Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7177 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2658/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME
-intimata-
avverso SENTENZA della C.T.R. della PUGLIA n. 2360/2016 depositata il 12/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Puglia con la quale è stato accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in un fondo patrimoniale.
La C.T.R., richiamato un orientamento di legittimità sull’iscrizione di ipoteca su beni appartenenti ad un fondo patrimoniale, ha escluso che i debiti sottesi all’iscrizione fossero stati contratti per il soddisfacimento delle esigenze familiari della contribuente, ritenendo, pertanto, illegittima l’iscrizione.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1973 e dell’art. 170 c.c.. Ricorda che la nuova formulazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1973 consente l’iscrizione ipotecaria al fine di assicurare la tutela del credito, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, e che le Sezioni unite (nn. 19667/2014 e 15354/2015) hanno chiarito come l’iscrizione ipotecaria di cui al medesimo art. 77 debba considerarsi non un atto dell’espropriazione forzata, ma un ‘atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione
forzata vera e propria’. Essa può, pertanto, essere iscritta anche su beni appartenenti ad un fondo patrimoniale.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1973 e dell’art. 170 c.c.. Sostiene che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova come invece previsto dall’art. 170 c.c. – del fatto che l’agente della riscossione fosse a conoscenza che le obbligazioni a garanzia delle quali era iscritta l’ipoteca fossero state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La disposizione, infatti, impone un vincolo di inespropriabilità sui beni costituiti nel fondo patrimoniale solo per le obbligazioni che il creditore sapeva essere estranee ai bisogni della famiglia.
Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546 del 1992, nonché dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1973. Rileva che la C.T.R. ha provveduto ad annullare l’ipoteca per intero, anche se all’iscrizione erano sottesi anche debiti extra -tributari, essendo compresi contributi INPS e premi assicurativi INAIL per euro 9.518,00, rispetto ai quali il giudice tributario difetta di giurisdizione.
Deve essere trattato preliminarmente il terzo motivo, in quanto inerente la giurisdizione.
Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.
Come ricordato da una recentissima pronuncia ‘per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, formatasi sulla scia dell’arresto delle Sezioni Unite n. 17111/2017, «con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a sèguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 1, lett. e) -bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 35, comma 26 -quinquies , del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ‘ratione temporis’, ai fini della
giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi -ciascuno per il proprio àmbito come appena individuato- se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 29364/2020, Cass. n. 748/2022, Cass. n 18481/2023)’ (così Sez. 5, Sentenza n. 26496 del 11/10/2024, in motivazione).
Nel caso di specie, è pacifico che l’iscrizione ipotecaria fosse solo in parte riferita a cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, essendo gli altri crediti di natura previdenziale. In primo grado, a fronte dell’eccezione di parziale difetto di giurisdizione dell’Agente della riscossione, espressamente la C.P.T. aveva affermato (come viene riportato a pag. 11 del ricorso in esame) che: ‘sebbene l’iscrizione ipotecaria de qua sia stata operata a garanzia di crediti di diversa natura (tributaria, previdenziale, etc.), l’intervento di questo Collegio giudicante ha interessato i soli crediti di natura tributaria di competenza di questa giurisdizione’.
Così delimitato il thema decidendum , nessun interesse residua all’impugnativa sulla giurisdizione, dovendo ormai la causa ritenersi vertente unicamente sull’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria quanto ai crediti di natura tributaria e la questione di giurisdizione, così come originariamente dedotta nell’eccezione dell’agente di riscossione, considerarsi definitivamente preclusa. Sicché la pronuncia nel merito favorevole invece alla contribuente sul merito della questione, con annullamento dell’iscrizione ipotecaria, deve ritenersi resa nei limiti di quanto devoluto con il ricorso in appello sul residuo thema decidendum .
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati.
Va, infatti, ricordato che ‘In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018, nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 26496 del 11/10/2024).
Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui
capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015; conf. Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018; Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 18/01/2022).
La decisione impugnata, limitandosi ad affermare che ‘dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria notificata da Equitalia’ si evince ‘chiaramente la natura dei debiti contratti dalla sig.ra COGNOME NOMECOGNOME e che si deve ‘escludere che gli stessi siano stati contratti per il soddisfacimento delle esigenze familiari della predetta’ dimostra di mal governare i principii appena esposti, non avendo in alcun modo approfondito né il rapporto fra i debiti tributari ed i bisogni della famiglia, né la sussistenza della prova circa l’estraneità del debito alle necessità familiari e della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore che ha proceduto all’iscrizione di ipoteca sul fondo patrimoniale.
La sentenza deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui manda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025
Il Presidente
NOME COGNOME