Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12579 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5038/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3221/2022 depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’ iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA limitatamente ai crediti di natura tributaria, di cui alle sottese cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA nonché all’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO/2014.
1.1. Il contribuente, nel ricorso introduttivo, deducendo incidentalmente l’omessa notifica di qualsivoglia atto presupposto, contestava: 1) l’estinzione per prescrizione triennale delle tasse automobilistiche nonché quinquennale dei tributi erariali, già al
momento dell’asserita notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso di accertamento sottesi all’ipoteca opposta; 2) l’inesistenza della notifica della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria in quanto effettuata avvalendosi di un operatore di poste private; 3) l’omessa preventiva notifica della comunicazione di cui all’art. 77, comma 2 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, in violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa del contribuente; 4) il difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi e degli oneri aggiuntivi.
La CTP di Roma rigettava il ricorso.
La Commissione regionale accoglieva quindi l’appello del contribuente, «per l’assorbente ragione che non è stata data prova dell’avvenuta rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, la cui omissione determina la nullità dell’iscrizione di ipoteca» ed ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Condannava, inoltre, l’Amministrazione appellata al rimborso alla controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 2.700,00 per il primo grado e di euro 3.000,00 per il secondo grado, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe il contribuente propone ricorso in cassazione sorretto da tre motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
.
Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
iscrizione ipotecaria chiedendo di dichiararne la nullità in ragione di una serie di dedotti vizi, tra i quali ha eccepito -anche – la mancata notifica degli atti presupposti, che non sono stati impugnati autonomamente.
3.2. Orbene, il ricorrente risulta integralmente vittorioso nel giudizio di appello, avendo la CTR dichiarato la nullità ‘ iscrizione ipotecaria impugnata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, laddove le eccezioni relative al difetto di notifica degli atti impositivi presupposti, in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi, devono ritenersi sollevate in via incidentale, e dunque non è ravvisabile alcun residuo interesse a ricorrere.
Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la: «Violazione e falsa applicazione degli art. 4 D.M. 55/2014; art. 2233, co.2 c.c.; art. 91, co. 4 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
4.1. Il ricorrente lamenta che la liquidazione delle spese di lite effettuata dai giudici di appello sarebbe in contrasto con le disposizioni previste dal D.M. 55/2014, in quanto i valori indicati sono ridotti del 50% rispetto agli importi medi previsti per i rispettivi scaglioni di valore, e la CTR avrebbe genericamente motivato al riguardo, affermando di aver preso in considerazione «il valore della lite, la complessità della materia e l’attività svolta»
4.6. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, nella specie non ravvisabile
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.