Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6333 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6333 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: ipoteca esattoriale -notificazione cartelle di pagamento prodromiche
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10572/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 626/2/2020 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 14/10/2020.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova un avviso di iscrizione ipotecaria disposto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, fondato su crediti relativi ad Iva, Irpef e canone radiotelevisivo per gli anni 2001, 2004 e 2008, portati da varie cartelle di pagamento di cui ella lamentava la mancata notificazione nei suoi confronti.
Il Giudice di prime cure, rilevata la regolarità RAGIONE_SOCIALE contestate notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche, dichiarò inammissibile il ricorso siccome tardivo.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, investita dell’appello della contribuente, rigettò il gravame, confermando le argomentazioni poste a sostegno della sentenza appellata.
Avverso tale ultima pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata ha erroneamente
ritenuto valide sia la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sia le notifiche degli atti presupposti a quello impugnato, ovverosia quattro cartelle esattoriali. Secondo la ricorrente le notifiche eseguite mediante consegna degli atti a familiari o a persone addette alla casa non potevano considerarsi valide in mancanza di prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis , d.P.R. n. 600 del 1973; così come non erano valide neppure le notifiche eseguite a mani proprie della destinataria, avendo ella disconosciuto la sottoscrizione apposta sulle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e non avendo, di contro, l’Ufficio depositato l’originale dei documenti disconosciuti, solo contro il quale avrebbe potuto essere proposta la querela di falso di cui la CTR aveva evidenziato la mancanza.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La cartella di pagamento può essere notificata, ai sensi del l’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del l’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell ‘ avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla causa, o, ancora, dal portiere dello stabile dove è l ‘ abitazione, l ‘ ufficio o l ‘ azienda. Ove si proceda con tale tipo di notificazione, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 nonché degli artt. 20 e 26 del d.c. 1° ottobre 2008, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz ‘ altro adempimento ad opera dell ‘ ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull ‘ avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 4160/2022).
2.2. Come espressamente affermato nella sentenza impugnata -e come, del resto, pacifico tra le parti in lite -le notifiche dell’ avviso di iscrizione ipotecaria e RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle esattoriali sono state eseguite a mezzo posta ai sensi dell’art. 26, comma 1, cit., sicché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi era alcuna necessità, nei due casi in cui il piego è stato consegnato a un familiare (figlio) e ad un addetto alla casa (domestica), di inviare una raccomandata informativa dell’avvenuta notifica, non essendo tale adempimento previsto dalla legge.
Il richiamo compiuto dalla contribuente all’art. 60, comma 1, lett. b-bis , d.P.R. n. 600 è inconferente, trovando tale norma applicazione solo alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti impositivi che per legge devono essere notificati al contribuente, mentre per la notifica ‘diretta’ a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento opera la diversa previsione di cui all’art. 26 cit. che, come detto, non prevede la comunicazione dell’avvenuta notificazione al destinatario nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente a quest’ultimo dall’operatore postale, e neppure nel caso più specifico di consegna del plico al portiere. In ciò sta, del resto, la semplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione ‘diretta’, ad opera dell’agente della riscossione, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ciò al fine di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva.
Il regime differenziato della notificazione diretta -che invero si discosta dal regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale -ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175/2018).
2.3. Quanto al tema del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, va osservato che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l ‘ avviso di ricevimento costituisce prova dell ‘ eseguita notificazione (cfr. Cass. n. 23213/2014; Cass. n. 15795/2016), assistito dall ‘ efficacia probatoria di cui all ‘ art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 11708/2011) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 3065/2003).
Proprio in ragione della natura di atto pubblico spettante all ‘ avviso di ricevimento della raccomandata, l’attività complessivamente svolta dell ‘u fficiale postale (sia quella espressamente consacrata nell ‘ avviso di ricevimento che quella presupposta, come l ‘ accertamento della qualità del consegnatario dell ‘ atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall ‘ art. 2700 c.c., con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (così Cass. n. 11708/2011 cit.).
In altri termini, ove il destinatario dell’atto si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l’attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata. In queste ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, bensì l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l’avvenuta apposizione della firma sull ‘avviso ad opera di persona per tale identificatasi (v. Cass. n. 16640/2025).
Sicché, questa Corte ha affermato, in più di un’occasione (Cass. n. 3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n. 6028/2023), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
In fattispecie analoghe a quella qui in esame, questa Corte (Cass. n. 29022/2017) ha affermato che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del l’ art. 26, comma 1, seconda parte d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 12083/2016), con la conseguenza che ogni questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non può che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall ‘ ufficiale postale (cfr. Cass., sez, un., n. 9962/2010; più di recente cfr. anche Cass. n. 25487/2025).
2.4. La sentenza impugnata, nell’affermare che la contribuente non aveva « proposto querela di falso, unica procedura che potrebbe dimostrare la non avvenuta notifica », si è conformata ai principi testé richiamati, e va pertanto esente dalle censure mossele.
2.5. Né può fondatamente sostenersi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che la querela di falso non poteva essere proposta fino a quando l’Ufficio non avesse prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento disconosciuti. A questo riguardo deve infatti ricordarsi che la querela di falso è ben proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a far dichiarare direttamente la falsità della sottoscrizione come apparentemente apposta sulla prodotta fotocopia (Cass. n. 8718/2023, specificamente riferita all’ipotesi di querela di falso proposta contro copia di una scrittura privata, ma recante considerazioni valevoli anche rispetto alla copia di un atto pubblico).
Non è discutibile, infatti, che l ‘ efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica di un documento conforme all ‘ originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. « Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera
i propri effetti anche sull’originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell’originale » (così la già citata Cass. n. 8718/2023; sulla possibilità di proporre querela di falso anche contro un documento prodotto in copia v. anche, sia pure con riferimento a fattispecie diversa, Cass. n. 24029/2024).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inammissibile per tardività l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte, quando invece l’azione giudiziaria della contribuente non era soggetta ad alcun termine di decadenza, tendendo ad accertare l’inesistenza del diritto di iscrivere ipoteca. Secondo la ricorrente, per effetto dell’erronea declaratoria di tardività del proprio originario ricorso, i giudici di merito non avevano preso posizione sull’eccepita prescrizione dei crediti vantati dall’Ufficio , prescrizione che poteva essere comunque dedotta.
Il motivo è inammissibile e, comunque, anche infondato.
4.1. È inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato né l’esatto locus processuale in cui l’eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata, né i termini in cui la detta prescrizione sarebbe stata dedotta, impedendo così di verificare se l’eccezione sia stata o meno formulata nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità per essa previste e quale sia stato il suo preciso tenore (Cass. n. 11659/2020).
4.2. È comunque infondato poiché la ricorrente, nell’affermare che la propria azione non sarebbe soggetta a termini decadenziali, « avendo ad oggetto l’accertamento negativo del vantato credito per il maturarsi dei termini di prescrizione a seguito della inesistenza-nullità dell’iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti », oltre a non chiarire quali sarebbero i
motivi di ‘inesistenza -nullità’ degli atti impugnati, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte che non ammette un’azione di mero accertamento nel processo tributario, incompatibile con la sua natura impugnatoria (Cass. n. 8015/2025).
A livello sistematico, la correttezza della formazione della pretesa tributaria è assicurata dall’ordinamento mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti secondo una progressione determinata, con le relative notificazioni, e tali atti, ciascuno diretto a perseguire uno specifico fine, sono destinati a far emergere detta pretesa e a porla all’interno della sfera di conoscenza del contribuente, allo scopo, principalmente, di consentire un efficace esercizio del diritto di difesa.
Il riflesso processuale di siffatta impostazione logico-giuridica è individuato nel principio di sindacabilità limitata del singolo atto della sequenza, entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d. lgs. n. 546 del 1992, con l’ulteriore necessità di distinguere gli atti obbligatoriamente impugnabili, secondo il catalogo previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, da quelli impugnabili facoltativamente.
Per quanto rileva nella presente causa, la sequenza è costituita dalle cartelle di pagamento (obbligatoriamente impugnabili) e dall’iscrizione ipotecaria disposta in forza RAGIONE_SOCIALE cartelle ( anch’essa obbligatoriamente impugnabile). Tanto la cartella di pagamento che l ‘iscrizione di ipoteca sono infatti individuati, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) ed ebis ), d.lgs. n. 456 del 1992, come atti obbligatoriamente impugnabili nel termine decadenziale, e la contribuente non ha in alcun modo dimostrato di averne avuto conoscenza entro sessanta giorni antecedenti alla notifica del ricorso avanti al giudice tributario di primo grado e, dunque, tempestivamente ai fini degli artt. 19 e 21 d. lgs. n. 546 del 1992.
È sì vero che nell’articolazione del motivo in esame la contribuente afferma di non aver ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e dell’iscrizione ipotecaria, ma tale affermazione dà per assunta una circostanza -appunto la mancata
notificazione degli atti impugnati -che è stata smentita dalla CTR, che ha invece statuito che « le notifiche dell’iscrizione dell’ipoteca e RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle esattoriali sono state regolarmente eseguite» .
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME