con il terzo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -ma qualificabile, sulla base del contenuto, come denunzia del vizio processuale di omessa pronuncia- la contribuente denuncia che la CTR non si sia pronunciata su altre questioni ( la violazione dell’art. 3 DPCM 23 maggio 2007, che impone di presentare una dichiarazione sostitutiva, attestante di non aver ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione europea; la violazione dell’art. 2, par. 2, del regolamento CE n. 1998 del 200 6, inerente la soglia massima dell’importo complessivo degli aiuti concedibili a titolo di de minimis ).
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale , dopo essersi pronunciata sull’applicab ilità del beneficio alla contribuente, escludendola a priori in base già all’interpretazione ed applicazione della fattispecie legale astratta, ha espressamente considerato assorbita ogni altra questione (senza, peraltro, che l’assorbimento sia stato cens urato dalla ricorrente).
Pertanto, non vi è stata omessa pronuncia, ma assorbimento delle ulteriori questioni, che potranno essere riproposte ed esaminate in sede di rinvio, all’esito della decisione sulla questione di cui al primo motivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.