Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31020-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrente –
contro
NOME
-intimata – avverso la sentenza n. 1115/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11 /3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, respinge l’appello proposto da Agenzia delle entrate riscossione avverso la pronuncia n. 338/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pavia con cui era stato accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso avviso di iscrizione ipotecaria relativa a crediti tributari.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dell’art. 12 Preleggi , per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’ iscrizione ipotecaria sull’immobile della contribuente in quanto non pignorabile per crediti tributari, trattandosi di prima casa, non di lusso, nella quale risiedeva la debitrice.
1.2. La doglianza va accolta.
1.3. L’ipoteca esattoriale rappresenta un presupposto dell’espropriazione immobiliare, espropriazione che non può aversi: a prescindere dall’entità del debito, quando l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (articolo 76, comma 1, lettera a, D.P.R. 602/1973); quando l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera centoventimila euro (articolo 76, comma 1, lettera b, D.P.R. 602/1973); se non sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
1.4. La fattispecie in esame non verte, tuttavia, sulla legittimità dell’espropriazione in danno della contribuente, bensì sui presupposti di iscrivibilità dell’ipoteca prevista, a tutela dei crediti tributari iscritti a ruolo,
dall’articolo 77 d.P.R.602/1973, che è atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (cfr. Cass. n. 13618 del 2018).
1.5. Tale ipoteca che la legge – di natura speciale – subordina alla condizione dell’inutile decorso del termine indicato (a far data dalla notificazione della cartella) nel primo comma dell’articolo 50 d.P.R. cit (art.77, comma 1, cit.), pu ò essere iscritta dall’ Agente della riscossione, ai sensi dell ‘art. 77, comm a 1 -bis , del d.P.R. n. 602/1973, «anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, … anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro».
1.6. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell ‘art. 77, comm a 1 -bis , del d.P.R. n. 602/1973 l ‘ Agente della riscossione può procedere all’iscrizione dell’ipoteca anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione, come misura di tutela preordinata del credito, non costituendo l’ipoteca, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa».
1.7. E’ d’uopo inoltre precisare che i n tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario «può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero, “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, purché sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (cfr. Cass. n. 2190/2014; conf. Cass. n. 14567/2018 in motiv.).
1.8. La Commissione tributaria regionale ha, dunque, erroneamente omesso di valutare la questione della «soglia legale» di iscrivibilità dell’ipoteca, dando rilievo unicamente al l’impi gnorabilità dell’immobile in
quanto adibito a residenza anagrafica della debitrice, quale «prima casa», non di lusso, senza valutare, invece, l’importo per il quale l’iscrizione era avvenuta (che ammontava, secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, ad Euro 46.547,81).
Da siffatti rilievi consegna l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della contribuente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di