Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33535 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 887/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata al controricorso,
dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale indicato in controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2266/2022 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sede di Milano, depositata in data 30/5/2022, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE e gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME per il controricorrente;
Fatto
Il contribuente NOME COGNOME presentò istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Irap versata per gli anni 2014 , a saldo per euro 13.275, per il 2015, per euro 27.224, per il 2016, per euro 27.224 e per il 2017, per euro 26.546.
Egli chiese la restituzione dei tributi versati deducendo l’assenza del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘autonoma organizzazione’ , presupposto dell’Irap.
La RAGIONE_SOCIALE accertò il diritto al rimborso.
RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermò la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e
dell’art. 2697 c.c. in tema di onere RAGIONE_SOCIALE prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ‘ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che negli anni d’imposta in esame il COGNOME ha prestato la sua attività professionale a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale è anche socio, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE struttura organizzativa e gestionale RAGIONE_SOCIALE società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘autonoma organizzazione’ quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Per l’RAGIONE_SOCIALE, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘autonoma organizzazione’ dovrebbe ascriversi in capo a lui.
Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE società cui partecipa.
Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile , tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci.
1.1. Il motivo è infondato.
Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza RAGIONE_SOCIALE cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023).
Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sua attività a favore RAGIONE_SOCIALE seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’eroga zione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società
quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’auto noma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile RAGIONE_SOCIALE società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire RAGIONE_SOCIALE deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta.
Né tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno RAGIONE_SOCIALE società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socioprofessionista, soggetto passivo dell’Irap.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari
ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.