Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Cuneo, che ha indicato recapito EMAIL;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 637, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 15.11.2019, e pubblicata il 10.11.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Ires, etc., 2010 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Quote di ammortamento.
La RAGIONE_SOCIALE effettuava un investimento ambientale, realizzando un impianto fotovoltaico. Domandava ed otteneva l’accesso ai benefici del secondo conto energia. Quindi presentava la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2010, invocando anche il diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, sulla base di importi calcolati mediante perizia.
L’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla società e le notificava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, non negando la possibile spettanza del cumulo dei benefici, ma contestando il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione conseguibile.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia insistendo per la correttezza del proprio operato. La CTP reputava fondato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, rinnovando le proprie critiche. La CTR respingeva l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 15, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, del Regolamento CE n. 800/2008, RAGIONE_SOCIALEa Comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea 2001/C37 del 3.2.2001, poi sostituita dalla Comunicazione 2008/C82/01, anche nel relativo combinato
disposto, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il Reg. CE 800/2008 e non avere perciò rilevato la ‘diversa determinazione del contributo del GSE’ (ric., p. 14), e che le spese per ammortamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico non potevano essere riconosciute quali costi operativi. Censura, inoltre, che la CTR abbia erroneamente ritenuto applicabile, ai fini RAGIONE_SOCIALEa stima del contributo accessibile, i criteri di cui alla delibera RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana n. 372 RAGIONE_SOCIALE‘11.5.2009 utilizzati dal consulente di parte.
Occorre allora in primo luogo ricordare che, sebbene la CTR nulla illustri sul punto, la contribuente attesta di avere conseguito i benefici del secondo conto energia, e l’RAGIONE_SOCIALE non ha replicato in materia. Pertanto l’agevolazione risultava cumulabile con i benefici previsti dalla RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte di legittimità ha infatti già avuto occasione di statuire che se le imprese le quali ‘hanno realizzato impianti fotovoltaici, hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso da RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALEa detassazione per investimenti ambientali prevista dalla RAGIONE_SOCIALE ambientale, rientrano nel ‘primo’ e ‘secondo’ conto … la cumulabilità è possibile’, Cass. sez. V, 8.7.2024, n. 15585.
2.1. Deve quindi chiarirsi che la tesi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria secondo cui, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione riconoscibile occorrerebbe tener conto dei vantaggi e dei costi operativi, perché non risulterebbe applicabile alla fattispecie il Reg. CE n. 800/2008, in quanto volto a disciplinare ‘particolari categorie di aiuti per i quali gli Stati membri non sono soggetti all’obbligo di notifica’ (ric., p. 10 s.), non appare condivisibile. Il Regolamento n. 800 risulta applicabile in relazione a tutto quanto disciplina, ma risulta a questo punto opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile.
Questa Corte regolatrice ha recentemente ribadito (Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8052), confermando precedenti pronunce (cfr. Cass. 08/07/2024, n. 18572; Cass. 28/07/2023, n. 23054) con
argomenti riproponibili in questa sede, che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’agevolazione di cui alla c.d. RAGIONE_SOCIALE Ambiente consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, degli ‘investimenti ambientali’ definiti sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ‘Disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ pubblicata nella CGUE C 37 del 3/02/2001 par. 37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’RAGIONE_SOCIALE dall’attività̀ di impresa, calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘investimento ambientale realizzato nell’anno. La detassazione ha quindi ad oggetto l’eccedenza del valore RAGIONE_SOCIALE‘investimento nell’anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente.
2.1.1. Nella successiva evoluzione, i commi da 13 a 19 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (l. n. 388/2000) – abrogati a decorrere dal 26 giugno 2012 (D.L. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012) – hanno previsto la detassazione RAGIONE_SOCIALEa quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese, da sterilizzare con il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa variazione in diminuzione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa, l’agevolazione fiscale poteva anche essere fruita presentando un’istanza di rimborso qualora l’impresa avesse omesso di effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione di competenza.
La norma di riferimento è l’art. 6, comma 15, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, ratione temporis vigente, secondo cui: ‘ per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lett. b), n. 2. cod. civ. necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati
all’RAGIONE_SOCIALE. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale ‘. L’investimento ambientale deducibile coincide quindi con il valore RAGIONE_SOCIALEa corrispondente immobilizzazione materiale iscritta nello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in cui l’intervento sia stato realizzato e va calcolato con ‘l’approccio incrementale’.
2.1.2. Con la risoluzione 11 luglio 2002, n. 226/E, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiarito la nozione di ‘approccio incrementale’, operando a tali fini un rinvio alla disciplina comunitaria sugli aiuti di RAGIONE_SOCIALE in materia ambientale, allora contenuta nella comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘UE n. 2001/C 37/03, ed osservando in particolare: che per ‘danni causati all’RAGIONE_SOCIALE” si intendono quelli derivanti dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, i soggetti beneficiari RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, come evidenziato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, sono le piccole e medie imprese di cui al decreto 18 settembre 1997 del RAGIONE_SOCIALE -che esercitano, in regime di contabilità ordinaria, le attività di cui all’art. 51 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); – che la determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota di reddito agevolata è pari: per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 e per il successivo, all’ammontare degli investimenti ambientali realizzati, calcolati secondo “l’approccio incrementale”, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 15, ultimo periodo, a partire dal terzo periodo d’imposta di applicazione del beneficio, all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta, determinati sempre secondo il suddetto approccio incrementale, rispetto alla media degli stessi investimenti dei due periodi di imposta precedenti.
Al fine di chiarire la nozione di “approccio incrementale” soccorre il principio contenuto nella “Disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE“, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale RAGIONE_SOCIALE Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, paragrafo 37, secondo cui i benefici per gli investimenti ambientali sono “rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccosti”) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”. L’applicazione del suddetto criterio richiede, pertanto, la quantificazione dei costi d’investimento supplementari; anche se questi non siano facilmente isolabili dal costo totale RAGIONE_SOCIALE‘investimento, il metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico, ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale, come peraltro sottolineato nella richiamata disciplina comunitaria. Occorre inoltre rettificare il costo RAGIONE_SOCIALE‘investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘investimento ambientale realizzato, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive e che solo qualora gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicano riduzioni supplementari.
2.1.3. Con particolare riferimento all’acquisizione di un impianto fotovoltaico, i ‘costi d’investimento supplementari’ o ‘sovraccosti’ consistono nei maggiori oneri derivanti dall’acquisto o dalla costruzione di tale impianto, rispetto a quelli che il medesimo soggetto sopporterebbe per l’acquisto o la costruzione di un impianto tradizionale, non ad energia rinnovabile, avente pari capacità in termini di produzione effettiva. Tale sovraccosto rappresenta la quota di investimento direttamente connessa con la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘investimento agevolabile non si esaurisce nella quantificazione di tale sovraccosto, perché con le modifiche successivamente intervenute nella disciplina degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE in materia ambientale, ad opera RAGIONE_SOCIALEa comunicazione n. 2008/C 82/01 (par. 3.1., punto 80, RAGIONE_SOCIALEa
Parte III RAGIONE_SOCIALEa ‘Disciplina’), la Commissione ha ulteriormente precisato che: «i costi ammissibili, limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima battuta, il costo RAGIONE_SOCIALE‘investimento direttamente connesso con la tutela ambientale viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi».
2.1.4. La normativa comunitaria, in sintesi, quantificava l’investimento complessivamente agevolabile considerando: a) i costi d’investimento supplementari o sovraccosti, a cui b) vengono sottratti i profitti operativi e c) aggiunti i costi operativi attinenti all’impianto e relativi ai primi cinque anni dall’entrata in funzione del medesimo. Il susseguente punto 82 del medesimo paragrafo precisa, poi, ulteriormente: «individuazione dei benefici e dei costi operativi: i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso con l’investimento supplementare per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e verificatosi durante i primi cinque anni di vita RAGIONE_SOCIALE‘investimento in esame, salvo diversa indicazione nel presente capo. A tal fine, dai sovraccosti d’investimento vanno detratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi». Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE due disposizioni riportate si evince agevolmente che «i ‘costi operativi’ idonei ad essere aggiunti al costo RAGIONE_SOCIALE‘investimento iniziale sono solo quei costi legati all’effettivo utilizzo di un bene strumentale eco -compatibile, che l’impresa non avrebbe sostenuto nell’ipotesi in cui avesse impiegato un bene analogo, a con una maggiore incidenza sull’RAGIONE_SOCIALE» (Cass. n. 23054/2023 cit.).
2.1.5. Deve però anche tenersi conto del Regolamento (CE) n. 800/2008 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 6 agosto 2008 che, (solo) in parziale continuità con la disciplina previgente, dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), nell’ottica di una più semplice determinazione del sovraccosto prevede, in generale, all’art. 21 (‘Aiuti agli investimenti per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in misure di risparmio energetico’), che gli aiuti agli investimenti per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che consentono risparmi energetici da parte RAGIONE_SOCIALE imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché siano soddisfatte le condizioni ivi indicate.
Il § 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 prevede, poi, che «i costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita RAGIONE_SOCIALE‘investimento nel caso RAGIONE_SOCIALE PMI. I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno».
2.1.6. Con particolare riferimento agli investimenti da fonti rinnovabili (come nel caso per cui è l’odierno giudizio), soccorre poi la disciplina specifica dettata dall’art. 23 del richiamato Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli « Aiuti agli investimenti per la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili », che al § 3 prevede che i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Sia l’art. 21, sia l’art. 23 prevedono che ‘i costi ammissibili vengono calcolati come previsto dall’art. 18, paragrafi 6 e 7, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi’ (paragrafo 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, paragrafo 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23). Pertanto, con il Regolamento 800/2008, abrogato dall’art. 57 del Regolamento CE n. 651/2014 (ma
applicabile ratione temporis alla fattispecie), vantaggi e costi operativi sono stati espunti dal calcolo del sovraccosto (ovvero del costo ammissibile), nel senso che, contrariamente a quanto previsto in precedenza, i primi (ovvero i profitti) non vanno detratti ed i secondi (i costi operativi) non vanno aggiunti.
La tesi RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore secondo cui occorrerebbe tener conto dei vantaggi e dei costi operativi appare quindi non condivisibile, e deve rilevarsi come la tesi interpretativa che si è inteso confermare sia stata condivisibilmente proposta, nel presente giudizio, già dalla CTP, ed è stata condivisa dalla CTR, che pertanto non meritano censura sul punto.
Tanto premesso l’Amministrazione finanziaria censura pure che avrebbe dovuto provvedersi ad una ‘diversa determinazione del contributo del GSE’, ma la censura non è scrutinabile. L’RAGIONE_SOCIALE non chiarisce specificamente, infatti, quale critica intenda proporre. Non chiarisce quale sia l’ammontare di tale contributo di cui si sarebbe dovuto tener conto, in quale misura e perché.
L’RAGIONE_SOCIALE contesta poi che si riscontra, nel conteggio operato dalla società RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione che invoca, una indebita duplicazione dei costi, poiché nella stima del perito di parte si è tenuto conto non solo del costo RAGIONE_SOCIALE‘investimento per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico, ma pure RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento RAGIONE_SOCIALE‘investimento per un quinquennio.
4.1. In proposito questa Corte di legittimità ha avuto recentemente avuto occasione di statuire, con pronuncia condivisibile ed alla quale si intende pertanto assicurare continuità, che ‘in tema di determinazione del reddito d’impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all’RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile “ratione temporis,” si
identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall’utilizzo di tali investimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione del reddito imponibile operata dall’amministrazione finanziaria, ritenendo che la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non possa prevedere anche la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un’illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE stesso, già preso a base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in esame)’, Cass. sez. V, 28.7.2023, n. 23054.
In relazione al profilo RAGIONE_SOCIALE‘indebita deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento, pertanto, il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
5. Infine, l’RAGIONE_SOCIALE censura ancora la CTR per aver ritenuto applicabile nella fattispecie il metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fruibile come desunto dal perito di parte sul fondamento RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa Regione Toscana n. 372 RAGIONE_SOCIALE‘11.5.2009, perché la stessa avrebbe avuto ad oggetto la disciplina di incentivare finanziariamente le imprese che effettuavano investimenti ambientali, e non intendeva dettare criteri ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei benefici ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La critica appare non scrutinabile, risultando carente di specificità. L’Ente impositore non indica in quale errore di quantificazione sarebbe incorsa la perizia di parte, condivisa negli esiti dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, cui spettava il compito di verificarne la rispondenza a criteri oggettivi e non discrezionali, e questa valutazione non è contrastata dall’RAGIONE_SOCIALE, che
invece invoca una finalità propria RAGIONE_SOCIALEa normativa regionale che rimane argomento estraneo al presente giudizio.
In definitiva il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere parzialmente accolto negli indicati limiti di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie parzialmente, negli indicati limiti di ragione, il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa in tali limiti la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 24.10.2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME