Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4941/2023 R.G. proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA – SEZIONE DI MILANO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocatura generale dello Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3261/2022 depositata il 03/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con ricorso innanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, la contribuente indicata in epigrafe impugnava l’invito al pagamento prot. n. 00947/2018 del 26.11.2018 e la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA concernenti l’omesso versamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio innanzi al TAR per la Lombardia (R.G. n. 1980/2018). In particolare, gli atti impugnati confermavano la doverosità del pagamento del contributo unificato, nella misura di euro 6.000 e sanzioni per euro 12.000, per il deposito dell’atto con motivi aggiunti con cui era stato impugnato un provvedimento amministrativo diverso da quello oggetto del ricorso principale.
La contribuente, infatti, con ricorso principale innanzi al TAR, depositato in data 29.08.2018, impugnava:
-provvedimento di aggiudicazione definitivo contenuto nella Determinazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 18 giugno 2018 (DOC. A), comunicata in pari data (DOC. B), nella gara indetta dalla resistente avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni educativi 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021 (NUMERO_DOCUMENTO); – tutti i verbali di gara, in particolare del verbale n. 4 del 30 maggio 2018, nella parte in cui non si dispone l’esclusione della controinteressata per anomalia dell’offerta e del verbale n. 5 del 1° giugno 2018 nella parte in cui non si dichiara l’esclusione della
contro
interessata per anomalia dell’offerta e si formula la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;
-ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, conseguente e connesso a quelli sopra indicati, noto o ignoto a chi ricorre, nella parte in cui non dispone l’esclusione della controinteressata o dichiara la offerta della stessa congrua e/o non anomala;
con esclusivo riferimento al III motivo di ricorso, del bando di gara, del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e di tutti gli allegati nella parte in cui non individuano il costo della manodopera a base di gara.
Con il ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR, depositato in data 8.10.2018, impugnava:
‘ -provvedimento dirigenziale prot. 24547 del 3 agosto 2018 (DOC. C), di conferma -previa nuova istruttoria -della aggiudicazione definitiva disposta in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella gara indetta dalla resistente avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE per gli anni educativi 2018/20192019/2020 -2020/2021 (NUMERO_DOCUMENTO);
-ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, conseguente e connesso a quello sopra indicato, noto o ignoto a chi ricorre, nella parte in cui non dispone l’esclusione della controinteressata o dichiara la offerta della stessa congrua e/o non anomala, o comunque conferma l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.’
Nel giudizio tributario, la contribuente deduceva l’illegittimità dell’atto impositivo per insussistenza del presupposto d’imposta, in quanto riteneva che i motivi aggiunti, presentati nel giudizio amministrativo di cui supra , erano rivolti contro un provvedimento confermativo di quello oggetto di ricorso principale. Inoltre, eccepiva l’illegittimità del procedimento di irrogazione delle
sanzioni. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2165/2020 pronunciata in data 26.10.2020 e depositata in data 2.11.2020, respingeva il ricorso della contribuente e compensava le spese del giudizio. La contribuente proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure innanzi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_RAGIONE_SOCIALERRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della Lombardia che, con sentenza n. 3261/2022, pronunciata in data 8.06.2022 e depositata in data 3.08.2022, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato, compensando le spese. Il Collegio d’appello posto il superamento della distinzione tra motivi propri ed impropri- ha affermato che i motivi aggiunti avevano avuto ad oggetto la delibera di conferma dell’aggiudicazione definitiva in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in netta continuazione con il provvedimento di aggiudicazione del 18 giugno 2018.
Ricorre sulla base di due motivi, il Tar Lombardia.
Replica con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo motivo denuncia ; per aver il decidente erroneamente applicato l’art. 21 co.1 d.lgs. 546/1992, dell’art. 248 d.P.R. 115/2002, nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado della contribuente.
In particolare, i giudici di seconde cure hanno affermato che: ‘Parimenti va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso riproposta dal Tar Lombardia, già respinta dal giudice di prime cure e neppure oggetto di appello incidentale. In ogni caso, si condivide l’orientamento giurisprudenziale richiamato anche in sentenza, a base della ritenuta impugnabilità dell’invito al pagamento in contestazione.’
Si deduce che la contribuente ha impugnato, nel giudizio tributario, contestualmente l’invito al pagamento e la successiva cartella esattoriale, con deduzione tuttavia di soli vizi attinenti al merito della pretesa impositiva, ancorché fossero ormai decorsi i termini per impugnare l’invito al pagamento.
2. In subordine, si denuncia ; si afferma che, alla luce di tale assetto normativo, sussiste l’obbligo di corrispondere il contributo unificato tutte le volte in cui, con la proposizione di motivi aggiunti, sono introdotte nuove domande e si verifica un ampliamento dell’oggetto del giudizio.
La norma rubricata, infatti, fa uno specifico riferimento ai motivi aggiunti che determinano un ampliamento del petitum, distinguendo fra i motivi aggiunti che recano ‘nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte’ (art. 43 c.p.a.) ed i motivi aggiunti che, come nel caso di specie, introducono ‘domande nuove purché connesse a quelle già proposte’.
La prima ipotesi è quella che configura un ampliamento del thema decidendum con la sola estensione della causa petendi , in quanto limitato alla proposizione di ulteriori motivi di doglianza nei confronti di atti amministrativi già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio. La seconda ipotesi, invece, comporta un allargamento dello spettro cognitivo e decisionale del giudice amministrativo, in quanto si propone una domanda annullatoria ‘nuova’, diretta ad eliminare dal mondo giuridico atti nuovi e diversi da quelli originariamente gravati, comportando l’estensione del petitum.
Si osserva che il concetto di ‘domande nuove’, di cui all’art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002, riferito al processo amministrativo, è strettamente legato alla proposizione di una diversa e ulteriore azione di annullamento rispetto a quella inizialmente proposta in relazione ad un altro atto. La facoltà di proporre la nuova domanda con motivi aggiunti, anziché con un autonomo ricorso, risponde a principi di economicità e di semplificazione processuale, atteso che la concentrazione in un unico giudizio di una serie di distinte impugnazioni, sia pur collegate da un comune intento finale, risponde sia alla preminente esigenza di effettività della tutela, che a quella di consentire una più rapida definizione di tutte le questioni aperte.
Si richiama, altresì, il decisum del Consiglio di Stato, secondo il quale il provvedimento sul quale determinare un’eventuale pluralità di domande non deve essere ricercato nelle declinazioni che il bene della vita potrebbe assumere in relazione all’accoglimento delle relative doglianze, bensì sul numero dei provvedimenti (autonomamente lesivi) che sono stati oggetto di impugnazione. Se ne inferisce che, in tema di pagamento del contributo unificato, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale, motivi aggiunti, o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, sicchè il cumulo delle domande, la cui ammissibilità nel processo amministrativo è innegabile in forza del disposto di cui all’art. 32 c.p.a., deve essere ancorata a determinati postulati di fondo, che vengono in rilievo in particolare modo nel processo impugnatorio.
La prima censura è fondata, assorbita la seconda.
In primo luogo, giova chiarire che il giudice d’appello non ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione riproposta dal T.A.R. in secondo grado, con riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione dell’invito al pagamento, ma ha statuito
l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità proposta dal T.A.R., affermando che , confermando, tuttavia, l’impugnabilità dell’invito al pagamento e l’infondatezza nel merito della proposta eccezione. L’avvenuto rilievo in motivazione da parte del giudice di appello, tra l’altro, è avvenuto ” ad abundantiam ” e costituisce un mero ” obiter dictum “, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito dell’eccezione di non impugnabilità dell’invito al pagamento (Sez. 6-2, Ord. n. 30354/2017; Cass. n. 7995/2022).
3.1.Tanto premesso, per altro verso, se è pacifico in atti che il Tribunale amministrativo si è limitato a rinnovare le contestazioni, già svolte in primo grado, in merito alla dedotta inammissibilità dell’impugnazione dell’invito a comparire, così come è provato in atti che su tale capo della sentenza del giudice di prossimità e del giudice del gravame la ricorrente sia risultata soccombente, non di meno, al generale potere di riqualificazione del giudice in ordine alla formulazione della domanda, nel caso in esame si aggiunge la non equivoca volontà della parte – nella forma e nella sostanza – di contestare l’assunto del giudice di prime cure circa le eccezioni pregiudiziali sollevate (Cfr. Cass. VI-5, n. 1200 del 22/01/2016 e n. 30525 del 23/11/2018; Cass. 24/06/2021, n. 18119; Cass. 31/01/2022, n. 2805).
3.2.Deve rilevarsi, ancora preliminarmente, l’ammissibilità del primo motivo oggetto del ricorso per cassazione, in quanto collimante con l’eccezione che la parte aveva già sollevato in entrambi i gradi nel giudizio di merito. Tanto risulta dal ricorso erariale e dalla sentenza impugnata, nella parte in cui descrive lo svolgimento del processo e riproduce la sentenza della C.T.P., che ha espressamente respinto il corrispondente motivo del ricorso introduttivo. La riproposizione, in sede di gravame, della questione
preliminare allegata dalla ricorrente come oggetto delle sue controdeduzioni risulta ulteriormente confermata dalla decisione d’appello che ha confermato l’infondatezza della riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 18119/2021; nello stesso senso cfr. Cass. n. 24456/2020; Cass. n. 14899/2022).
3.3.Tale contenuto dell’atto di costituzione dell’appellata è quindi sufficiente ad integrare la proposizione, da parte dell’ente impositivo, pur totalmente vittorioso nel merito in primo grado, dell’appello incidentale sulle predette questioni, già rigettate dalla CTP. Infatti «Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente» (Cass. n. 2805/2022; Cass. n. 18119 del 24/06/2021; nello stesso senso cfr. Cass. n. 24456 del 03/11/2020).
4.Donde il motivo è ammissibile ed anche fondato, assorbita la seconda doglianza.
4.1.Ed invero, come affermato a più riprese da codesta Suprema Corte: ‘L’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l’unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell’imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come
avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento.’ (Cass. n. 11406/24, Cass. n. 21538/2022, Cass. n. 40233/2021, Cass. n. 3743/2020, Cass. n. 5473/2019, Cass. n. 2944/2018, Cass. n. 26510/2016, Cass. n. 16188/2014, Cass. n. 26257/2010).
4.2. Inconferente risulta il richiamo da parte della contribuente della sentenza n. 67 del 2019 emessa dalla Corte Costituzionale, il cui impianto conferma la qualificazione dell’invito al pagamento quale atto impositivo, facendo leva sul disposto dell’art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce, ai primi due commi, che: “1. Nei casi in cui all’art. 16 cioè in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio”.
4.3.Il riferimento che la società opera al punto 2.2. della premessa in fatto della menzionata sentenza concerne l’impostazione difensiva della parte interveniente, secondo la quale ; tesi difensiva non recepita dalla Corte Costituzionale nella citata decisione.
4.4. In conclusione, l’impugnazione tempestiva dell’invito al pagamento del contributo unificato va proposta nel termine perentorio di sessanta giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992, pena la cristallizzazione della pretesa impositiva che non può più esser messa in discussione.
5.Nel caso in esame, l’invito al pagamento n. 00947/NUMERO_DOCUMENTO, emesso per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio innanzi al TAR per la Lombardia (R.G. 1980/2018), è stato notificato via PEC in data 2 dicembre 2018 al difensore costituito nel giudizio amministrativo e successivamente, solo in data 19.11.2019, ovvero a quasi un anno di distanza dalla notifica dell’invito al pagamento, esso è stato opposto dalla contribuente innanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE unitamente alla cartella esattoriale successivamente notificatole, deducendo da quanto si evince dalla decisione impugnata, prevalentemente questioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
6.Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per esaminare le questioni ritenute assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione tributaria della